Art. 11.
  1. E' inserito dopo l'art. 9 il seguente:
  "Art.  9-bis  (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le sperimentazioni
gestionali previste dall'art. 4, comma 6,  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  412,  sono  attuate  attraverso  convenzioni con organismi
pubblici e privati per lo svolgimento in forma integrata sia di opere
che di servizi, motivando le ragioni di convenienza, di miglioramento
della  qualita'  dell'assistenza  e  gli  elementi  di  garanzia  che
supportano  le  convenzioni medesime. A tal fine la regione puo' dare
vita a societa' miste a capitale pubblico e privato.
  In sede  di  prima  attuazione,  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome individua
nove aziende  unita'  sanitarie  locali  e/o  ospedaliere,  equamente
ripartite  nelle  circoscrizioni  territoriali del Nord, Centro e Sud
Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni.
  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le  province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti sia
sul piano economico che su quello  della  qualita'  dei  servizi.  Al
termine  del  primo  triennio  di  sperimentazione,  sulla  base  dei
risultati  conseguiti,  il  Governo   e   le   regioni   adottano   i
provvedimenti conseguenti.".
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  comma  6  dell'art.  4  della  legge  n. 421/1991
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede  che:
          "In  deroga  alla  normativa  vigente,  e  nel rispetto dei
          livelli   uniformi   di   assistenza   e   dei   rispettivi
          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,
          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
          remunerazione dei servizi e quelle  riguardanti  servizi  e
          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed
          associazioni  volontarie   di   mutua   assistenza   aventi
          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi".