Art. 16.
  1. Nell'art. 15:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie
del primo  livello  sono  attribuite  le  funzioni  di  supporto,  di
collaborazione  e  corresponsabilita',  con riconoscimento di precisi
ambiti di autonomia professionale, nella struttura  di  appartenenza,
da  attuarsi  nel  rispetto  delle  direttive  del  responsabile.  Al
personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo
livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della
struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto  il  personale
operante  nella  stessa  e  l'adozione  dei  provvedimenti  relativi,
necessari per il corretto espletamento  del  servizio;  spettano,  in
particolare,  al dirigente medico appartenente al secondo livello gli
indirizzi e, in caso di necessita',  le  decisioni  sulle  scelte  da
adottare   nei   riguardi   degli   interventi  preventivi,  clinici,
diagnostici e  terapeutici;  al  dirigente  delle  altre  professioni
sanitarie  spettano  gli  indirizzi  e  le  decisioni da adottare nei
riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di  specifica
competenza.  Gli  incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli
organizzativi  di  cui  agli  articoli  47  e  116  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti ai
sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti  dal
direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con
le  procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A tutto il
personale dirigente  del  ruolo  sanitario  si  applica  il  disposto
dell'articolo  20  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  " 3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede
attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro  che
abbiano    conseguito    la   laurea   nel   corrispondente   profilo
professionale, siano  iscritti  all'albo  dei  rispettivi  ordini  ed
abbiano  conseguito  il diploma di specializzazione nella disciplina.
Il secondo livello dirigenziale  del  ruolo  sanitario  e'  conferito
quale   incarico  a  coloro  che  siano  in  possesso  dell'idoneita'
nazionale  all'esercizio  delle  funzioni   di   direzione   di   cui
all'articolo  17.    L'attribuzione  dell'incarico  viene effettuata,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita
commissione di esperti. La  commissione  e'  nominata  dal  direttore
generale  ed  e'  composta  dal  direttore sanitario e da due esperti
nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui  uno  designato  dalla
regione  ed  uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti
di secondo livello del  Servizio  sanitario  nazionale;  in  caso  di
mancata  designazione  da  parte  della  regione  e del consiglio dei
sanitari entro trenta giorni  dalla  richiesta,  la  designazione  e'
effettuata  dal  Ministro  della  sanita'  su  richiesta  dell'unita'
sanitaria  locale  o   dell'azienda   ospedaliera.   La   commissione
predispone  l'elenco  degli idonei previo colloquio e valutazione del
curriculum professionale degli interessati. L'incarico che ha  durata
quinquennale,  da'  titolo  a  specifico  trattamento economico ed e'
rinnovabile.  Il  rinnovo  e  il  mancato  rinnovo  sono disposti con
provvedimento  motivato  dal  direttore  generale   previa   verifica
dell'espletamento   dell'incarico   con  riferimento  agli  obiettivi
affidati ed alle risorse attribuite.   La verifica e'  effettuata  da
una  commissione  nominata  dal  direttore  generale  e  composta dal
direttore sanitario e da due esperti scelti  tra  i  dirigenti  della
disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti
al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e
l'altro  dal  consiglio  dei  sanitari,  entrambi  esterni all'unita'
sanitaria  locale.  Il  dirigente  non  confermato  nell'incarico  e'
destinato  ad  altra  funzione  con la perdita del relativo specifico
trattamento economico; contestualmente viene  reso  indisponibile  un
posto di organico del primo livello dirigenziale.".
 
            Note all'art. 16:
             -  Si  riportano  gli  articoli  47  e 116 del D.P.R. n.
          384/1990  (Regolamento  per  il  recepimento  delle   norme
          risultanti  dalla  disciplina  prevista  dall'accordo del 6
          aprile 1990  concernente  il  personale  del  comparto  del
          Servizio  sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del D.P.R.
          5 marzo 1986, n. 68):
             "Art. 47  (Qualificazione  professionale  del  personale
          ricompreso   nella   posizione   funzionale  di  X  livello
          retributivo). -  1.  Ferme  restando  le  competenze  e  le
          attribuzioni  del  personale  apicale  di  cui alle vigenti
          disposizioni, per il personale di ruolo  appartenente  alla
          posizione  funzionale  intermedia  di X livello retributivo
          dei   ruoli   sanitario,    professionale,    tecnico    ed
          amministrativo, al quale con atto formale dell'ente, previa
          selezione,  sia  affidata la responsabilita' di un servizio
          all'interno     dell'organizzazione      divisionale      o
          dipartimentale  ovvero di un settore o modulo organizzativo
          - secondo l'articolazione interna dei servizi istituzionali
          prevista dalla vigente legislazione nazionale  o  regionale
          in materia - ovvero da atti di indirizzo o regolamentari, a
          decorrere  dal 1 dicembre 1990, le indennita' sottoindicate
          sono cosi' rideterminate:
             Farmacisti, biologisti,  chimici,  fisici,  psicologisti
          coadiutori:
               A) Indennita' specialistica L. 3.360.000.
               B) Indennita' di dirigenza L. 3.400.000.
             Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:
               A) Indennita' tecnico professionale L. 11.810.000.
             Direttori amministrativi:
               A) Indennita' di direzione L. 11.810.000.
             2.  Ai  fini  di  cui  sopra, l'Ente procede entro il 31
          ottobre 1990 alla preventiva ricognizione delle  necessita'
          organizzative  indicate nel comma 1, ricomprendendovi anche
          ogni analogo provvedimento organizzatorio in  atto,  previa
          consultazione  delle  Organizzazioni Sindacali maggiormente
          rappresentative.
             3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte,  che
          deve  essere  effettuata sulla base delle reali esigenze di
          servizio correlate con  l'organizzazione  del  lavoro,  non
          puo',   comunque,  superare  per  il  personale  del  ruolo
          sanitario  il  20% della dotazione organica complessiva dei
          relativi posti di posizione funzionale intermedia  previsti
          nelle  piante  organiche provvisorie o definitive dell'ente
          e, per gli altri ruoli, il 40% delle complessive  dotazioni
          organiche   dei  relativi  posti.  Dette  percentuali  sono
          calcolate tenendo conto anche della  previa  trasformazione
          ai sensi dell'art. 8, comma 3.
            4.  Alla  selezione  prevista  dal comma 1 sono ammessi i
          dipendenti di  posizione  funzionale  intermedia  di  ruolo
          previsti dal medesimo comma 1 in possesso di una anzianita'
          di  cinque  anni  di servizio nella posizione medesima o di
          specializzazione nella  disciplina  o  di  specializzazione
          strettamente   connessa   alle  funzioni  da  affidare.  La
          valutazione, per la selezione di cui al  comma  1,  avviene
          secondo  i  criteri previsti dal decreto del Ministro della
          sanita' 30 gennaio 1982, con particolare riguardo, nel cur-
          riculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla
          funzione da ricoprire. La valutazione  e'  affidata  ad  un
          collegio  tecnico  costituito  per  il  personale del ruolo
          sanitario dal coordinatore sanitario e,  per  il  personale
          del  ruolo  professionale,  tecnico  ed  amministrativo dal
          coordinatore amministrativo, nonche' da  due  dirigenti  di
          posizione  funzionale non inferiore a quella intermedia dei
          rispettivi ruoli e profili,  di  cui  uno  designato  dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
             5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio
          di  cui  al  comma  1,  e' fissata al 1 dicembre 1990 per i
          dipendenti interessati in possesso dei requisiti  richiesti
          alla  medesima  data, ancorche' l'affidamento formale delle
          funzioni   previste   dal   comma   1    sia    intervenuto
          successivamente.
             6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1, nelle
          successive    applicazioni   avviene   nei   limiti   della
          disponibilita' del  contingente  numerico  individuato  nel
          comma  3, salvo che non intervengano modifiche delle piante
          organiche  provvisorie  o  definitive,   ai   sensi   delle
          disposizioni  richiamate nel comma 1 da effettuarsi secondo
          le procedure previste dalle leggi vigenti".
             "Art. 16  (Qualificazione  professionale  del  personale
          medico  e  veterinario di posizione intermedia). - 1. Ferme
          restando le competenze  e  le  attribuzioni  del  personale
          apicale di cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del
          personale  medico  e veterinario di ruolo appartenente alla
          posizione funzionale intermedia, al quale con atto  formale
          dell'ente,    previa    selezione,    sia    affidata    la
          responsabilita' di un  settore  o  modulo  organizzativo  o
          funzionale  all'interno  dell'organizzazione  divisionale o
          dipartimentale - come previsti  nell'articolazione  interna
          dei   servizi   istituzionali  dalla  vigente  legislazione
          nazionale o regionale in materia - ovvero lo svolgimento di
          particolari funzioni all'interno di  strutture  ospedaliere
          di  alta  specializzazione  di  cui al decreto ministeriale
          previsto dall'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n.   595,
          a   decorrere  dal  1  dicembre  1990  l'indennita'  medico
          specialistica e' rideterminata in L. 3.360.000 annue  lorde
          per  i  medici  a tempo pieno, nonche' per i veterinari che
          non   esercitano   la   libera   attivita'    professionale
          extramuraria, ed in L. 2.520.000 annue lorde per i medici a
          tempo  definito, nonche' per i veterinari che esercitano la
          libera professione extramuraria. L'indennita' di  dirigenza
          medica e', invece, rideterminata in L. 3.400.000.
             2.  Ai fini di cui sopra, l'ente deve procedere entro il
          31  ottobre  1990  alla   preventiva   ricognizione   delle
          necessita'    organizzative    indicate    nel   comma   1,
          ricomprendendovi  anche  in  ogni   analogo   provvedimento
          organizzatorio     in     atto,     previa    consultazione
          dell'organizzazioni    sindacali    mediche    maggiormente
          rappresentative.
             3.  L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve
          essere  effettuata  sulla  base  delle  reali  esigenze  di
          servizio  ritenendosi  funzionale  con  l'organizzazione un
          rapporto medio complessivo pari al doppio - per i medici  e
          veterinari  di  posizione  funzionale intermedia dipendenti
          dalla unita' sanitaria locale -  della  dotazione  organica
          del  personale  di posizione funzionale medico apicale, che
          non  puo',  comunque,  superare  il  50%  della   dotazione
          organica  complessiva  dei  posti  di  posizione funzionale
          intermedia prevista nelle piante  organiche  provvisorie  o
          definitive   dell'Ente.   Detta  percentuale  e'  calcolata
          tenendo conto anche della previa  trasformazione  ai  sensi
          dell'art. 78, comma 3.
             4.  Alla  selezione  prevista dal comma 1 sono ammessi i
          medici e veterinari di posizione funzionale  intermedia  di
          ruolo  in  possesso  di  una  anzianita'  di cinque anni di
          servizio  nella  posizione  e  di  specializzazione   nella
          disciplina  o  in  disciplina  strettamente  connessa  alle
          funzioni da affidare, ovvero di un'anzianita' di sette anni
          di servizio nella posizione funzionale intermedia o  infine
          di  un'anzianita'  di  tre anni di servizio nella posizione
          medesima ed in  possesso  dell'idoneita'  primariale  nella
          disciplina. La valutazione per la selezione di cui al comma
          1  avviene  secondo  i  criteri  previsti  dal  decreto del
          Ministro della sanita'  30  gennaio  1982  (pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22
          febbraio 1982), con particolare  riguardo,  nel  curriculum
          formativo   e   professionale,  ai  titoli  attinenti  alla
          funzione da ricoprire. La valutazione  e'  affidata  ad  un
          collegio  tecnico  costituito da tre medici o veterinari di
          posizione funzionale  apicale,  di  cui  uno  della  stessa
          disciplina  del personale medico o veterinario di posizione
          intermedia da  valutare  (o,  in  mancanza,  di  disciplina
          equipollente o affine), prescelto dall'amministrazione, uno
          della  divisione  o  servizio  interessato,  in carenza del
          quale alla designazione provvede l'ordine  provinciale  dei
          medici,  ed  uno  designato  dalle organizzazioni Sindacali
          mediche maggiormente rappresentative.
             5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio
          di  cui  al  comma  1  e'  fissata al 1 dicembre 1990 per i
          dipendenti medici e veterinari interessati in possesso  dei
          requisiti   richiesti   alla   medesima   data,   ancorche'
          l'affidamento formale delle funzioni previste dal  comma  1
          sia intervenuto successivamente.
             6.  L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1 nelle
          successive   applicazioni   avviene   nei   limiti    della
          disponibilita'  del  contingente  numerico  individuato nel
          comma 3, salvo  che  intervengano  modifiche  delle  piante
          organiche   provvisorie   o   definitive,  ai  sensi  delle
          disposizioni richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo
          le procedure previste dalle leggi vigenti".
             - Si riportano gli  articoli  30  e  31  del  D.Lgs.  n.
          29/1993, come modificati dal D.Lgs. n. 470/1993:
             "Art.  30  (Individuazione di uffici e piante organiche;
          gestione delle risorse  umane).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche   individuano   i   propri   uffici   e,   previa
          informazione alle rappresentanze sindacali di cui  all'art.
          45,  comma  8, definiscono le relative piante organiche, in
          funzione delle finalita' indicate all'art. 1,  comma  1,  e
          sulla  base  dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano
          la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale.
             2.  Per  la  ridefinizione  degli  uffici e delle piante
          organiche si procede periodicamente, e comunque a  scadenza
          triennale,  secondo  il  disposto dell'articolo 6 in base a
          direttive  emanate  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero  del  tesoro.  Restano  salve  le
          disposizioni  vigenti  per  la  determinazione delle piante
          organiche del personale degli istituti  e  scuole  di  ogni
          ordine e grado e delle istituzioni educative.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  57  del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi'  come  modificate
          ed  integrate  dal  decreto  legislativo 19 luglio 1993, n.
          247, e successive  modificazioni,  trovano  applicazione  a
          decorrere   dalla   data   di   emanazione,   in   ciascuna
          amministrazione, dei provvedimenti di  ridefinizione  degli
          uffici  e  delle piante organiche di cui agli articoli 30 e
          31 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          e comunque a decorrere dal 30 giugno 1994".
             "Art. 31 (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto). - 1. In sede  di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
              a) alla rilevazione di tutto il personale distinto  per
          circoscrizione  provinciale e per sedi di servizio, nonche'
          per qualifiche e specifiche professionalita',  evidenziando
          le  posizioni  di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di
          ruolo, fuori ruolo, comando, distacco  e  con  contratto  a
          tempo determinato e a tempo parziale;
              b)  alla  formulazione di una proposta di ridefinizione
          dei propri uffici e delle piante organiche in relazione  ai
          criteri  di  cui  all'articolo  5,  ai  carichi  di lavoro,
          nonche' alla esigenza di integrazione per  obiettivi  delle
          risorse   umane   e   materiali,   evitando   le  eventuali
          duplicazioni e soprapposizioni di funzioni ed  al  fine  di
          conseguire  una  riduzione  per  accorpamento  degli uffici
          dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni  organiche
          del  personale  dirigenziale,  in  misura  non inferiore al
          dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per
          l'esercizio delle funzioni di cui  all'art.  17,  comma  1,
          lettera b);
              c)  alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di realizzare, anche con  riferimento  ai  principi  ed  ai
          criteri  fissati  nel  titolo  I del presente decreto ed in
          particolare negli articoli 4, 5 e  7,  una  piu'  razionale
          assegnazione   e   distribuzione   dei  posti  delle  varie
          qualifiche per ogni singola unita' scolastica,  nel  limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2.  Sulla  base  di  criteri  definiti, previo eventuale
          esame  con   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale, di cui all'art. 45,
          comma 8, e secondo le modalita'  di  cui  all'art.  10,  le
          amministrazioni  pubbliche  determinano i carichi di lavoro
          con  riferimento  alla  quantita'  totale  di  atti  e   di
          operazioni  per  unita'  di personale prodotti negli ultimi
          tre anni, a tempo standard di esecuzione delle attivita' e,
          ove rilevi, al grado di copertura  del  servizio  reso,  in
          rapporto   alla   domanda   espressa   e   potenziale.   Le
          amministrazioni  informano  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale di cui
          all'art. 45, comma 8, sulla  applicazione  dei  criteri  di
          determinazione dei carichi di lavoro.
             3.  Le  rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
          trasmesse,  anche  separatamente,   alla   Presidenza   del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e al Ministero  del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita' e nei limiti previsti  dall'art.  6  quanto  alle
          amministrazioni   statali,   comprese   le   aziende  e  le
          amministrazioni anche di  ordinamento  autonomo,  e  con  i
          provvedimenti   e   nei  termini  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5. In caso di inerzia, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  diffida,  assume  in  via sostitutiva le
          iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui  ai
          commi 1 e 3.
             6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni  pubbliche  fintanto  che  non  siano state
          approvate le proposte di cui al comma 1.  Per  il  1993  si
          applica  l'art.  7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate  dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
          Sono fatti salvi contratti previsti dall'articolo 36  della
          legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo
          sindacale  reso  esecutivo dal decreto del Presidente della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
             6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma
          1,   lettera   c)   e'   consentita   l'utilizzazione   nei
          provveditorati  agli  studi  di  personale  amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   della   scuola   in    mansioni
          corrispondenti  alla  qualifica  di appartenenza; le stesse
          utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli
          studi  fino  al  limite  delle  vacanze   nelle   dotazioni
          organiche  degli  uffici scolastici provinciali, sulla base
          di criteri definiti  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10
          e,  comunque,  con  precedenza  nei  confronti di chi ne fa
          richiesta".
             - Si riporta l'art. 19 del D.Lgs.  n.  29/1993  (per  il
          testo  dell'art.  20  dello stesso decreto, come modificato
          dall'art. 6  del  D.Lgs.  n.  470/1993,  si  veda  in  nota
          all'art. 4):
             "Art.  19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2
          e 3.
             2. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto
          del   Ministro   competente,   sentito  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, a dirigenti  generali  in  servizio
          presso  l'amministrazione  interessata.    Con  la medesima
          procedura  sono  conferiti  gli   incarichi   di   funzione
          ispettiva  e  di  consulenza,  studio  e ricerca di livello
          dirigenziale generale.
             3. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  ciascuna
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di  livello  dirigenziale  sono  conferiti  con decreto del
          Ministro, su proposta del dirigente generale competente,  a
          dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata.
          Con  la  medesima procedura sono conferiti gli incarichi di
          funzione ispettiva e di consulenza,  studio  e  ricerca  di
          livello dirigenziale".