Art. 14.
  1. Nell'art. 12:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "   2.   Una  quota  pari  all'1%  del  Fondo  sanitario  nazionale
complessivo  di  cui  al  comma  precedente,  prelevata  dalla  quota
iscritta  nel  bilancio  del Ministero del tesoro e del Ministero del
bilancio per le parti di rispettiva  competenza,  e'  trasferita  nei
capitoli  da  istituire nello stato di previsione del Ministero della
sanita' ed utilizzata per il finanziamento di:
    a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
    1)  Istituto  superiore  di  sanita'  per  le  tematiche  di  sua
competenza;
    2)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del
lavoro per le tematiche di sua competenza;
    3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e  privato  il
cui  carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a  norma  delle leggi
vigenti;
    4) istituti zooprofilattici  sperimentali  per  le  problematiche
relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
    b)  iniziative  previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario
nazionale riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
interregionale  o  nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti
gli aspetti gestionali, la  valutazione  dei  servizi,  le  tematiche
della  comunicazione  e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e
biotecnologie sanitarie;
    c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle   aziende
ospedaliere,   tramite   le  regioni,  delle  spese  per  prestazioni
sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure
in Italia previa autorizzazione del Ministro della  sanita'  d'intesa
con il Ministro degli affari esteri.
  A  decorrere  dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma
e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata
ai  sensi  del  comma  precedente,  e'  ripartito  con riferimento al
triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in  coerenza
con  le  previsioni  del  disegno  di  legge  finanziaria  per l'anno
successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da  assicurare
alle   regioni   viene  determinata  sulla  base  di  un  sistema  di
coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai  livelli  uniformi   di
prestazioni  sanitarie  in tutto il territorio nazionale, determinati
ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
    a) popolazione residente;
    b)  mobilita'  sanitaria  per  tipologia   di   prestazioni,   da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche
per  singolo  caso  fornite  dalle  unita'  sanitarie  locali e dalle
aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
    c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle   strutture
immobiliari,   degli   impianti   tecnologici   e   delle   dotazioni
strumentali.";
    c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
  "  4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote
di finanziamento destinate al riequilibrio  a  favore  delle  regioni
particolarmente  svantaggiate  sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare  riguardo  alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
  5.   Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente  assicura
altresi', nel corso del primo triennio di applicazione  del  presente
decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano
servizi  e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti
i cittadini rapportati agli standard di riferimento.";
    d) il comma 5 diventa comma 6.
 
          Nota all'art 14:
             - Per l'art. 11, comma 3, della legge n. 468/78, si veda
          la nota all'art. 13.