Art. 20. 1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome). - 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
Nota all'art. 20: - L'art. 117 della Costituzione elenca le materie per le quali la Regione emana norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni.