Art. 5.
                (Conformita' alle prescrizioni della
               Commissione internazionale permanente)
  1.  Il  controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni
medie  delle  cartucce  o  dei  parametri  equivalenti  nel  caso  di
munizioni  speciali,  nonche'  della  sicurezza  di  funzionamento si
effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in
vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del  citato
regolamento  della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12
dicembre 1973, n. 993.
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'interno,   saranno  fissate  le  modalita'  di  controllo  e  la
quantita' delle produzioni non in  serie  di  cartucce  da  caccia  a
pallini  a  percussione  centrale  destinate  unicamente  al  mercato
interno, fermi in ogni caso  il  rispetto  dei  limiti  di  pressione
stabiliti  dalla  CIP  e  l'apposizione,  sulle unita' di imballaggio
elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
a), b), c) e d), e,  sulle  cartucce,  delle  indicazioni  distintive
previste all'articolo 4.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per il testo dell'art. 8 del citato regolamento della
          CIP  allegato  alla  convenzione  di  cui  alla  legge   n.
          993/1973, si veda nelle note all'art. 1.