Art. 3. 
  (Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare) 
  1. Le munizioni messe in commercio o comunque  consegnate  a  terzi
devono essere contenute in un imballaggio appropriato. 
  2. L'unita' di imballaggio elementare  deve  essere  opportunamente
chiusa e deve portare le seguenti indicazioni: 
   a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per  il
quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di
conformita' alle prescrizioni; 
   b) la denominazione commerciale  o  la  denominazione  secondo  le
norme; 
   c) il numero di  identificazione  del  lotto  e  la  quantita'  di
cartucce in ogni imballaggio elementare; 
   d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia  a
percussione centrale ad elevate prestazioni, di  cui  alla  decisione
CIP XVI-5, n.  2,  una  indicazione  supplementare  che  avverta  con
chiarezza ed a caratteri indelebili  che  trattasi  di  munizioni  da
utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito  favorevolmente
la prova superiore; 
   e) il contrassegno di controllo attestante che le  munizioni  sono
state controllate  conformemente  alle  prescrizioni  della  presente
legge nonche' alle decisioni  della  CIP,  indicate  all'articolo  1,
comma 2.