Art. 13.
                   (Rinvio alla normativa vigente
                      in materia di munizioni)
  1.   Restano   ferme   le   vigenti   disposizioni   legislative  e
regolamentari,  penali  e  di   pubblica   sicurezza,   compresa   la
legislazione  speciale,  in materia di fabbricazione, importazione ed
esportazione,  anche  temporanea,  commercio,  acquisto  e   vendita,
detenzione  e  cessione a qualunque titolo della detenzione medesima,
deposito,  trasporto,  porto,  nonche'  intermediazione,  aventi   ad
oggetto le munizioni di qualsiasi genere.