Art. 13.
  1. Nell'art. 11:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993,
i  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  continuano  a  versare i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le
modalita' vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.";
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Le  amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo,
provvedono a versare i contributi per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario  nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro
riscossione.";
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  " 7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi  di
cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare,
distinti  per  regione  in  base  al  domicilio fiscale posseduto dal
lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno,  il  numero  dei
soggetti,   le   basi   imponibili  contributive  e  l'ammontare  dei
contributi. In sede di prima  applicazione  le  predette  indicazioni
relative  ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la
documentazione relativa al versamento dei contributi  effettuato  nel
mese di giugno 1993.";
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "  10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per  le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  su  appositi  conti
infruttiferi  aperti  presso  la  tesoreria  centrale  dello   Stato,
intestati  alle  regioni.  I  contributi di cui al comma 5 sono fatti
affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3  sono
accreditati  dall'I.N.P.S.  ai  predetti  conti.  In  sede  di  prima
applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi
sui conti correnti  infruttiferi  delle  regioni  e'  effettuato  con
riferimento  agli  interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al
disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il  30  agosto
1993,  alla  ripartizione  fra le regioni dei contributi riscossi nei
primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le
quote del Fondo sanitario nazionale. Con  decreto  del  Ministro  del
tesoro  sono  stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.";
    e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  " 11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente
alle  regioni  interessate  il  rendiconto  dei  contributi  sanitari
riscossi  o  trattenuti  e  versati  sui c/c di tesoreria alle stesse
intestati; in sede di prima applicazione e' inviato alle  regioni  il
rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di
approvazione   dei   propri   bilanci   consuntivi,   ovvero  per  le
amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni  dalla  data
di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di
cui  al  precedente  comma inviano alle regioni il rendiconto annuale
delle riscossioni o  trattenute  e  dei  versamenti  corredato  dalle
informazioni  relative  al  numero dei soggetti e alle correlate basi
imponibili contributive.";
    f) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
  "  15.  Il  CIPE su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome delibera annualmente l'assegnazione in favore delle
regioni,  a  titolo  di  acconto,  delle  quote  del  Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto  conto  dell'importo  complessivo
presunto  dei  contributi  per  le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale attribuiti  a  ciascuna  delle  regioni.  Il  CIPE  con  le
predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio dell'anno
successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni  delle
quote   del  Fondo  sanitario  nazionale,  parte  corrente,  ad  esse
effettivamente spettanti. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  a
procedere  alle  risultanti  compensazioni  a  valere sulle quote del
Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate  per  il  medesimo
anno.";
    g) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
  "  16.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  5, comma 3, del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni
mensili che possono essere corrisposte alle unita'  sanitarie  locali
per  i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della
quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992.";
    h) sono aggiunti dopo il comma 16 i seguenti:
  " 17. A  decorrere  dall'anno  1994,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   a  concedere  alle  regioni  anticipazioni  mensili  da
accreditare ai conti correnti  relativi  ai  contributi  sanitari  in
essere  presso  la  Tesoreria  centrale dello Stato, nei limiti di un
dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei contributi  sanitari
alle  stesse  attribuiti  nonche'  delle  quote  del  Fondo sanitario
nazionale di parte corrente deliberate  dal  CIPE,  in  favore  delle
medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del
CIPE  le  predette  anticipazioni  mensili sono commisurate al 90 per
cento dell'importo complessivo presunto  dei  contributi  sanitari  e
delle   quote   del   Fondo  sanitario  nazionale  relativi  all'anno
precedente.
   18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge  25  novembre
1989,  n.  382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8.
   19. Alla copertura finanziaria dell'eventuale  differenza  tra  il
complesso  dei  contributi  sanitari  previsto in sede di riparto del
Fondo sanitario nazionale ed  i  contributi  effettivamente  riscossi
dalle  regioni  si provvede mediante specifica integrazione del Fondo
sanitario nazionale quantificata dalla  legge  finanziaria  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
   20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani,
compresi  i  familiari,  i  quali  risiedono  in  Italia  e  sono, in
esecuzione  di  trattati   bilaterali   o   multilaterali   stipulati
dall'Italia,  esentati  da  imposte  dirette  o contributi sociali di
malattia  sui  salari,  emolumenti  ed  indennita'  percetti  per  il
servizio  prestato  in  Italia  presso missioni diplomatiche o uffici
consolari,  sedi  o  rappresentanze  di   organismi   o   di   uffici
internazionali,  o Stati esteri, e' regolata mediante convenzioni tra
il Ministero della sanita', il Ministero del  tesoro,  e  gli  organi
competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.".
 
          Nota all'art. 13:
             -  L'art.  5, comma 3, del D.L. n. 382/1989, convertito,
          con modificazioni, nella legge n. 8/1990, recita: "3. Nelle
          more degli accreditamenti di cui al sesto  comma  dell'art.
          35  della  legge  30 marzo 1981, n. 119, su richiesta delle
          unita' sanitarie locali, la Direzione generale  del  tesoro
          autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a
          corrispondere   anticipazioni   mensili,  ciascuna  per  un
          importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre
          precedente.  Detti  importi,  che  saranno  indicati  dalle
          Unita'  sanitarie  locali  nella  richiesta  alla Direzione
          generale del  tesoro,  vengono  versati  dalle  sezioni  di
          tesoreria   provinciale   dello  Stato  nelle  contabilita'
          speciali infruttrifere  e  scritturati  dalle  medesime  in
          conto  sospeso.  Le  sezioni di tesoreria provinciale dello
          Stato,  all'atto  dell'accreditamento  nelle   contabilita'
          infruttifere  delle unita' sanitarie locali delle quote in-
          dicate  nei  piani  di  riparto  generale,  provvedono   ad
          eliminare  i  sospesi  di cui sopra, defalcando gli importi
          anticipati dalle quote relative al riparto".
             - Si riporta l'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
          n.   468/1978 (Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
             "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              a)-b)-c) (omissis);
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria".