Art 4.
               (Indicazioni distintive delle cartucce)
  1.   Su   ogni   cartuccia   devono  essere  impresse  le  seguenti
indicazioni:
   a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di  chi  ne
assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);
   b)  sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro
o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;
   c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il  diametro
o  la  numerazione  dei  pallini e la lunghezza del bossolo se questa
oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20  e  superiori,  ovvero  i
63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.
  2.  Le  munizioni  da  caccia  a  pallini per anni a canna liscia a
percussione   centrale   ad   elevate   prestazioni   devono   essere
identificabili  mediante  zigrinatura  del  fondello  o  mediante una
colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.