Art. 7. (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati) 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi e' candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una delle due candidature. 2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6. 3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico per piu' di un candidato. 4. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi e' tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto e' specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire. 5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "cinque milioni di lire" sono inserite le seguenti: " somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso"; b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati"; c) al secondo periodo, le parole: "La disposizione non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano". 6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate. 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. 8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.
Note all'art. 7: - Il testo del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 659/1981 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. (Omissis). Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. (Omissis)". - Il testo dell'art. 2, primo comma, n. 3), della legge n. 441/1982 (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e' il seguente: "Art. 2. - Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: (omissis); 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della for- mula "sul mio onere affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separati e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina".