Art. 9.
               (Vigilanza del Ministro dell'industria,
                  del commercio e dell'artigianato)
  1.  Le  funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste
con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2
dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  2. Ove si constati che uno o piu' lotti di munizioni, provvisti del
contrassegno  di  controllo,  non  siano  rispondenti  ai   requisiti
prescritti,  previo  l'espletamento  di una ulteriore prova presso il
Banco nazionale di prova, e' disposto il ritiro del lotto o dei lotti
dal commercio. Il  provvedimento  e'  adottato,  senza  indugio,  dal
direttore del Banco nazionale di prova.
  3.  Qualora la difformita' dei requisiti di cui al comma 2 riguardi
unicamente  eccesso  di  pressioni,  o  parametri   equivalenti,   il
fabbricante  puo'  essere  autorizzato  a  rimettere  in  vendita  le
munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le  munizioni
da  caccia  a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale
ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni  superiori  a  quelle
normali.
  4.  Nel  caso  di  ritiro  del  lotto  o dei lotti dal commercio il
direttore del Banco nazionale di prova comunica il  provvedimento  al
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  alla
Commissione di cui all'articolo 8  ed  all'ufficio  permanente  della
CIP,  fornendo  tutte  le indicazioni necessarie per l'individuazione
del lotti stessi.