Art. 5. 
  1. Nell'art. 4: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita' le
proprie indicazioni ai fini della  conseguente  individuazione  degli
ospedali  di  rilievo  nazionale  e  di  alta   specializzazione   da
costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al
comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto il  Ministro  della  sanita',  attenendosi  alle  indicazioni
pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza,
sulla base di proprie valutazioni, formula  le  proprie  proposte  al
Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire
in azienda  ospedaliera.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in
azienda  con  personalita'  giuridica  pubblica   e   con   autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale  e
tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla
costituzione  in  aziende  di  ulteriori  ospedali  in  possesso  dei
requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del  presente  decreto.
Gli ospedali costituiti  in  azienda  ospedaliera  hanno  gli  stessi
organi previsti per l'unita' sanitaria locale, nonche'  il  direttore
amministrativo, il direttore sanitario e il  consiglio  dei  sanitari
con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3.  Nel  consiglio  dei
sanitari e' garantita la presenza dei responsabili  di  dipartimento.
La gestione delle  aziende  ospedaliere  e'  informata  al  principio
dell'autonomia economico-finanziaria e dei  preventivi  e  consuntivi
per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate."; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  " 3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i
policlinici universitari, che devono essere inseriti nel  sistema  di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Le regioni possono altresi' costituire in  azienda  i  presidi
ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso  formativo  del
triennio clinico delle facolta' di medicina e  chirurgia,  i  presidi
ospedalieri che operano in strutture di  pertinenza  dell'universita'
nonche' gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei
servizi di emergenza,  dotati  del  dipartimento  di  emergenza  come
individuato ai sensi dell'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
che siano, di norma, dotati anche di elisoccorso."; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  " 7. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano
entro il 31 marzo 1994 le modalita' di  finanziamento  delle  aziende
sulla base dei seguenti principi: 
    a) prevedere l'attribuzione da parte della regione di  una  quota
del Fondo sanitario destinata alla  copertura  parziale  delle  spese
necessarie  per  la  gestione,  determinata  nella  percentuale   non
superiore  all'80%  dei  costi  complessivi  delle  prestazioni   che
l'azienda e' nelle condizioni di erogare, rilevabile sulla base della
contabilita'; 
    b)  prevedere  gli  introiti  derivanti   dal   pagamento   delle
prestazioni erogate, sulla base di  tariffe  definite  dalla  regione
tenuto conto del costo delle prestazioni medesime e della quota  gia'
finanziata di cui alla lettera a), nonche'  dei  criteri  fissati  ai
sensi dell'art. 8, comma 6; 
    c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa  eventualmente
dovute da parte dei cittadini, gli  introiti  connessi  all'esercizio
dell'attivita'  libero-professionale  dei  diversi  operatori  ed   i
corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento; 
    d) prevedere i lasciti,  le  donazioni  e  le  rendite  derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse
acquisite per contratti e convenzioni."; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  " 8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle  di  cui  al  comma  5,
devono chiudere il proprio bilancio in pareggio.  L'eventuale  avanzo
di amministrazione  e'  utilizzato  per  gli  investimenti  in  conto
capitale, per oneri di  parte  corrente  e  per  eventuali  forme  di
incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il
verificarsi di ingiustificati disavanzi  di  gestione  o  la  perdita
delle caratteristiche strutturali e di  attivita'  prescritte,  fatta
salva l'autonomia  dell'universita',  comportano  rispettivamente  il
commissariamento da parte della regione e  la  revoca  dell'autonomia
aziendale."; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  " 9. Gli ospedali che non siano costituiti in  azienda  ospedaliera
conservano la natura di presidi dell'unita' sanitaria  locale.  Nelle
unita' sanitarie locali nelle  quali  sono  presenti  piu'  ospedali,
questi possono essere  accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi
ospedalieri dell'unita' sanitaria locale  e'  previsto  un  dirigente
medico  in  possesso  dell'idoneita'  di  cui   all'art.   17,   come
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed  un  dirigente
amministrativo  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   coordinamento
amministrativo. Il dirigente medico ed  il  dirigente  amministrativo
concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento  degli
obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al
presente comma  e'  attribuita  autonomia  economico-finanziaria  con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'unita'  sanitaria
locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende
ospedaliere, in quanto applicabili."; 
    g) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  " 10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5,  lettera
g) in materia di personale in esubero,  le  regioni  provvedono  alla
riorganizzazione di tutti i  presidi  ospedalieri  sulla  base  delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma  3,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici  di
degenza  media,  l'intervallo  di  turn-over  e  la  rotazione  degli
assistiti,  ed  organizzando  gli  stessi  presidi  in  dipartimenti.
All'interno dei  presidi  ospedalieri  e  delle  aziende  di  cui  al
presente articolo sono riservati spazi adeguati,  da  reperire  entro
centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  per  l'esercizio  della  libera
professione intramuraria ed una quota  non  inferiore  al  5%  e  non
superiore al 10% dei posti-letto  per  la  istituzione  di  camere  a
pagamento. I direttori generali delle nuove unita' sanitarie locali e
delle  aziende  ospedaliere  e,  fino  al  loro   insediamento,   gli
amministratori  straordinari  pro-tempore,   nonche'   le   autorita'
responsabili delle aziende di  cui  al  comma  5,  sono  direttamente
responsabili  dell'attuazione  di  dette  disposizioni.  In  caso  di
inosservanza  la   regione   adotta   i   conseguenti   provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilita' di assicurare  gli
spazi necessari alla libera  professione  all'interno  delle  proprie
strutture, gli spazi  stessi  sono  reperiti,  previa  autorizzazione
della regione,  anche  mediante  appositi  contratti  tra  le  unita'
sanitarie  locali  e  case  di  cura  o  altre  strutture  sanitarie,
pubbliche o private. Per l'attivita' libero-professionale  presso  le
suddette strutture sanitarie i medici sono  tenuti  ad  utilizzare  i
modulari delle strutture sanitarie  pubbliche  da  cui  dipendono.  I
contratti  sono  limitati  al  tempo  strettamente   necessario   per
l'approntamento degli spazi per  la  libera  professione  all'interno
delle  strutture  pubbliche  e  comunque  non  possono  avere  durata
superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il  ricovero  in
camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di  una
retta giornaliera stabilita  in  relazione  al  livello  di  qualita'
alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi di ricovero  richiesto
in regime libero-professionale, di una somma forfettaria  comprensiva
di tutti gli interventi medici e  chirurgici,  delle  prestazioni  di
diagnostica strumentale e di  laboratorio  strettamente  connesse  ai
singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di  interventi
stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della disciplina di riorganizzazione  ospedaliera  di  cui  al
presente articolo, e  comunque  entro  un  triennio  dall'entrata  in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  cessano  di
avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12  febbraio  1968,
n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  1969,
n. 128, nonche' le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129."; 
    h) e' inserito dopo il comma 11 il seguente: 
  "11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilita' e di
coerenza con le esigenze e le finalita'  assistenziali  delle  unita'
sanitarie locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  l'esercizio  delle
attivita' libero professionali in  regime  ambulatoriale  all'interno
delle strutture e dei servizi, le disposizioni di  cui  all'art.  35,
comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della
dirigenza del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  presente
decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la  ripartizione  dei
proventi derivanti dalle predette attivita' si applicano  le  vigenti
disposizioni contrattuali."; 
    i) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  " 12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti  ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40,
41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  fermo
restando  che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti   presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato  con  le
modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  i
requisiti tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla  dotazione
organica e sull'organizzazione dei predetti  presidi  sono  adeguati,
per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli
di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  e
sono approvati con decreto del Ministro della sanita'.". 
 
          Note all'art. 5: 
            - Il D.P.R. 27  marzo  1992  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992) reca: "Atto di indirizzo
          e coordinamento alle  regioni  per  la  determinazione  dei
          livelli di assistenza sanitaria di emergenza".  Si  riporta
          il testo del relativo art. 9: 
             "Art. 9 (Funzioni regionali). - 1. Le regioni e le prov-
          ince autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio  del
          piano sanitario regionale,  determinano,  entro  centoventi
          giorni dalla data di pubblicazione del presente atto  nella
          Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  la  ristrutturazione
          del sistema di emergenza sanitaria,  con  riferimento  alle
          indicazioni  del  parere  tecnico  fornito  dal   Consiglio
          superiore  di  sanita',  in  data  12  febbraio   1991,   e
          determinano le attribuzioni dei  responsabili  dei  servizi
          che compongono il sistema stesso. 
             2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina
          altresi' le  modalita'  di  accettazione  dei  ricoveri  di
          elezione in relazione all'esigenza  di  garantire  adeguate
          disponibilita' di  posti  letto  per  l'emergenza.  Con  il
          medesimo provvedimento sono  determinate  le  dotazioni  di
          posti-letto per  l'assistenza  subintensiva  da  attribuire
          alle singole unita' operative". 
             - Il  comma  3  dell'art.  4  della  legge  n.  412/1991
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede  che:
          3. "In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre
          1985, n. 595, i cui standard vengono rideterminati prevede-
          ndo  l'utilizzazione  dei  posti-letto  ad  un  tasso   non
          inferiore al 75 per cento  in  media  annua,  la  dotazione
          complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui  lo
          0,5  per  mille  riservato  alla  riabilitazione   e   alla
          lungodegenza post-acuzie, con un tasso  di  spedalizzazione
          del 160 per mille, ed in ordine alla costituzione  di  aree
          funzionali omogenee nonche' alla necessita' di riconvertire
          gli ospedali che non raggiungono lo standard minimo di  120
          posti-letto, le regioni provvedono, con  il  medesimo  atto
          programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare  la  rete
          ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli
          accorpamenti e le disattivazioni necessari  per  conseguire
          il  raggiungimento  dei  parametri   sopraindicati,   fermo
          restando che il  finanziamento  del  livello  assistenziale
          corrispondente terra' conto  solo  dei  posti-letto  e  del
          tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni  sono  tenute
          ad attuare, a modifica di quanto previsto  dalla  legge  12
          febbraio 1968, n. 132, il  modello  delle  aree  funzionali
          omogenee  con  presenza  obbligatoria  di   day   hospital,
          conservando  alle  unita'  operative  che  vi  confluiscono
          l'autonomia  funzionale  in  ordine   alle   patologie   di
          competenza, nel  quadro  di  una  efficace  integrazione  e
          collaborazione con altre strutture  affini  e  con  uso  in
          comune  delle  risorse  umane   e   strumentali.   Per   le
          istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il
          finanziamento  a  bilancio  e  le  rette  di  degenza  sono
          calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati  a  un
          tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75  per
          cento. Per l'eventuale  eccedenza  di  personale  derivante
          dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate
          forme  di  mobilita'  obbligatoria  da  stabilire  in  sede
          regionale  di  concerto  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative,   tenendo   prioritariamente
          conto delle esigenze territoriali.  Sino  all'adozione  del
          metodo  di  raggruppamenti  omogenei  di  diagnosi  per  il
          pagamento delle  rette  delle  case  di  cura  private,  le
          giornate di degenza predeterminate costituiscono  il  tetto
          massimo di riferimento". 
             -  La  legge  n.  132/1968  reca:  "Norme   sugli   enti
          ospedalieri e l'assistenza ospedaliera". 
             - Il D.P.R. n. 128/1969 reca: "Ordinamento  interno  dei
          servizi ospedalieri". 
             - Il D.P.R. n. 129/1969 reca: "Ordinamento  interno  dei
          servizi di  assistenza  delle  cliniche  e  degli  istituti
          universitari di ricovero e cura". 
             - Si riporta l'art. 35, comma 2, del D.P.R. n.  761/1979
          (Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'  sanitarie
          locali): 
             "2. Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta: 
               a)  l'obbligo  di  prestare  40  ore  settimanali   di
          servizio,  salvo  quanto  previsto  dall'accordo  nazionale
          unico; 
               b)  la  totale  disponibilita'  per  tutti  i  servizi
          dell'Unita' sanitaria  locale  nell'ambito  delle  funzioni
          della posizione funzionale e della disciplina propria degli
          interessati; 
               c) il diritto all'attivita' libero-professionale al di
          fuori dei servizi e delle strutture  dell'unita'  sanitaria
          locale,  limitatamente  a  consulti  e  a  consulenze,  non
          continuativi, sulla base di norme regionali; 
               d) il  diritto  all'esercizio  dell'attivita'  libero-
          professionale nell'ambito dei servizi, presidi e  strutture
          dell'unita'  sanitaria  locale,   sulla   base   di   norme
          regionali; 
               e) la preferenza per  gli  incarichi  didattici  e  di
          ricerca e  per  i  comandi  ed  i  corsi  di  aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale; 
               f)  la  priorita'   per   l'esercizio   di   attivita'
          consultive  e  tecniche,  richieste  da  terzi   all'Unita'
          sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario  di  lavoro  e
          anche fuori dalla sede di servizio". 
             - Si riportano gli articoli 40, 41 e 43 della  legge  n.
          833/1978  recante  "Istituzione  del   Servizio   sanitario
          nazionale": 
             "Art. 40 (Enti di ricerca  e  relative  convenzioni).  -
          Convenzioni analoghe a  quelle  previste  per  le  cliniche
          universitarie, e di cui all'art. 29 della  presente  legge,
          potranno essere stipulate tra le  regioni  e  gli  enti  di
          ricerca i cui organi svolgano  attivita'  finalizzata  agli
          obiettivi del Servizio  sanitario  nazionale,  al  fine  di
          disciplinare  l'erogazione  da   parte   di   tali   organi
          prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
          riabilitativo, nonche' l'utilizzazione del personale  degli
          enti di ricerca secondo i fini della presente legge". 
             "Art.  41   (Convenzioni   con   istituzioni   sanitarie
          riconosciute che erogano assistenza pubblica). -  Salva  la
          vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita'  sanitaria
          locale competente per territorio, nulla  e'  innovato  alle
          disposizioni  vigenti  per  quanto   concerne   il   regime
          giuridico-amministrativo    degli    istituti    ed    enti
          ecclesiastici  civilmente   riconosciuti   che   esercitano
          l'assistenza ospedaliera, nonche'  degli  ospedali  di  cui
          all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817. 
             Salva   la   vigilanza    tecnico-sanitaria    spettante
          all'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio,
          nulla  e'  innovato  alla  disciplina  vigente  per  quanto
          concerne l'ospedale Galliera di  Genova.  Con  legge  dello
          Stato, entro il 31 dicembre  1979,  si  provvede  al  nuovo
          ordinamento dell'Ordine  mauriziano,  ai  sensi  della  XIV
          disposizione transitoria e finale della Costituzione ed  in
          conformita', sentite le  regioni  interessate,  per  quanto
          attiene all'assistenza ospedaliera,  ai  princi'pi  di  cui
          alla presente legge. 
             I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti  per
          territorio con gli istituti, enti ed  ospedali  di  cui  al
          primo comma che  abbiano  ottenuto  la  classificazione  ai
          sensi della legge 12 febbraio 1968,  n.  132,  nonche'  con
          l'ospedale Galliera di  Genova  e  con  il  Sovrano  Ordine
          Militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. 
             Le convenzioni  di  cui  al  terzo  comma  del  presente
          articolo devono essere stipulate in conformita'  a  schemi-
          tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale. 
             Le regioni,  nell'assicurare  la  dotazione  finanziaria
          alle unita' sanitarie  locali,  devono  tener  conto  delle
          convenzioni di cui al presente articolo". 
             "Art. 43  (Autorizzazione  e  vigilanza  su  istituzioni
          sanitarie).    -    La    legge    regionale     disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di carattere privato, ivi comprese quelle di  cui  all'art.
          41,  primo  comma,  che  non  hanno  richiesto  di   essere
          classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
          su quelle convenzionate di cui all'art. 26, e sulle aziende
          termali e definisce le caratteristiche funzionali cui  tali
          istituzioni e aziende devono corrispondere onde  assicurare
          livelli di prestazioni sanitarie  non  inferiori  a  quelle
          erogate dai corrispondenti presidi e servizi  delle  unita'
          sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo  e
          coordinamento di cui all'art. 5. 
             Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo
          comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi
          della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e  le  istituzioni  a
          carattere privato che abbiano un  ordinamento  dei  servizi
          ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali  gestiti
          direttamente  dalle  unita'   sanitarie   locali,   possono
          ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi  entro  i
          termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali,
          a seconda delle caratteristiche tecniche e  specialistiche,
          siano considerati, ai fini dell'erogazione  dell'assistenza
          sanitaria, presidi dell'unita'  sanitaria  locale  nel  cui
          territorio sono ubicati,  sempre  che  il  piano  sanitario
          regionale preveda i detti presidi. I rapporti dei  predetti
          istituti, enti ed ospedali con le unita'  sanitarie  locali
          sono regolati da apposite convenzioni. 
             Le convenzioni di cui al comma precedente devono  essere
          stipulate dalle unita' sanitarie locali  in  conformita'  a
          schemi-tipo approvati dal Ministro della  sanita',  sentito
          il Consiglio sanitario nazionale  e  devono  prevedere  tra
          l'altro  modalita'  per   assicurare   l'integrazione   dei
          relativi presidi con quelli delle unita' sanitarie locali. 
             Sino alla emanazione della legge  regionale  di  cui  al
          primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52  e  53,
          primo e secondo comma, della legge  12  febbraio  1968,  n.
          132, e il decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  5
          agosto 1977, adottato ai  sensi  del  predetto  art.  51  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 della Repubblica
          del 31 agosto 1977, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197
          e 198 del testo unico delle leggi sanitarie  approvato  con
          regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,   intendendosi
          sostituiti al Ministero  della  sanita'  la  regione  e  al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale". 
             - Il comma 7 dell'art. 4 della legge n.  412/1991  (gia'
          citata) cosi' recita: "Con il Servizio sanitario  nazionale
          puo'  intercorrere  un  unico  rapporto  di  lavoro.   Tale
          rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
          dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti  anche
          di  natura  convenzionale   con   il   Servizio   sanitario
          nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio  sanitario
          nazionale e'  altresi'  incompatibile  con  l'esercizio  di
          altre  attivita'  o   con   la   titolarita'   o   con   la
          compartecipazione  delle  quote  di  imprese  che   possono
          configurare  conflitto  di   interessi   con   lo   stesso.
          L'accertamento delle  incompatibilita'  compete,  anche  su
          iniziativa    di    chiunque    vi     abbia     interesse,
          all'amministratore straordinario della unita' sanitaria lo-
          cale al quale compete altresi' l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti. Le  situazioni  di  incompatibilita'  devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,   al
          personale medico con rapporto di lavoro a  tempo  definito,
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, e' garantito  il  passaggio,  a  domanda,  anche  in
          soprannumero, al rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  In
          corrispondenza  dei  predetti  passaggi  si  procede   alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto  orario,  con  progressivo  riassorbimento   delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale dei  medici  dipendenti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego, purche' espletato fuori  dall'orario  di  lavoro
          all'interno delle strutture sanitarie o  all'esterno  delle
          stesse, con esclusione di strutture  private  convenzionate
          con il Servizio sanitario nazionale.  Le  disposizioni  del
          presente comma si  applicano  anche  al  personale  di  cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio 1980, n. 382. Per detto  personale  all'accertamento
          delle incompatibilita' provvedono le autorita'  accademiche
          competenti. Resta valido quanto  stabilito  dagli  articoli
          78, 116 e 117 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          28 novembre 1990, n. 384.  In  sede  di  definizione  degli
          accordi convenzionali di cui all'art.  48  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di applicazione
          del principio di unicita' del rapporto di lavoro  a  valere
          tra i diversi accordi convenzionali".