Art. 8.
              (Commissione per il rilascio e la revoca
               delle autorizzazioni e per la decisione
                            dei reclami)
  1.   Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal direttore
generale della produzione industriale o  da  un  suo  delegato  quale
presidente,  dal  direttore  del Banco nazionale di prova o da un suo
delegato e da tre esperti in materia di  munizioni,  armi  o  polveri
propellenti.
  2.  I  componenti della Commissione sono nominati, per la durata di
un  quinquennio,  con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.
  3.  La  Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche
del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di  protezione
del   contrassegno   stesso;  di  rilasciare  le  autorizzazioni  per
l'apposizione del  contrassegno  direttamente  ai  fabbricanti  delle
munizioni  o  agli  importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di
procedere alla revoca delle  autorizzazioni  stesse;  di  decidere  i
ricorsi  avverso  i  provvedimenti  adottati  dal direttore del Banco
nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.
  4. La Commissione svolge  altresi'  funzioni  consultive  circa  il
recepimento  delle  decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai
fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo  comma,  del  citato
regolamento  allegato  alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre
1973, n. 993, per le decisioni  adottate  dalla  CIP  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5.  La  Commissione  esprime  inoltre  parere  sui provvedimenti di
competenza   del   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  emanati  nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
di cui all'articolo 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui
all'articolo 11, comma 1.
  6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in
lire 10 milioni annui si provvede a valere sul  capitolo  1092  dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per  gli
anni 1994 e 1995.
 
          Nota all'art. 8:
             - Per il testo dell'art. 8 del regolamento allegato alla
          convenzione  di  cui alla citata legge n. 993/1973, si veda
          nelle note all'art. 1.