Art. 20.
  1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 19 (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov-
ince   autononome).   -  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto
costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
   2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1  e  4,
all'art.  6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14,
comma 1, e agli articoli  15,  16,  17  e  18,  sono  altresi'  norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          Nota all'art. 20:
             - L'art. 117 della Costituzione elenca le materie per le
          quali  la  Regione  emana  norme legislative nei limiti dei
          principi fondamentali  stabiliti  con  legge  dello  Stato,
          sempreche'  le  norme  stesse  non  siano  in contrasto con
          l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni.