Art. 12.
  1. Nell'art. 10:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Allo  scopo  di  garantire  la  qualita' dell'assistenza nei
confronti  della  generalita'  dei  cittadini,  e'  adottato  in  via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e della
quantita'  delle prestazioni, nonche' del loro costo, al cui sviluppo
devono risultare funzionali  i  modelli  organizzativi  ed  i  flussi
informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti
il  rapporto  di  lavoro del personale dipendente, nonche' i rapporti
tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio  sanitario
nazionale.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Le  regioni,  nell'esercizio  dei poteri di vigilanza di cui
all'art. 8, comma 4, e  avvalendosi  dei  propri  servizi  ispettivi,
verificano  il  rispetto  delle  disposizioni in materia di requisiti
minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con  particolare
riguardo   alla   introduzione   ed   utilizzazione   di  sistemi  di
sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualita'
dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanita' interviene
nell'esercizio del potere di alta vigilanza.".