Art. 2. (Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva) 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, e' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto: a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra piu' candidati. 2. Dalla chiusura della campagna elettorale e vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. 3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.