Art. 6.
              (Organi nazionali competenti per la prova
                    delle munizioni commerciali)
  1.   Organi   nazionali   competenti  ad  effettuare  le  prove  in
conformita' alle prescrizioni della presente legge ed alle  decisioni
della  CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di
prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco  stesso
che  dovessero costituirsi in altre localita' a norma dell'articolo 2
della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo  2
della legge 14 marzo 1968, n. 317.
  2.  Ai  fini  dell'espletamento  delle  prove indicate al comma 1 i
delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il  prelievo
di  munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti
e importatori,  sia  presso  ciascuna  armeria  o  ciascun  punto  di
vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti
durante  i  prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della
forza pubblica.
  3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco
nazionale di prova puo' abilitare i  fabbricanti  o  gli  importatori
purche' soddisfino alle condizioni di idoneita' previste.
  4.  Ai  soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale
di prova puo' delegare organismi associativi all'uopo autorizzati.
  5. I soggetti abilitati e delegati di  cui  ai  commi  3  e  4  del
presente  articolo  operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di
prova
  6. Gli  oneri  relativi  all'abilitazione  dei  fabbricanti,  degli
importatori  e  degli  organismi  associativi  per  il  controllo  di
fabbricazione  ed  i  successivi  controlli   periodici   obbligatori
previsti  dalla  CIP,  nonche'  il controllo di tipo delle munizioni,
sono a carico dei richiedenti.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   sentito   il  parere  della  Commissione  di  cui
all'articolo  8,  verra'  emanato  un  regolamento   concernente   le
modalita' per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i
caricatori, i depositi o punti di vendita, nonche' quelle relative al
rimborso per le munizioni prelevate.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo dell'art. 2 della citata legge n. 186/1960,
          cosi' come integrato all'art. 2 della legge n. 317/1968, e'
          il seguente:
             "Art. 2. - Con decreto del Presidente della  Repubblica,
          su  proposta  del  Ministro per l'industria e commercio, di
          concerto con il Ministro  per  la  difesa,  possono  essere
          istituite  sezioni  del Banco nazionale di prova di Gardone
          Val Trompia per la prova di  armi  da  fuoco  portatili  in
          altre  localita'  dove  l'industria di dette armi assumesse
          una importanza particolare.
             Detto  decreto deve stabilire se la spesa per l'impianto
          e per il funzionamento della sezione - in quanto non  possa
          essere  fronteggiata  con  le  sue  proprie  entrate - e' a
          carico degli enti e  delle  associazioni  che  hanno  preso
          l'iniziativa  della  sua istituzione e che hanno deliberato
          di contribuire al suo mantenimento.
             Il consiglio di amministrazione del Banco  nazionale  di
          prova  di  Gardone  Val  Trompia puo' chiedere al Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  che  le
          armi  da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso la
          stabilimento di produzione, qualora  l'impresa  interessata
          disponga,  e  metta a esclusiva e completa disposizione del
          Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo
          stabilimento di produzione, ritenuti idonei  allo  scopo  a
          giudizio insindacabile del Banco o della sezione.
             Il  regolamento  amministrativo  e  tecnico del Banco di
          prova deve essere sottoposto all'approvazione del  Ministro
          per  l'industria  e  commercio  il  quale  provvede con suo
          decreto, previa intesa col Ministro per la difesa".