Art. 15.
  1. Nell'art. 14:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e
delle  prestazioni  sanitarie  alle esigenze dei cittadini utenti del
Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce  con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome i contenuti e le
modalita' di utilizzo degli indicatori  di  qualita'  dei  servizi  e
delle  prestazioni  sanitarie relativamente alla personalizzazione ed
umanizzazione  dell'assistenza,  al  diritto  all'informazione,  alle
prestazioni  alberghiere,  nonche'  dell'andamento delle attivita' di
prevenzione delle malattie. A tal fine  il  Ministro  della  sanita',
d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, puo' avvalersi
anche della collaborazione delle universita', del Consiglio nazionale
delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli  utenti  e
degli  operatori  del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'  delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.";
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  " 6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di  libera  scelta
del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanita' cura la
pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che  erogano prestazioni di alta specialita', con l'indicazione delle
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe
praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La  prima  pubblicazione
e' effettuata entro il 31 dicembre 1993.".
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "  7.  E'  favorita  la  presenza  e l'attivita', all'interno delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela  dei
diritti.  A  tal  fine  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri  a  carico  del
Fondo  sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli
ambiti e le modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto
alla  riservatezza  comunque  garantito  al  cittadino   e   la   non
interferenza  nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le
aziende e gli organismi di  volontariato  e  di  tutela  dei  diritti
concordano   programmi   comuni   per  favorire  l'adeguamento  delle
strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei  cittadini.
I  rapporti  tra  aziende  ed organismi di volontariato che esplicano
funzioni di servizio  o  di  assistenza  gratuita  all'interno  delle
strutture  sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n.
266/91 e dalle leggi regionali attuative.".
 
          Nota all'art. 15:
             - La legge 11 agosto 1991, n. 266, e'  la  legge  quadro
          sul volontariato.