Art. 3. (Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare) 1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato. 2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni: a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni; b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme; c) il numero di identificazione del lotto e la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare; d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore; e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.