Art. 7.
                (Soggetti autorizzati all'apposizione
            del contrassegno e modalita' per il rilascio
                        dell'autorizzazione)
  1.  Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su
ogni unita'  di  imballaggio  elementare  sono  effettuate  sotto  la
sorveglianza  del  Banco nazionale di prova, ferma la responsabilita'
del fabbricante delle munizioni  per  ogni  difetto  delle  medesime,
delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento
delle operazioni.
  2.  Possono  essere  autorizzati  all'apposizione del contrassegno,
oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che  pongano
in  commercio  munizioni  prodotte  in  uno  Stato  non aderente alla
Convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione  e'  rilasciata
con  provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo
8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:
   a) che il richiedente possegga  gli  apparecchi  di  misura  delle
dimensioni,  delle  pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo
di munizioni e disponga del personale capace di  utilizzarli,  oppure
abbia  affidato  il  controllo  della sua produzione ad una autorita'
riconosciuta;
   b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni  fabbricate
sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle
decisioni,  compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui
al comma 2 dell'articolo 1.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' revocata  qualora  vengano
meno le condizioni ivi previste.
  4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del
Banco  nazionale  di  prova  puo',  con  effetto  immediato,  inibire
l'apposizione del contrassegno su lotti  giudicati  non  conformi  ai
requisiti prescritti.
  5.  Il  provvedimento  puo'  essere impugnato, entro trenta giorni,
innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.