Art. 10.
  1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9. (Forme integrative di assistenza sanitaria). - 1. Possono
essere istituiti fondi integrativi  sanitari  finalizzati  a  fornire
prestazioni  aggiuntive  rispetto  a  quelle  assicurate dal Servizio
sanitario  nazionale.  Le  fonti  istitutive  dei  fondi  integrativi
sanitari sono le seguenti:
    a)  contratti  e  accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in
mancanza, accordi di lavoratori, promossi da sindacati  firmatari  di
contratti collettivi nazionali di lavoro;
    b)  accordi  tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi  da  loro  sindacati  o  associazioni  di   rilievo   almeno
provinciale;
    c)  regolamenti  di  enti  o aziende o enti locali o associazioni
senza scopo di lucro o  societa'  di  mutuo  soccorso  giuridicamente
riconosciute.
  Il  fondo  integrativo  sanitario e' autogestito ovvero puo' essere
affidato in gestione  mediante  convenzione  con  societa'  di  mutuo
soccorso o con impresa assicurativa autorizzata.
  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, con regolamento emanato dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono   dettate
disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi sanitari.
Il regolamento disciplina:
   1)  le  modalita' di costituzione, in linea con i principi fissati
dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21  aprile  1993,
n. 124;
   2) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
   3) le forme di contribuzione;
   4)  le  modalita'  della vigilanza facente capo al Ministero della
sanita';
   5) le modalita' di scioglimento.
  Le societa'  di  mutuo  soccorso  giuridicamente  riconosciute  che
gestiscono  unicamente  fondi integrativi sanitari sono equiparate ai
fondi sanitari di cui al presente articolo.".
 
          Nota all'art. 10:
             - Si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del D.  Lgs.
          21   aprile   1993,   n.   124   (Disciplina   delle  forme
          pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma  1,
          lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
             "1. Fondi pensione sono costituiti:
               a)  come  soggetti giuridici, di natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
          promotori dell'iniziativa;
               b) come soggetti dotati di personalita'  giuridica  ai
          sensi  dell'art.  12  del  codice  civile;  in tale caso il
          procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze
          del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
          13.
             2.  Fondi  pensione  possono  essere costituiti altresi'
          nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o di  un
          singolo   ente   pubblico  anche  economico  attraverso  la
          formazione con apposita deliberazione di un  patrimonio  di
          destinazione,   separato   ed   autonomo,  nell'ambito  del
          patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effetti
          di cui all'art. 2117 del codice civile.
             3. L'esercizio  dell'attivita'  dei  fondi  pensione  e'
          sottoposto  a  preventiva  autorizzazione  del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, sentita  la  commissione
          di  cui  all'art.  16. Con uno o piu' decreti da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo:
               a) le modalita'  di  presentazione  dell'istanza,  gli
          elementi documentali e informativi a corredo della stessa e
          ogni  altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il
          rilascio dell'autorizzazione;
               b) i requisiti formali di  costituzione,  nonche'  gli
          elementi  essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti  ed
          ai poteri degli organi collegiali;
               c)  i  requisiti  per  l'esercizio dell'attivita', con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei componenti degli organi  collegiali  e,  comunque,  dei
          responsabili  del  fondo, facendo riferimento ai criteri di
          cui all'art. 3  della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  da
          graduare  sia  in  funzione delle modalita' di gestione del
          fondo stesso sia in funzione delle eventuali  delimitazioni
          operative contenute negli statuti;
               d)  i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo di
          autonomia gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto  dal
          datore di lavoro".