Art. 7. (Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione) 1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unita' di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilita' del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni. 2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione e' rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati: a) che il richiedente possegga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorita' riconosciuta; b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste. 4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova puo', con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti. 5. Il provvedimento puo' essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.