Art. 8.
  1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   7   (Dipartimenti   di  prevenzione)  .  -  1.  Le  regioni
istituiscono presso ciascuna unita' sanitaria locale un  dipartimento
di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai
servizi  delle unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20
e 21 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833.  Il  dipartimento  e'
articolato almeno nei seguenti servizi:
    a) igiene e sanita' pubblica;
    b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
    c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
    d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali
della  sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione  e  trasporto  degli  alimenti  di
origine  animale  e  loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
  I  servizi  veterinari  si  avvalgono  delle  prestazioni  e  della
collaborazione  tecnico-scientifica  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le  modalita'  di
raccordo  funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti
zooprofilattici per  il  coordinamento  delle  attivita'  di  sanita'
pubblica veterinaria.
   2.  Le  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  necessarie per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli
organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della  sanita'
che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia
per  i  servizi  sanitari  regionali,  dell'Agenzia  nazionale per la
protezione dell'ambiente e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
dell'ENEA.
   3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono
dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul  lavoro  ogni  informazione  utile  ai  fini della conoscenza dei
rischi per la tutela della salute e per la sicurezza  degli  ambienti
di  lavoro.  L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle  anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici.".
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  degli  articoli 16, 20 e 21 della legge n.
          833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)  e'
          il seguente:
             "Art.  16  (Servizi  veterinari).  -  La legge regionale
          stabilisce norme per il riordino dei servizi  veterinari  a
          livello  regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria
          locale o in un  ambito  territoriale  piu'  ampio,  tenendo
          conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
          patrimonio  zootecnico,  della  riproduzione animale, della
          dislocazione   e   del   potenziale   degli   impianti   di
          macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni
          e degli altri prodotti di origine animale, della produzione
          dei  mangimi  e  degli  integratori,  delle  esigenze della
          zooprofilasssi,  della  lotta  contro  le  zoonosi  e della
          vigilanza sugli  alimenti  di  origine  animale.  La  legge
          regionale individua anche le relative strutture multizonali
          e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".
             "Art.  20  (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di
          prevenzione comprendono:
               a) la individuazione, l'accertamento ed  il  controllo
          dei   fattori   di   nocivita',   di   pericolosita'  e  di
          deterioramento negli ambienti  di  vita  e  di  lavoro,  in
          applicazione  delle  norme di legge vigenti in materia e al
          fine  di  garantire  il   rispetto   dei   limiti   massimi
          inderogabili  di  cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche'
          al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
          dell'art. 27; i  predetti  compiti  sono  realizzati  anche
          mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
          di   protezione   prodotti,  installati  o  utilizzati  nel
          territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
          funzioni definite dall'art. 14;
               b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione
          della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e
          di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite  gli
          organi  del  decentramento  comunale,  ai fini anche di una
          corretta gestione degli strumenti  informativi  di  cui  al
          successivo art. 27, e le rappresentanze sindacali;
               c) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione
          dei  fattori  di  rischio  ed al risanamento di ambienti di
          vita e di lavoro, in  applicazione  delle  norme  di  legge
          vigenti  in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate
          ai sensi del primo comma, lettere  a),  b),  c)  d)  ed  e)
          dell'art. 7;
               d)  la  formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
          per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
          produttivo e le loro caratteristiche  tossicologiche  ed  i
          possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
               e)  la  profilassi  degli  eventi  morbosi, attraverso
          l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
               f) la verifica, secondo le  modalita'  previste  dalle
          leggi  e  dai  regolamenti,  della compatibilita' dei piani
          urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
          attivita' produttive in genere con le  esigenze  di  tutela
          dell'ambiente  sotto  il  profilo  igienico-sanitario  e di
          difesa della  salute  della  popolazione  e  dei  lavoranti
          interessati.
             Nell'esercizio  delle  funzioni  ad  esse attribuite per
          l'attivita' di  prevenzione  le  unita'  sanitarie  locali,
          garantendo  per quanto alla lettera d) del precedente comma
          la tutela  del  segreto  industriale,  si  avvalgono  degli
          operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi
          specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
          degli  operatori  che,  nell'ambito  delle  loro competenze
          tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di  diagnosi,
          cura e riabilitazione.
             Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti
          di   lavoro,   concernenti  la  ricerca,  l'elaborazione  e
          l'attuazione di misure necessarie ed idonee a  tutelare  la
          salute  e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
          particolarita' del lavoro  e  non  previste  da  specifiche
          norme  di  legge,  sono  effettuati  sulla base di esigenze
          verificate congiuntamente con le  rappresentanze  sindacali
          ed  il  datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
          contratti  o  accordi  collettivi   applicati   nell'unita'
          produttiva".
             "Art.  21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). -
          In relazione agli  standards  fissati  in  sede  nazionale,
          all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza
          1    gennaio    1980,    i   compiti   attualmente   svolti
          dall'ispettorato del lavoro in materia di  prevenzione,  di
          igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori,
          in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
             Per   la   tutela  della  salute  dei  lavoratori  e  la
          salvaguardia  dell'ambiente  le  unita'  sanitarie   locali
          organizzano  propri  servizi  di  igiene  ambientale  e  di
          medicina  del  lavoro  anche  prevedendo,  ove   essi   non
          esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
             In  applicazione  di  quanto  disposto nell'ultimo comma
          dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n.  616,  spetta  al  prefetto  stabilire,  su
          proposta  del  presidente  della  regione, quali addetti ai
          servizi di ciascuna unita'  sanitaria  locale,  nonche'  ai
          presidi  e  ai  servizi  di  cui  al  successivo  art.  22,
          assumano, ai sensi delle vigenti  leggi,  la  qualifica  di
          ufficiali   di   polizia  giudiziaria,  in  relazione  alle
          funzioni  ispettive  e  di  controllo  da  essi  esercitate
          relativamente  all'applicazione  delle  legislazioni  sulla
          sicurezza del lavoro.
             Al personale di cui al comma  precedente  e'  esteso  il
          potere  d'accesso  attribuito  agli  ispettori  del  lavoro
          dall'art. 8, secondo comma, nonche' la facolta' di  diffida
          prevista  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
             Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
          nell'esercizio delle funzioni di cui  al  terzo  comma,  e'
          ammesso  ricorso  al  presidente della giunta regionale che
          decide, sentite le  organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di lavoro.
             Il  presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione
          dell'atto impugnato".