Art. 14.
                         (Norma transitoria)
  1.   Restano   valide  le  autorizzazioni  per  l'applicazione  del
contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le  armi  da
fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 21 ottobre 1981.
  2. Il Banco nazionale di prova e' tenuto entro trenta giorni  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge a trasmettere copia
delle autorizzazioni  rilasciate  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
      La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
   inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
   Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
   osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
                              SCALFARO
                        CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Nota all'art. 14:
             -  Il  D.M.  25  settembre 1981 reca: "Autorizzazione al
          Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, in
          Gardone  Val  Trompia,  del   controllo   delle   munizioni
          commerciali".