Art. 7.
  1. Nell'art. 6:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Le  regioni,  nell'ambito  della  programmazione  regionale,
stipulano  specifici  protocolli  d'intesa  con  le  universita'  per
regolamentare  l'apporto  alle  attivita'  assistenziali del servizio
sanitario  delle  facolta'  di  medicina,  nel  rispetto  delle  loro
finalita'  istituzionali  didattiche  e  scientifiche. Le universita'
contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei  piani
sanitari    regionali.   La   programmazione   sanitaria,   ai   fini
dell'individuazione della  dislocazione  delle  strutture  sanitarie,
deve   tener   conto   della  presenza  programmata  delle  strutture
universitarie.  Le  universita'  e  le  regioni  possono,   d'intesa,
costituire    policlinici    universitari,    mediante   scorporo   e
trasferimento  da  singoli  stabilimenti  ospedalieri  di   strutture
universitarie  od  ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei
tenendo  conto  delle  esigenze  della  programmazione  regionale.  I
rapporti  in  attuazione  delle  predette  intese  sono regolati, ove
necessario, con appositi  accordi  tra  le  universita',  le  aziende
ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario
nazionale,  connesse   alla   formazione   degli   specializzandi   e
all'accesso  ai  ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale,
le universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di  intesa
per  disciplinare  le  modalita'  della  reciproca  collaborazione. I
rapporti in  attuazione  delle  predette  intese  sono  regolati  con
appositi  accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici  sperimentali.  Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8  agosto  1991,
n.   257,   sulla   formazione   specialistica,   nelle   scuole   di
specializzazione attivate presso le predette strutture  sanitarie  in
possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  di cui all'art. 7 del citato
decreto  legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi   di
insegnamento  previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario e'
affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali  si  svolge  la
formazione  stessa,  in  conformita' ai protocolli d'intesa di cui al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti  alle  disposizioni  sull'accesso  alla  dirigenza di cui
all'art. 15 del presente decreto.   Il  diploma  di  specializzazione
conseguito  presso  le  predette  scuole  e'  rilasciato  a firma del
direttore della scuola e  del  rettore  dell'universita'  competente.
Sulla  base  delle  esigenze  di formazione e di prestazioni rilevate
dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per  l'istituzione
dei  corsi  di specializzazione possono essere previste per i presidi
ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano  in
possesso  dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.";
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992,
n.  421,  la  formazione  del  personale  sanitario  infermieristico,
tecnico  e  della  riabilitazione  avviene in sede ospedaliera ovvero
presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni
private accreditate. I  requisiti  di  idoneita'  e  l'accreditamento
delle   strutture   sono   disciplinati   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  d'intesa
con  il  Ministro  della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i  relativi
profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico  e' definito, ai sensi
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita'
le regioni e le universita' attivano appositi  protocolli  di  intesa
per  l'espletamento  dei  corsi  di  cui  all'art.  2  della legge 19
novembre 1990, n. 341.  La  titolarita'  dei  corsi  di  insegnamento
previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
norma a personale del  ruolo  sanitario  dipendente  dalle  strutture
presso  le  quali  si  svolge  la  formazione stessa, in possesso dei
requisiti previsti. I rapporti in attuazione  delle  predette  intese
sono  regolati  con  appositi  accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni  pubbliche  e
private  accreditate  e  gli  istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.  I  diplomi  conseguiti  sono  rilasciati  a  firma  del
responsabile  del  corso  e  del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta  ed  in  una  prova
pratica,  abilita  all'esercizio  professionale. Nelle commissioni di
esame  e'  assicurata  la  presenza  di  rappresentanti  dei  collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali  individuate  ai sensi del presente articolo e previsti
dal precedente ordinamento che non siano stati  riordinati  ai  sensi
del  citato  art.  9  della  legge  19  novembre  1990,  n. 341, sono
soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994,  garantendo,
comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro  il  predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  per  l'accesso  alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
caso  richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed  ai
corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e  per il predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato
il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti  che  non
dovessero  essere  coperti  dai  soggetti  in possesso del diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado.";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui  al
presente  articolo,  entro centoventi giorni dalla costituzione delle
nuove unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere,  previa
diffida,  gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica.";
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5.  Nelle  strutture  delle  facolta' di medicina e chirurgia il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in  servizio  alla
data  del  31  ottobre  1992,  dell'area tecnico-scientifica e socio-
sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In  tal  senso  e'
modificato   il   contenuto   delle   attribuzioni  dei  profili  del
collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario  in  possesso
del  diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E'
fatto divieto alle universita' di assumere  nei  profili  indicati  i
laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.".
 
          Note all'art. 7:
             -  Il  D.  Lgs.  n.  257/1991  reca:  "Attuazione  della
          direttiva n.  82/76 CEE del Consiglio del 26 gennaio  1982,
          recante   modifica  di  precedenti  direttive  in  tema  di
          formazione di medici specialisti, a norma dell'art. 6 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge  comunitaria  1990)".
          Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 7:
             "Art.  2 (Programmazione). - 1. Con decreto del Ministro
          della sanita', sentite le regioni e le  province  autonome,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, sentite le  facolta'  di
          medicina  e  chirurgia,  e  con  il Ministro del tesoro, e'
          determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti  da
          formare  sulla  base  delle  esigenze  sanitarie del Paese,
          tenuto conto  delle  capacita'  ricettive  delle  strutture
          universitarie e di quelle convenzionate con le universita',
          in  relazione  al  contenuto  specifico  della formazione e
          delle  risorse   finanziarie   comunque   acquisite   dalle
          universita'.
             2.  In  relazione alla programmazione di cui al comma 1,
          il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
          tecnologica,  sentito  il Ministro della sanita', determina
          il numero dei posti per ciascuna scuola  le  cui  strutture
          siano  corrispondenti  ai  requisiti  previsti dall'art. 7,
          tenuto conto delle richieste delle facolta' di  medicina  e
          della  disponibilita'  di  idonee strutture acquisite anche
          attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato  su
          parere  del  comitato  consultivo di medicina del Consiglio
          universitario nazionale.
             3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione
          di cui al comma 1, per  ogni  singola  specializzazione  e'
          stabilita  una  riserva  di  posti,  non superiore al 5%, a
          favore dei medici dell'amministrazione militare. Il  numero
          dei  posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
          Paesi in via di sviluppo e' determinato con il  decreto  di
          cui  al  comma  1,  d'intesa  con  il Ministro degli affari
          esteri. La ripartizione tra le  singole  scuole  dei  posti
          riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2.
             4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i
          candidati  devono  aver  superato  le  prove  di ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.
             5. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,
          comma  quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica
          10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola,  d'intesa
          con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi,
          puo'  autorizzare  l'espletamento  delle attivita' pratiche
          previste dall'ordinamento della  scuola  nell'ambito  delle
          attivita'   di  servizio,  a  condizione  che  le  predette
          attivita' siano coerenti con il programma del corso di stu-
          dio".
            "Art. 7 (Requisiti di idoneita' delle strutture). - 1.  I
          requisiti  di  idoneita'  delle  strutture ove si svolge la
          formazione specialistica sono determinati con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita',  su
          parere  del  comitato  consultivo di medicina del Consiglio
          universitario nazionale e  del  Consiglio  superiore  della
          sanita', tenuto conto:
               a)  della  disponibilita'  di attrezzature e dotazioni
          strumentali per l'esercizio delle attivita'  inerenti  alla
          formazione specialistica;
               b)  del  numero  dei  posti-letto  e  dell'organico di
          personale a fini assistenziali in relazione al numero degli
          specializzandi;
               c) della presenza di servizi  generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
               d)  della  tipologia  delle patologie trattate e delle
          prestazioni eseguite annualmente;
               e)  delle  caratteristiche  di  professionalita'   del
          personale presente nella struttura.
             2.  Le  modalita' per la verifica dell'idoneita' e della
          mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con il Ministro
          della sanita', tenuto conto delle diverse  tipologie  delle
          singole scuole".
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera o), della legge
          n.  421/1992 (gia' citata) e' il seguente:
             "Ai  fini della ottimale e razionale utilizzazione delle
          risorse destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale,  del
          perseguimento  della  migliore  efficienza  del  medesimo a
          garanzia del  cittadino,  di  equita'  distributiva  e  del
          contenimento   della   spesa   sanitaria,  con  riferimento
          all'art. 32  della  Costituzione,  assicurando  a  tutti  i
          cittadini  il  libero  accesso alle cure e la gratuita' del
          servizio nei limiti e  secondo  i  criteri  previsti  dalla
          normativa  vigente in materia, il Governo della Repubblica,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princi'pi
          e criteri direttivi:
              a-n) (omissis);
               o)  prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
          sanitario nazionale ed universita' sulla base di  princi'pi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale   delle  facolta'  di  medicina,  secondo  le
          modalita'  stabilite  dalla  programmazione  regionale   in
          analogia   con   quanto   previsto,  anche  in  termini  di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali  modalita'  va  peraltro regolamentato il rapporto tra
          Servizio  sanitario  nazionale  ed   universita'   per   la
          formazione  in ambito ospedaliero del personale sanitario e
          per le specializzazioni post-laurea".
             - Si riporta il testo degli articoli 2 e 9  della  legge
          n.    341/1990   (Riforma   degli   ordinamenti   didattici
          universitari):
             "Art. 2 (Diploma universitario). - 1. Il  corso  di  di-
          ploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore
          a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente
          a   quella   eventualmente   stabilita  dalle  norme  della
          Comunita' economica europea per i diplomi  universitari  di
          primo  livello  ed  ha  il  fine  di  fornire agli studenti
          adeguata conoscenza  di  metodi  e  contenuti  culturali  e
          scientifici   orientata   al   conseguimento   del  livello
          formativo richiesto da specifiche aree professionali.
             2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli
          studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per
          i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea  ai
          fini  del  proseguimento  degli studi per il conseguimento,
          rispettivamente, delle lauree e  dei  diplomi  universitari
          affini,  secondo  criteri e modalita' dettati con i decreti
          di cui all'art. 9, comma 1, fermo  restando  in  ogni  caso
          l'obbligo di tale riconoscimento".
             "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario,
          di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, con uno o
          piu' decreti del Presidente della Repubblica,  adottati  su
          proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati  gli
          ordinamenti  didattici  dei corsi di diploma universitario,
          dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le
          rispettive tabelle.
             2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su  conforme
          parere  del  Consiglio universitario nazionale, il quale lo
          esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382, sentiti, per le rispettive materie,  i  rappresentanti
          dei  collegi  e degli ordini professionali, nell'osservanza
          dei seguenti criteri:
               a)  devono  rispettare  la  normativa  comunitaria  in
          materia;
               b)  devono realizzare una riduzione delle duplicazioni
          totali o parziali e la ricomposizione  o  la  riconversione
          innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogenita'
          disciplinare,  tenendo  conto  dei  mutamenti  sopravvenuti
          nelle aree scientifiche e professionali;
               c) devono determinare le facolta'  e  la  collocazione
          dei  corsi  nelle  facolta', secondo criteri di omogeneita'
          disciplinare   volti   ad   evitare    sovrapposizioni    e
          duplicazioni  dei  corsi  stessi,  e  dettare  norme per il
          passaggio  degli   studenti   dal   precedente   al   nuovo
          ordinamento;
               d)  devono  individuare  le  aree disciplinari, intese
          come  insiemi   di   discipline   scientificamente   affini
          raggruppate  per  raggiungere definiti obiettivi didattico-
          formativi,  da  includere  necessariamente  nei   curricula
          didattici, che devono essere adottati dalle universita', al
          fine   di   consentire  la  partecipazione  agli  esami  di
          abilitazione per l'esercizio delle professioni o  l'accesso
          a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
               e)   devono  precisare  le  affinita'  al  fine  della
          valutazione delle equipollenze e per  il  conseguimento  di
          altro diploma dello stesso o diverso livello;
               f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.
             3. Con la medesima procedura si provvede alle successive
          modifiche  ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi
          1 e 2.
             4.  Il  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del
          Consiglio  universitario  nazionale, i criteri generali per
          la   regolamentazione   dell'accesso   alle    scuole    di
          specializzazione  ed  ai corsi per i quali sia prevista una
          limitazione nelle iscrizioni.
             5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma  6,
          e  dell'art.  4,  comma 4, con decreti del Presidente della
          Repubblica    adottati    su    proposta    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con  i  Ministri interessati, possono esssere
          individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e  le
          attivita'   professionali   per   accedere  ai  quali  sono
          richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
             6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio
          universitario nazionale, di concerto con il Ministro per la
          funzione  pubblica,  sono  dichiarate le equipollenze tra i
          diplomi universitari e quelle tra i diplomi  di  laurea  al
          fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici concorsi per
          l'accesso alle qualifiche funzionali del  pubblico  impiego
          per le quali ne e' prescritto il possesso".