Art. 18.
  1. Nell'art. 17:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  L'esame  per  il  conseguimento della idoneita' nazionale e'
diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative  e  di
direzione  del  candidato  e  consiste  nella  effettuazione di prove
teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella  valutazione  del
curriculum professionale.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Le  prove  consistono in test di domande a risposte multiple
riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle materie
attinenti  le  specifiche  professionalita'   assegnati   a   ciascun
candidato in via casuale.";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei
test   che   devono   consentire   la   verifica,   oltre  che  della
professionalita' posseduta anche delle capacita' organizzative  e  di
direzione,  sono  stabiliti  da  una  apposita commissione costituita
presso il Ministero della sanita' e  presieduta  dal  presidente  del
Consiglio  superiore  di  sanita'  o  da un presidente di sezione del
predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono
predisposti da apposite commissioni costituite  presso  il  Ministero
della sanita' con esperti di comprovata professionalita'.";
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "   5.  Le  idoneita'  nelle  specifiche  discipline  per  ciascuna
categoria professionale, le procedure, le modalita'  di  espletamento
degli   esami,   ivi   compresa   la   valutazione   del   curriculum
professionale, ed i  requisiti  di  ammissione  dei  candidati,  sono
fissati  con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Sono previste idoneita' con accesso riservato a
piu'   categorie   professionali   salvaguardando    le    rispettive
specificita' culturali, funzioni e competenze.";
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "  8.  Il  possesso  dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la
normativa vigente in materia alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  costituisce titolo valido per l'accesso al secondo
livello dirigenziale.";
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  " 9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6,
per l'accesso  ai  posti  di  secondo  livello  dirigenziale  di  cui
all'art.  15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61 del
decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio  1982,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n.
51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti.";
    g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
  "11. Fino all'espletamento degli esami  previsti  dal  primo  bando
nazionale  di  cui al comma 6, sono valide le idoneita' conseguite in
'Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica',  in  'Organizzazione  dei
servizi  sanitari  di base' e in 'Igiene e organizzazione dei servizi
ospedalieri' ai fini  del  conferimento  dell'incarico  di  direttore
sanitario  dell'unita'  sanitaria  locale, e l'idoneita' in 'Igiene e
organizzazione  dei  servizi   ospedalieri'   per   il   conferimento
dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera.".
 
           Nota all'art. 18:
             -  L'art.  61  del decreto del Ministro della sanita' 30
          gennaio 1982 (Normativa  concorsuale  del  personale  delle
          unita'  sanitarie  locali  in applicazione dell'art. 12 del
          D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761) e' il seguente:
             "Art.  61  (Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   la
          posizione  funzionale  di  dirigente  e per responsabile di
          servizio dei profili  professionali  di  biologo,  chimico,
          fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione). - I
          requisiti  specifici  di  ammissione  al  concorso  sono  i
          seguenti:
               a) eta' non superiore ad anni 50, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
               b)  anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
          posizione  funzionale  di  biologo,   chimico,   fisico   o
          psicologo coadiutore,
             o di:
              dieci  anni  di  servizio  complessivo  in  qualita' di
          biologo,  chimico,  fisico   o   psicologo   coadiutore   o
          collaboratore    o   in   posizioni   equipollenti   presso
          amministrazioni pubbliche;
               c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali,  ove
          esistenti, attestato da certificato in data non anteriore a
          tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
             Per  il  concorso  per la posizione funzionale di fisico
          dirigente   puo'    essere    richiesta,    altresi',    la
          certificazione    comprovante    l'iscrizione    all'elenco
          nazionale di esperti qualificati  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei
          casi in cui sia attribuita la relativa funzione".