Art. 4.
  1. Nell'art. 3:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  L'unita'  sanitaria locale e' azienda dotata di personalita'
giuridica  pubblica,  di  autonomia  organizzativa,   amministrativa,
patrimoniale,  contabile,  gestionale  e  tecnica,  fermo restando il
diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere  il  bisogno
socio-sanitario delle comunita' locali.";
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3.  L'unita'  sanitaria  locale  puo'  assumere  la  gestione di
attivita' o servizi socio-assistenziali su delega  dei  singoli  enti
locali  con  oneri  a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli
relativi al personale, e con  specifica  contabilizzazione.  L'unita'
sanitaria  locale  procede  alle  erogazioni  solo  dopo  l'effettiva
acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  " 5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo  1994,  nell'ambito
della   propria   competenza   le   modalita'   organizzative   e  di
funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro:
    a) la riduzione, sentite le province  interessate,  delle  unita'
sanitarie  locali,  prevedendo  per  ciascuna  un ambito territoriale
coincidente di norma con  quello  della  provincia.  In  relazione  a
condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed
alla  densita'  e distribuzione della popolazione, la regione prevede
ambiti territoriali di estensione diversa;
    b) l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti;
    c) i criteri per la definizione dei  rapporti  attivi  e  passivi
facenti  capo  alle  preesistenti  unita'  sanitarie  locali e unita'
socio-sanitarie locali;
    d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali che tenga conto
della natura aziendale delle stesse nonche' del  bacino  d'utenza  da
servire e delle prestazioni da erogare;
    e)  le  modalita' di vigilanza e controllo sulle unita' sanitarie
locali;
    f) il divieto  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle  aziende
ospedaliere  di  cui  all'art.  4  di  ricorrere a qualsiasi forma di
indebitamento, fatte salve:
    1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura  massima
di  un  dodicesimo  dell'ammontare  annuo  delle entrate previste nel
bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;
    2) la contrazione di mutui  o  l'accensione  di  altre  forme  di
credito,  di  durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento
di spese di investimento e previa autorizzazione regionale,  fino  ad
un  ammontare  complessivo  delle  relative  rate,  per  capitale  ed
interessi, non superiore  al  15  per  cento  delle  entrate  proprie
correnti  previste  nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione
della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita
alla regione;
    g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere  nonche'  i  criteri per l'attuazione della mobilita' del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni ed integrazioni.";
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "  6.  Tutti  i  poteri  di  gestione,  nonche'  la  rappresentanza
dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al  direttore  generale.
Al  direttore  generale  compete  in  particolare,  anche  attraverso
l'istituzione dell'apposito servizio  di  controllo  interno  di  cui
all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive  modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica gestione delle risorse  attribuite  ed  introitate  nonche'
l'imparzialita'  ed  il buon andamento dell'azione amministrativa. Il
direttore generale e' nominato, previo specifico avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  dalla  regione,
tra  gli  iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il
Ministero della sanita' di cui al comma 10. La nomina  del  direttore
generale  deve  essere  effettuata nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data  di  vacanza  dell'ufficio  e,  in  sede  di  prima
applicazione,  dalla data di istituzione dell'unita' sanitaria locale
e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora
la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore  generale
e' effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  della  sanita'.  L'autonomia di cui al comma 1 diviene
effettiva con  la  prima  immissione  nelle  funzioni  del  direttore
generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo  e  del direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato
da contratto di diritto privato di durata quinquennale,  rinnovabile,
e  non  puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I
contenuti  di  tale  contratto,  ivi  compresi  i  criteri   per   la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della
sanita',  del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli
affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale e'
tenuto  a  motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere
reso dal direttore sanitario,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
consiglio  dei sanitari.   In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi
di assenza o di  impedimento  del  direttore  generale,  le  relative
funzioni  sono  svolte  dal  direttore amministrativo o dal direttore
sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di  delega,
dal direttore piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si
protragga  oltre  sei  mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in
cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una  situazione  di
grave  disavanzo  o  in caso di violazione di leggi o di princi'pi di
buon andamento e di imparzialita'  dell'amministrazione,  la  regione
risolve  il  contratto  dichiarandone  la  decadenza  e provvede alla
sostituzione del direttore generale. In  caso  di  inerzia  da  parte
delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure
adeguate,  provvede  in  via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della sanita'.";
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  " 7. Il direttore amministrativo ed  il  direttore  sanitario  sono
nominati  con  provvedimento  motivato  del  direttore  generale.  Al
rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma  6.  Essi
cessano  dall'incarico  entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
direttore  generale  e possono essere riconfermati. Per gravi motivi,
il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono  essere
sospesi   o   dichiarati   decaduti   dal   direttore   generale  con
provvedimento motivato.  Il  direttore  sanitario  e'  un  medico  in
possesso  della  idoneita' nazionale di cui all'art. 17 che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che  abbia  svolto  per
almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di  direzione  tecnico-
sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di  me-
dia  o  grande  dimensione.  Il  direttore sanitario dirige i servizi
sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi  alle  materie
di  competenza.  Il direttore amministrativo e' un laureato in disci-
pline  giuridiche  o   economiche   che   non   abbia   compiuto   il
sessantacinquesimo  anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque
anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o  amministrativa
in  enti  o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione.   Il   direttore   amministrativo   dirige   i    servizi
amministrativi   dell'unita'   sanitaria  locale  e  fornisce  parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi  alle  materie
di  competenza.  Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore
dei servizi sociali in analogia  alle  disposizioni  previste  per  i
direttori  sanitario  e  amministrativo. Sono soppresse le figure del
coordinatore  amministrativo,  del  coordinatore  sanitario   e   del
sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione.";
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "  9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli
comunali, dei consigli provinciali, dei consigli  e  assemblee  delle
regioni  e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano
cessate almeno centottanta giorni prima della data  di  scadenza  dei
periodi  di  durata  dei  predetti  organi.  In  caso di scioglimento
anticipato dei  medesimi,  le  cause  di  ineleggibilita'  non  hanno
effetto  se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni  caso
il  direttore  generale  non e' eleggibile nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio  dell'unita'
sanitaria  locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di  accettazione
della  candidatura.  Il  direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non puo' esercitare per  un  periodo  di  cinque
anni  le sue funzioni in unita' sanitarie locali comprese, in tutto o
in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si  sono  svolte  le
elezioni. La carica di direttore generale e' incompatibile con quella
di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle prov-
ince  autonome,  di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore
comunale, di presidente o  di  assessore  di  comunita'  montana,  di
membro  del  Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti anche in
regime convenzionale con la unita' sanitaria locale presso  cui  sono
esercitate  le  funzioni  o di rapporti economici o di consulenza con
strutture che svolgono attivita' concorrenziali  con  la  stessa.  La
predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai
direttori  sanitari.  La  carica  di  direttore  generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorche' in  regime  di  aspettativa  senza  assegni,  con  l'unita'
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.";
    g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "  10.  Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento
della funzione di direttore generale. L'elenco e' predisposto,  entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto, da una commissione nominata con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro della sanita', e
composta da un magistrato del Consiglio  di  Stato  con  funzioni  di
presidente  di sezione, che la presiede, dal direttore generale della
Direzione generale del Ministero della sanita'  che  cura  la  tenuta
dell'elenco  e  da  altri  cinque  membri,  individuati  tra soggetti
estranei all'amministrazione  statale  e  regionale  in  possesso  di
comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e
della   gestione   dei  servizi  sanitari,  rispettivamente  uno  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro
della sanita' e due dal presidente della Conferenza permanente per  i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome. Nella
provincia autonoma  di  Bolzano  e  nella  regione  Valle  d'Aosta  i
direttori  generali  sono  individuati  tra  gli iscritti in apposito
elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto  da  una
commissione  nominata  dal  presidente  della  provincia  autonoma di
Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri  sono  nominati
con  le  stesse  modalita' previste per la commissione nazionale. Gli
elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti  disposizioni  in
materia  di  bilinguismo  e, per la provincia autonoma di Bolzano, di
riserva proporzionale dei posti  nel  pubblico  impiego.  I  predetti
elenchi  provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei
princi'pi e dei criteri fissati per gli elenchi  nazionali  ed  hanno
validita'   limitata   ai   territori  provinciale  e  regionale.  La
commissione   provvede   alla   costituzione   ed   all'aggiornamento
dell'elenco secondo princi'pi direttivi resi pubblici ed improntati a
criteri  di  verifica  dei  requisiti. All'elenco possono accedere, a
domanda, i candidati che non abbiano compiuto  il  sessantacinquesimo
anno  di  eta',  che  siano  in  possesso  del diploma di laurea e di
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere  ed  attestanti  qualificata  attivita'   professionale   di
direzione  tecnica  o  amministrativa  in enti, strutture pubbliche o
private di media o grande dimensione, con  esperienza  acquisita  per
almeno  cinque  anni  e  comunque  non  oltre i due anni precedenti a
quello dell'iscrizione.  Il  predetto  elenco  deve  essere  altresi'
integrato  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 270.";
    h) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
  " 12. Il consiglio dei sanitari e' organismo  elettivo  dell'unita'
sanitaria  locale  con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio  medici
in  maggioranza  ed  altri operatori sanitari laureati - con presenza
maggioritaria della  componente  ospedaliera  medica  se  nell'unita'
sanitaria  locale  e'  presente un presidio ospedaliero - nonche' una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
sanitario.  Nella  componente  medica  e'  assicurata la presenza del
medico  veterinario.  Il  consiglio  dei  sanitari  fornisce   parere
obbligatorio   al   direttore  generale  per  le  attivita'  tecnico-
sanitarie,   anche   sotto   il  profilo  organizzativo,  e  per  gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si  esprime
altresi'  sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
intendersi favorevole ove non  formulato  entro  il  termine  fissato
dalla  legge  regionale. La regione provvede a definire il numero dei
componenti nonche' a disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la
composizione ed il funzionamento del consiglio.";
    i) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
  "  13.  Il  collegio  dei revisori dura in carica cinque anni ed e'
composto da tre membri, di  cui  uno  designato  dalla  regione,  uno
designato  dal  Ministro  del  tesoro,  scelto tra i funzionari della
Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o  dalla
conferenza    dei    sindaci    o   dai   presidenti   dei   consigli
circoscrizionali. Il predetto collegio  e'  integrato  da  altri  due
membri,  dei  quali  uno designato dalla regione ed uno designato dal
Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale
dello Stato, per le  unita'  sanitarie  locali  il  cui  bilancio  di
previsione  comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a
duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza  del
Ministero  del  tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti
nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27  gennaio
1992,  n.  88.  Il  direttore  generale  dell'unita' sanitaria locale
nomina i revisori con specifico provvedimento e  li  convoca  per  la
prima  seduta.  Il  presidente del collegio viene eletto dai revisori
all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o
decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti,  il
direttore  generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
amministrazioni competenti. In  caso  di  mancanza  di  piu'  di  due
componenti   dovra'   procedersi   alla   ricostituzione  dell'intero
collegio.  Qualora   il   direttore   generale   non   proceda   alla
ricostituzione  del collegio entro trenta giorni, la regione provvede
a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e
due designati dal Ministro  del  tesoro.  Il  collegio  straordinario
cessa  le  proprie  funzioni  all'atto dell'insediamento del collegio
ordinario. L'indennita'  annua  lorda  spettante  ai  componenti  del
collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti  del  direttore  generale dell'unita' sanitaria locale. Al
presidente del collegio compete una  maggiorazione  pari  al  20  per
cento  dell'indennita'  fissata per gli altri componenti. Il collegio
dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare
tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale
alle risultanze delle scritture contabili,  esamina  il  bilancio  di
previsione  e  le  relative  variazioni  ed assestamento. Il collegio
accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere
notizie al direttore generale  sull'andamento  dell'unita'  sanitaria
locale.  I  revisori  possono, in qualsiasi momento, procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.";
    l) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
  " 14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale  co-
incide  con  quello  del comune, il sindaco, al fine di corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di  indirizzo
per  l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette  alla
regione  le  relative  osservazioni,  verifica  l'andamento  generale
dell'attivita'   e   contribuisce   alla   definizione   dei    piani
programmatici  trasmettendo  le  proprie  valutazioni  e  proposte al
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali  il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni  del  sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento  territoriale  tramite
una  rappresentanza  costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque
componenti  nominati  dalla  stessa  conferenza  con   modalita'   di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.".
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  D.  Lgs. n. 29/1993 concerne la razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si
          riporta  l'art.  20  del   predetto   decreto,   sostituito
          dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993:
             "Art.   20   (Verifica  dei  risultati.  Responsabilita'
          dirigenziali). - 1. I dirigenti  generali  ed  i  dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici  ai  quali  sono  preposti,  della realizzazione dei
          programmi e dei progetti loro affidati  in  relazione  agli
          obiettivi  dei  rendimenti  e  dei risultati della gestione
          finanziaria,  tecnica   ed   amministrativa,   incluse   le
          decisioni   organizzative  e  di  gestione  del  personale.
          All'inizio  di  ogni  anno,  i  dirigenti   presentano   al
          direttore  generale,  e  questi  al Ministro, una relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.  Nelle  amministrazioni  pubbliche,  ove   gia'   non
          esistano,  sono  istituiti  servizi di controllo interno, o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti, la realizzazione degli obiettivi,  la  corretta
          ed    economica    gestione    delle   risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
          amministrativa. I servizi o nuclei determinano annualmente,
          anche  su  indicazione degli organi di vertice, i parametri
          di riferimento del controllo.
             3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di personale. Puo' essere utilizzato anche  personale  gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da dirigenti generali  e  da  esperti  anche  esterni  alle
          amministrazioni.    In  casi di particolare complessita' il
          Presidente   del   Consiglio    puo'    stipulare,    anche
          cumulativamente   per   piu'  amministrazioni,  convenzioni
          apposite con soggetti pubblici  e  privati  particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o   per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici: Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno delle amministrazioni  territoriali  e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni  e  i   comitati   metropolitani   di   cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
          convertito  con  modificazioni nella legge 23 gennaio 1991,
          n. 21, e  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  10  giugno  1992,  si  avvalgono  degli uffici di
          controllo  interno  delle  amministrazioni  territoriali  e
          periferiche.
             7.  All'istituzione  degli  uffici  di cui al comma 2 si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla   base   di  apposite  convenzioni,  di  uffici  gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti  generali. I termini e le modalita' di attuazione
          del procedimento di verifica dei  risultati  da  parte  del
          Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
          stabiliti rispettivamente con  regolamento  ministeriale  e
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica da adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della   gestione   finanziaria   tecnica  e  amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti  generali. Nelle altre amministrazioni provvedono
          gli organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto  del
          collocamento  a  disposizione non si puo' procedere a nuove
          nomine   a   qualifiche   dirigenziali.    In    caso    di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'  essere
          disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza  disposto  il  collocamento  a disposizione; nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile.
             10.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11.  Restano  altresi' ferme le disposizioni vigenti per
          il personale delle qualifiche dirigenziali delle  forze  di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  3  del  D.  Lgs.  n.
          270/1993   (Riordinamento  degli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali, a norma dell'art. 1,  comma  1,  lettera  h),
          della legge 23 ottobre 1992, n.  421):
             "Art.   3  (Organizzazione).  -  1.  Sono  organi  degli
          istituti:
               a) il consiglio di amministrazione;
               b) il direttore generale;
               c) il collegio dei revisori.
             2. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque
          membri, di cui uno nominato dal Ministro  della  sanita'  e
          quattro   dalle   regioni   e   dalle   province   autonome
          territorialmente    competenti.    Per     gli     istituti
          interregionali,   il   consiglio   di   amministrazione  e'
          designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale,  di
          concerto   con   le   altre  regioni  o  province  autonome
          interessate.  I  membri  del  consiglio  sono  scelti   tra
          esperti,  anche  di  organizzazione  e  programmazione,  in
          materia di sanita'.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha
          compiti   di  indirizzo,  coordinamento  e  verifica  delle
          attivita' dell'istituto.
             3. Il direttore generale  ha  la  rappresentanza  legale
          dell'istituto,   lo   gestisce   e  ne  dirige  l'attivita'
          scientifica.  Il  direttore  generale  e'  nominato   dalla
          regione  dove  l'istituto  ha  sede legale, d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni,  le province autonome, previo avviso da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra gli
          iscritti  nell'elenco   nazionale   istituito   presso   il
          Ministero  della  sanita'  di cui all'art. 3, comma 10, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, appositamente
          integrato.  Nel  caso  di   istituti   interregionali,   il
          direttore   e'   nominato   di   concerto  tra  le  regioni
          interessate; in mancanza, su richiesta  delle  regioni  ove
          l'istituto  ha  sede  legale,  provvede  il  Ministro della
          sanita'.  Il  direttore  generale  e'  coadiuvato   da   un
          direttore   amministrativo  e  da  un  direttore  sanitario
          veterinario.
             4. Il collegio dei revisori dura in carica  cinque  anni
          ed  e'  composto  da tre membri, di cui uno designato dalla
          regione dove l'istituto ha  sede  legale  e  scelto  tra  i
          revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art.
          1  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 88, uno
          designato dal Ministro della sanita' e  uno  designato  dal
          Ministro del tesoro.
             5.  Agli  organi  di cui al comma 1, lettere b) e c), si
          applicano  le  norme  di  cui  all'art.   3   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.    502,  salvo  quanto
          previsto dal comma 4.
             6. Le regioni adottano le restanti norme organizzative".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del D.Lgs. n.
          88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
          all'abilitazione delle persone incaricate del controllo  di
          legge dei documenti contabili):
             "Art. 1. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia
          e giustizia il registro dei revisori contabili.
             2.  L'iscrizione  nel  registro  da  diritto all'uso del
          titolo di revisore contabile".