Art. 12.
                             (Sanzioni)
  1.  Chiunque  commerci,  esponga  in vendita o detenga, in negozi o
relativi  magazzini,  munizioni  soggette  a  prova   che   risultino
sprovviste  del  contrassegno  o che non abbiano superato la prova e'
punito con la sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a  lire  5
milioni.
  2.  Per  i  fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del
comma 2 dell'articolo 7, che mettano  in  commercio  munizioni  senza
contrassegno  o  che  non  abbiano  superato  la prova e' prevista la
revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici  mesi  e
la   revoca   definitiva  in  caso  di  reiterazione  della  medesima
infrazione.
  3. Per le altre violazioni alle norme della presente  legge,  senza
pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni
provviste   del  contrassegno  di  controllo  ma  non  conformi  alle
prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da  lire
200.000 a lire 2 milioni.
  4.  Le  sanzioni  vengono  irrogate  dagli  uffici  provinciali del
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  (UPICA),
competenti  per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
  5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
  6. Le sanzioni di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo  si
applicano  anche  nel  caso  di  mancata  osservanza  dei  limiti  di
pressione  stabiliti  dalla  CIP,   di   mancata   applicazione   dei
contrassegni  previsti  all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e
d) e di mancata applicazione  delle  indicazioni  distintive  di  cui
all'articolo  4  relativamente  alle  cartucce  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 5.
 
          Nota all'art. 12:
             - La legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche  al  sistema
          penale".