Art. 19.
  1. Nell'art. 18:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  Governo,  con  atto  regolamentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome,  adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del
Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme  contenute  nel  presente
decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in quanto applicabili,
prevedendo:
    a)  i  requisiti  specifici,  compresi  i  limiti  di  eta',  per
l'ammissione;
    b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
    c) le prove di esame;
    d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
    e) le procedure concorsuali;
    f) le modalita' di nomina dei vincitori;
    g)  le  modalita'  ed  i tempi di utilizzazione delle graduatorie
degli idonei.";
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
   "2. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al
comma  1  e  salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,  i  concorsi
continuano  ad  essere espletati secondo la normativa del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.  761,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  ivi compreso l'art. 9 della legge 20
maggio 1985, n. 207.
  2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il  primo
livello  dirigenziale  e'  articolato  in  due fasce economiche nelle
quali e' inquadrato rispettivamente:
    a) il personale  della  posizione  funzionale  corrispondente  al
decimo livello del ruolo sanitario;
    b)  il  personale  gia'  ricompreso  nella  posizione  funzionale
corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il  quale  mantiene
il trattamento economico in godimento.
  Il  personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianita' di
cinque anni nella posizione medesima e' inquadrato, a domanda, previo
giudizio di idoneita', nella fascia economica superiore in  relazione
alla  disponibilita' di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai  sensi  dell'art.  17
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di  concerto  con  i
Ministri  del  tesoro  e per la funzione pubblica, sono determinati i
tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi  di
idoneita'.   Il   personale  inquadrato  nella  posizione  funzionale
corrispondente  all'undicesimo  livello  del   ruolo   sanitario   e'
collocato nel secondo livello dirigenziale.";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della
legge 5 giugno 1990, n. 135,  fermo  restando  il  punteggio  massimo
previsto  per  il  curriculum formativo e professionale dalle vigenti
disposizioni in materia, e' attribuito  un  punteggio  ulteriore,  di
uguale  entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita' svolte
nel settore delle infezioni  da  HIV.  I  vincitori  delle  pubbliche
selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e
cura  delle  infezioni  da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa
sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni,  con
l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco
presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1,
comma  1,  lettera  c),  della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  le
universita'  provvedono  all'assunzione  del  personale   medico   ed
infermieristico   ivi  contemplato  delle  corrispondenti  qualifiche
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base  di
convenzioni  stipulate  con le regioni per l'istituzione dei relativi
posti.";
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  " 5. Per quanto non  previsto  dal  presente  decreto  alle  unita'
sanitarie   locali   e  alle  aziende  ospedaliere  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
successive modificazioni ed integrazioni.";
    e) e' aggiunto dopo il comma 6 il seguente:
  "6-bis.  I  concorsi  indetti  per  la  copertura  di  posti  nelle
posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo  ai
sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano  iniziate
le  prove  di  esame  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.";
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7. Restano salve le norme previste  dai  decreti  del  Presidente
della  Repubblica  31  luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli
adattamenti derivanti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I  rapporti  con  il
personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale navigante sono
disciplinati con regolamento  ministeriale  in  conformita',  per  la
parte  compatibile,  alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere
dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per  l'assistenza  sanitaria
all'estero  in  base  ai  regolamenti  della Comunita' europea e alle
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza  degli
assistiti.  I  relativi  rapporti finanziari sono definiti in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale.";
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  della  sanita',  vengono estese, nell'ambito
della contrattazione, al personale  dipendente  dal  Ministero  della
sanita'  attualmente  inquadrato  nei profili professionali di medico
chirurgo,  medico  veterinario,  chimico,   farmacista,   biologo   e
psicologo  le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
in quanto applicabili.";
    h) sono aggiunti dopo il comma 8 i seguenti:
  "  9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e' trasferito al Ministero della sanita'.
   10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle
norme  sul  Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni
preesistenti con quelle del presente decreto.".
 
          Note all'art. 19:
             - Il D.Lgs. n.  29/1993  concerne  la  razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il
          D.  Lgs.  n.  470/1993  reca disposizioni correttive del D.
          Lgs. n. 29/1993.
             - Il D.P.R. 20  dicembre  1979,  n.  761,  reca:  "Stato
          giuridico del personale delle unita' sanitarie locali".
             - Si riporta l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207
          (Disciplina  transitoria  per  l'inquadramento  diretto nei
          ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle
          unita' sanitarie locali):
             "Art. 9 (Procedura per l'espletamento dei  concorsi).  -
          Per  un  periodo  di  tre  anni a decorrere dall'entrata in
          vigore della  presente  legge,  in  deroga  alla  normativa
          vigente  di  cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art.
          12 del decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre
          1979,  n.761,  i  concorsi  di  ammissione all'impiego sono
          indetti   dalle    unita'    sanitarie    locali,    previa
          autorizzazione    da   parte   della   regione   competente
          territorialmente da concedere  entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  notificazione  della  richiesta.  Trascorso  tale
          periodo  l'autorizzazione  si   intende   concessa.   Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  2  del  decreto  del
          Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, come modificato dal
          presente comma,  il  termine  per  la  presentazione  delle
          domande    di   partecipazione   ai   concorsi   scade   il
          quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di   pubblicazione
          dell'estratto  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica. Ai fini della  determinazione  del  numero  dei
          posti da mettere a concorso si cosiderano disponibili anche
          quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
             Nelle   commissioni   esaminatrici   e'   garantita   la
          rappresentanza del Ministero della sanita' per  i  concorsi
          alle  posizioni funzionali apicali del personale laureato e
          la rappresentanza della Regione in tutti i concorsi.
             Per le procedure  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
          concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si
          osservano  le  disposizoni  del  decreto del Ministro della
          sanita'  30  gennaio  1982,  e   successive   modifiche   e
          integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con
          la sostituzione dell'unita' sanitaria locale  alla  Regione
          oltreche'  le  disposizioni  di cui ai successivi commi. Le
          relative designazioni dovranno avvenire  entro  il  termine
          perentorio  di trenta giorni dalla richiesta del Presidente
          del comitato di gestione.
             Ferma   restando   la   composizione  delle  commissioni
          giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della
          sanita', come  modificato  dal  terzo  comma  del  presente
          articolo, la presidenza delle stesse spetta al Presidente o
          a  un  componente  del  comitato  di  gestione delle unita'
          sanitarie locali da lui delegato.
             Il rappresentante  sindacale,  quando  non  si  registra
          l'accordo  tra  le  organizzazioni,  e'  sorteggiato, tra i
          designati dalle  organizzazioni  stesse,  dal  comitato  di
          gestione,  o,  in mancanza di designazione entro il termine
          perentorio  di  quindici   giorni   dalla   richiesta   del
          presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra
          il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e
          nel profilo professionale dei posti messi a concorso.
             Nelle  regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi
          regionali, quando la composizione della commissione prevede
          il  sorteggio  di  alcuni  componenti  iscritti  nei  ruoli
          predetti,  lo  stesso e' effettuato fra coloro che occupano
          un   posto   di   ruolo,   avente   profilo   professionale
          corrispondente   a   quello   previsto,  per  i  rispettivi
          concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della
          sanita' 30  gennaio  1982,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni   nella   pianta  organica  provvisoria  della
          rispettiva unita' sanitaria locale o  in  unita'  sanitarie
          locali viciniori.
             Il   numero   degli   iscritti  nelle  piante  organiche
          provvisorie sufficienti per  effettuare  le  estrazioni  ai
          sensi  dell'art.  7,  secondo comma, del citato decreto del
          Ministro della sanita', e' ridotto alla meta'.
            Il termine di trenta  giorni  previsto  dal  terzo  comma
          dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanita'
          e' ugualmente ridotto alla meta'.
             La  commissione di sorteggio e' nominata dal comitato di
          gestione dell'unita' sanitaria locale ed e' composta da tre
          funzionari di cui uno con funzioni di segretario.
             Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti
          le  commissioni  esaminatrici  previsti  dal  decreto   del
          Ministro   della  sanita'  30  gennaio  1982,  deve  essere
          designato  o  sorteggiato  oltre  al  titolare  un   membro
          supplente  per ciascun componente, con il quale il comitato
          di gestione dell'unita' sanitaria locale  provvedera'  alla
          immediata  sostituzione  del titolare nel caso di assenza o
          di impedimento del medesimo.
             I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici
          concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte
          per  nomina  diretta  o  per  sorteggio,  i  quali,   senza
          giustificati    o    comprovati   motivi,   non   adempiono
          all'incarico,   sono   esclusi   per   tre    anni    dalla
          partecipazione alle commissioni di esame.
             L'approvazione  della graduatoria finale e la nomina dei
          vincitori spettano al comitato  di  gestione.  I  nomi  dei
          candidati  vincitori  che  hanno  assunto  servizio vengono
          comunicati dall'unita' sanitaria  locale  alla  regione  di
          appartenenza   ai   fini   dell'inquadramento   nei   ruoli
          nominativi regionali.
             Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto
          disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi
          pubblici  per  i quali siano iniziate le prove d'esame alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             La valutazione dei titoli per  gli  adempimenti  di  cui
          all'art.  3 della presente legge e' effettuata dal comitato
          di gestione.
             Le  graduatorie  relative  ai  concorsi  effettuati   in
          applicazione  della  presente legge rimangono valide per un
          biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di
          gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti  i
          posti  che  si  renderanno vacanti. Le relative nomine sono
          disposte al verificarsi delle singole vacanze.
             La graduatoria, entro  il  biennio  di  validita',  deve
          essere  utilizzata  per  il  conferimento, secondo l'ordine
          della stessa,  di  incarichi  per  la  copertura  di  posti
          disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora
          non  sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre
          mesi dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o
          comando.
             Nella  sola  ipotesi  in  cui  la  graduatoria   risulti
          completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del
          concorso   e'   consentito  il  conferimento  di  incarichi
          provvisori non rinnovabili di durata non  speriore  a  otto
          mesi  per  la  temporanea  copertura  di  posti  vacanti  o
          disponibili per assenza o impedimento del titolare.
             L'incarico e' conferito a seguito di pubblica  selezione
          per  titoli  con  graduatoria  effettuata  dal  comitato di
          gestione della unita' sanitaria locale purche', per i posti
          vacanti, sia stato previamente bandito il concorso  per  la
          copertura  del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso
          il suddetto periodo il posto e' ricopribile  esclusivamente
          con concorso pubblico o trasferimento.
             Nei  casi  di aspettativa e di congedo straordinario per
          periodi superiori a quarantacinque giorni la supplenza puo'
          essere conferita per la durata di assenza del titolare  con
          le modalita' di cui ai commi precedenti".
             -  Per  l'art.  17  della  legge n. 400/1988 (Disciplina
          dell'attivita' del Governo e ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) si veda la nota all'art 9.
             -  Si  trascrivono l'art. 4 e l'art. 1, comma 1, lettera
          c), della legge  n.  135/1990  (Programmi  urgenti  per  la
          prevenzione e la lotta contro l'AIDS):
             "Art. 4 (Norme in materia di personale). - 1. Nei limiti
          delle  dotazioni  organiche  e  di spesa di cui all'art. 1,
          comma 1, lettera c), alla copertura  di  posti  vacanti  di
          personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per
          malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992,
          si  provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante
          pubbliche selezioni regionali per titoli, da effettuarsi  a
          cura  di  apposita commissione nominata dall'assessore alla
          sanita' della regione o provincia autonoma e composta dallo
          stesso assessore o da un suo rappresentante,  con  funzioni
          di  presidente,  da un professore universitario titolare di
          cattedra   di   malattie  infettive  da  un  rappresentante
          dell'ordine dei medici chirurghi e  degli  odontoiatri  del
          capoluogo  di  regione  o  della  provincia autonoma, da un
          funzionario dirigente del Ministero della sanita' designato
          dal Ministro, da un medico di ruolo in  posizione  apicale,
          incluso   nell'elenco   nazionale  della  disciplina  delle
          malattie infettive, e  da  un  funzionario  della  carriera
          amministrativa  della  regione  o  provincia  autonoma, con
          funzioni di  segretario.  Si  applicano  alle  selezioni  i
          criteri  di  valutazione  dei titoli previsti dalle vigenti
          disposizioni per i corrispondenti  pubblici  concorsi,  con
          particolare   considerazione,  nell'ambito  del  curriculum
          formativo,  alle  attivita'  svolte   nel   settore   delle
          infezioni  da  HIV.  Il  bando  per  la  prima selezione e'
          emanato, per i posti  disponibili,  entro  sessanta  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.  Si
          applica, in caso di inadempienza, il  disposto  di  cui  al
          comma 2 dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
             2.  Nei  limiti  delle dotazioni organiche e di spesa di
          cui all'art.   1, comma 1, lettera c),  e  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del
          personale  non  medico  nelle  strutture  di  ricovero  per
          malattie  infettive,  nel  triennio  1990-1992, si provvede
          mediante pubbliche selezioni  per  titoli  presso  ciascuna
          unita'  sanitaria  locale. Si applicano a tali selezioni le
          norme vigenti, per i corrispondenti pubblici  concorsi,  in
          materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di
          criteri   di   valutazione   dei  titoli,  con  particolare
          considerazione, nell'ambito del  curriculumformativo,  alle
          attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV.
             3.  Le  unita' sanitarie locali, entro la concorrenza di
          spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera  d),  organizzano
          annualmente  corsi  di formazione e di aggiornamento per il
          personale  che  opera  presso  i  reparti  ospedalieri   di
          malattie  infettive,  con specifico riferimento ai problemi
          tecnico-sanitari connessi con l'attivita' di assistenza, ai
          problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano  dal
          collegamento  funzionale  nel  trattamento  a domicilio. Il
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  con  proprio decreto disciplina l'istituzione e
          l'effettuazione  dei  corsi,  nonche'   le   modalita'   di
          erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti".
             "Art.  1  (Piano  di interventi contro l'AIDS), comma 1,
          lettera c).  - 1. Allo scopo di contrastare  la  diffusione
          delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione
          e  di  assicurare idonea assistenza alle persone affette da
          tali  patologie,  in  particolare  quando  necessitano   di
          ricovero   ospedaliero,  e'  autorizzata  l'attuazione  dei
          seguenti   interventi   nell'ambito   dell'apposito   piano
          ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la
          lotta contro l'AIDS:
              a)-b) (omissis);
               c)  assunzione di personale medico e infermieristico a
          completamento degli organici delle strutture di ricovero di
          malattie infettive e dei lavori di cui alla lettera  b),  e
          del  personale laureato non medico e tecnico occorrente per
          gli  stessi  laboratori  negli  ospedali,   nonche'   nelle
          cliniche  ed  istituti  di  cui  all'art. 39 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard
          indicati  dal  decreto  ministeriale  13  settembre   1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre
          1988,  fino  ad  una  spesa  complessiva  annua di lire 120
          miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990".
             - Si trascrive il comma 2 dell'art.  18  del  D.Lgs.  n.
          502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
             "2.  Fino  alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui  al  comma  1  e  salvo  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo  di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421, i concorsi continuano ad essere  espletati  secondo
          la normativa del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e succes-
          sive  modificazioni  ed  integrazioni ivi compreso l'art. 9
          della legge 20 maggio 1985, n. 207. Per  un  quinquennio  a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla  posizione
          funzionale  gia' corrispondente al decimo livello del ruolo
          sanitario il 40 per  cento  dei  posti  che  si  renderanno
          vacanti   sono   riservati  al  personale  di  ruolo  della
          disciplina nella  posizione  funzionale  corrispondente  al
          nono  livello in servizio presso la unita' sanitaria locale
          o  l'azienda  ospedaliera  che  bandisce  il  concorso.  Ai
          predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 settembre
          1990, n. 316, possono partecipare in  deroga  al  requisito
          dell'eta'.   Il   personale   collocato   nella   posizione
          funzionale corrispondente al decimo livello e'  inquadrato,
          in  prima  applicazione, nel primo livello dirigenziale; il
          personale    collocato    nella    posizione     funzionale
          corrispondente  all'undicesimo  livello  e'  collocato  nel
          secondo livello dirigenziale. Il  personale  di  ruolo  che
          resta  in servizio con la qualifica di assistente medico e'
          rappresentato,  ai  fini  della  contrattazione,  nell'area
          dirigenziale medica".
             -  Il  D.P.R. n. 616/1980 reca: "Assistenza sanitaria ai
          cittadini del Comune di Campione d'Italia" (art. 37,  primo
          comma, lettera c), della legge n. 833/1978).
             -  Il  D.P.R. n. 618/1980 reca: "Assistenza sanitaria ai
          cittadini  italiani  all'estero"  (art.  37,  primo  comma,
          lettere a) e b), della legge n. 833/1978).
             -    Il    D.P.R.    n.   620/1980   reca:   "Disciplina
          dell'assistenza   sanitaria   al    personale    navigante,
          marittimo, e dell'aviazione civile" (art. 37, ultimo comma,
          della legge n. 833/1978).
             -  Per  l'art.  4,  comma 9, della legge n. 412/1991, si
          veda la nota all'art. 9. L'art. 74 del  D.Lgs.  n.  29/1993
          abroga  l'art.  4,  comma 9, "limitatamente alla disciplina
          sui contratti di  lavoro  riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni,  aziende  ed  enti  del servizio sanitario
          nazionale".