Art. 14. (Norma transitoria) 1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 21 ottobre 1981. 2. Il Banco nazionale di prova e' tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Nota all'art. 14: - Il D.M. 25 settembre 1981 reca: "Autorizzazione al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, in Gardone Val Trompia, del controllo delle munizioni commerciali".