Art. 5. (Conformita' alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente) 1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonche' della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalita' di controllo e la quantita' delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unita' di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'articolo 4.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 8 del citato regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla legge n. 993/1973, si veda nelle note all'art. 1.