Art. 9.
  1. Nell'art. 8:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta e'  disciplinato  da
apposite  convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9,  della
legge  30  dicembre  1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
accordi devono tener conto dei seguenti princi'pi:
    a)  prevedere  che la scelta del medico e' liberamente effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo  di  assistiti  per
medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata;
    b)  regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte
dell'assistito nel  corso  dell'anno  nonche'  la  ricusazione  della
scelta  da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati
motivi di incompatibilita';
    c)  prevedere  le  modalita'  per  concordare  livelli  di  spesa
programmati  e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare
il medico al rispetto dei livelli di  spesa  indotta  per  assistito,
tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle
indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e
di ricovero;
    d)  prevedere  che  l'accertato  e  non  dovuto  pagamento  anche
parziale  da  parte  dell'assistito  delle  prestazioni  previste  in
convenzione  comporta  il  venir  meno  del  rapporto con il Servizio
sanitario nazionale;
    e) concordare, unitamente  anche  alle  organizzazioni  sindacali
delle  categorie  di  guardia  medica  e  dei  medici di medicina dei
servizi, i compiti e le prestazioni  da  assicurare  in  base  ad  un
compenso  capitario  per  assistito  definendo  gli ambiti rimessi ad
accordi  di  livello  regionale,  i  quali  dovranno   prevedere   le
specificita'   di   settori   aventi  caratteristiche  particolari  e
garantire  la  continuita'  assistenziale  per  l'intero  arco  della
giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme
graduali   di  associazionismo  medico,  e  prevedere,  altresi',  le
prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni
stesse;
    f) definire la struttura del compenso spettante al medico preved-
endo una quota fissa per ciascun soggetto  affidato,  corrisposta  su
base   annuale   come   corrispettivo   delle  funzioni  previste  in
convenzione.  Ad  essa   e'   aggiunta   una   quota   variabile   in
considerazione  del  rispetto dei livelli di spesa programmati di cui
alla lettera c) ed,  eventualmente,  delle  prestazioni  e  attivita'
previste negli accordi di livello regionale;
    g)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni di medico di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri  definiti
nell'ambito  degli  accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo
sia consentito prioritariamente ai medici forniti  dell'attestato  di
cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 256, o
titolo  equipollente  ai  sensi  del  predetto  decreto.  L'anzidetto
attestato  non  e'  richiesto  per  i  medici  che,  alla data del 31
dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della
guardia  medica,  per  i  medici  titolari  di  incarico ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n.  218,  e
per  i  medici  che  alla  data  dell'entrata  in  vigore del decreto
legislativo  8  agosto  1991,  n.  256,  risultavano  iscritti  nella
graduatoria regionale di medicina generale;
    h)  prevedere  la  cessazione  degli  istituti normativi previsti
dalla   vigente    convenzione,    riconducibili    direttamente    o
indirettamente al rapporto di lavoro dipendente.";
    b) e' inserito dopo il comma 1 il seguente:
  "1-bis.  Le  unita'  sanitarie  locali e le aziende ospedaliere, in
deroga a quanto previsto dal comma  1,  utilizzano,  ad  esaurimento,
nell'ambito  del  numero  delle  ore  di incarico svolte alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  i
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai
sensi  dell'art.  48  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il
triennio indicato al comma 7, le regioni possono inoltre  individuare
aree  di  attivita' della guardia medica e della medicina dei servizi
che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi
di un rapporto d'impiego. A questi  fini  i  medici  addetti  a  tali
attivita'  che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a
tempo  indeterminato  da  almeno  cinque  anni,  sono  inquadrati,  a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale
del  ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione  pubblica  sono  determinati  i
tempi,  le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di
idoneita'.";
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Il  rapporto  con  le  farmacie  pubbliche  e   private   e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi  nazionali  stipulati  a norma dell'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le  organizzazioni  sindacali  di
categoria  maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale. Detti
accordi devono tener conto dei seguenti princi'pi:
    a)  le  farmacie  pubbliche  e   private   erogano   l'assistenza
farmaceutica  per  conto delle unita' sanitarie locali del territorio
regionale dispensando, su presentazione  della  ricetta  del  medico,
specialita'   medicinali,  preparati  galenici,  prodotti  dietetici,
presidi medico-chirurgici e altri  prodotti  sanitari  erogabili  dal
Servizio  sanitario  nazionale  nei  limiti  previsti  dai livelli di
assistenza;
    b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria  lo-
cale  corrisponde  alla  farmacia  il prezzo del prodotto erogato, al
netto della eventuale  quota  di  partecipazione  alla  spesa  dovuta
dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e' tenuta alla
presentazione   della  ricetta  corredata  del  bollino  o  di  altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per  il
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali
di  cui  alla  successiva  lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali;
    c)  demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle
modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti  dei
corrispettivi  nonche' l'individuazione di modalita' differenziate di
erogazione   delle   prestazioni   finalizzate    al    miglioramento
dell'assistenza  definendo le relative condizioni economiche anche in
deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e  le  modalita'
di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito
delle  attivita' di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e
di educazione sanitaria.";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. Ferma restando la  competenza  delle  regioni  in  materia  di
autorizzazione  e  vigilanza  sulle  istituzioni sanitarie private, a
norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto  di
indirizzo   e  coordinamento,  emanato  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome,  sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi  minimi  richiesti
per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla  permanenza
dei requisiti stessi.  L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato
entro  il  31  dicembre  1993  nel  rispetto  dei  seguenti criteri e
principi direttivi:
    a) garantire il perseguimento  degli  obiettivi  fondamentali  di
prevenzione,  cura  e  riabilitazione  definiti  dal  Piano sanitario
nazionale;
    b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna  delle
fondamentali  funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale
deve conseguire, giusta quanto disposto dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  24  dicembre 1992, concernente la "Definizione dei
livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano  sanitario
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
   c)  assicurare  l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature
al progresso scientifico e tecnologico;
    d) assicurare l'applicazione delle  disposizioni  comunitarie  in
materia;
    e)  garantire  l'osservanza  delle norme nazionali in materia di:
protezione antisismica, protezione antincendio, protezione  acustica,
sicurezza     elettrica,     continuita'     elettrica,     sicurezza
antinfortunistica, igiene dei  luoghi  di  lavoro,  protezione  dalle
radiazioni  ionizzanti,  eliminazione delle barriere architettoniche,
smaltimento dei  rifiuti,  condizioni  microclimatiche,  impianti  di
distribuzione  dei  gas,  materiali  esplodenti,  anche  al  fine  di
assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli  utenti  del
servizio;
    f)  prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi
differenziate  in  relazione   alla   tipologia   delle   prestazioni
erogabili;
    g)   prevedere   l'obbligo  di  controllo  della  qualita'  delle
prestazioni erogate;
    h) definire i termini per l'adeguamento  delle  strutture  e  dei
presidi  gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi,
al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di   qualita'   delle
prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.";
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione
delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle  riabilitative,
di  diagnostica  strumentale  e di laboratorio ed ospedaliere contem-
plate  dai  livelli  di  assistenza  secondo  gli   indirizzi   della
programmazione  e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei
propri presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di cui
all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi  compresi  gli
ospedali  militari,  o private, sulla base di criteri di integrazione
con il servizio pubblico, e dei  professionisti.  Con  tali  soggetti
l'unita' sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla
corresponsione  di  un  corrispettivo  predeterminato  a fronte della
prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina  generale  e
dei  pediatri  di libera scelta. Ferma restando la facolta' di libera
scelta delle suddette strutture  o  dei  professionisti  eroganti  da
parte  dell'assistito,  l'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
presente comma e' subordinata all'apposita prescrizione,  proposta  o
richiesta  compilata  sul  modulario del Servizio sanitario nazionale
dal  medico  di  fiducia  dell'interessato.   Nell'attuazione   delle
previsioni   di  cui  al  presente  comma  sono  tenute  presenti  le
specificita' degli organismi di volontariato e di privato sociale non
a scopo di lucro.";
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  " 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto, con decreto del Ministro della sanita', sentita la
Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli  odontoiatri  e
degli  altri  ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  sono  stabiliti  i criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma  diretta
nonche'  di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25,
ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa  con
la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome non intervenga entro trenta giorni dal  ricevimento
della  richiesta, il Ministro della sanita' provvede direttamente con
atto motivato.";
    g) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  " 7. Fermo restando quanto previsto dall'art.  4,  comma  2,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti
con  i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni
e le  unita'  sanitarie  locali  per  quanto  di  propria  competenza
adottano  i  provvedimenti  necessari  per la instaurazione dei nuovi
rapporti  previsti  dal  presente  decreto   fondati   sul   criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della
qualita'  delle  attivita'  svolte  e  delle  prestazioni  erogate. I
rapporti  vigenti  secondo  la  disciplina  di   cui   agli   accordi
convenzionali  in  atto,  ivi  compresi  quelli operanti in regime di
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto.";
    h) sono aggiunti dopo il comma 7 i seguenti commi:
  "  8.  Le  unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai
precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio
alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262,
e  18  giugno  1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale
valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833,  e  dell'art.  4,  comma  9,  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  412.  Entro  il  triennio indicato al comma 7 le
regioni possono inoltre individuare aree di  attivita'  specialistica
che,  ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi
di un rapporto  d'impiego.  A  questi  fini  i  medici  specialistici
ambulatoriali  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano
esclusivamente attivita' ambulatoriale  da  almeno  cinque  anni  con
incarico  orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o pri-
vate, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di  idoneita',  nel
primo  livello  dirigenziale  del  ruolo  medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro della sanita' di
concerto con i Ministri del tesoro e  della  funzione  pubblica  sono
determinati  i  tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento
dei giudizi di idoneita'.
   9. Le disposizioni di cui all'art. 4,  comma  7,  della  legge  30
dicembre  1991, n. 412, relativa al divieto di esercizio di attivita'
libero-professionale   comunque   prestate   in   strutture   private
convenzionate  con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle
attivita' prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali
l'unita' sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente
comma 5.".
 
           Note all'art. 9:
             - Il  comma  9  dell'art.  4  della  legge  n.  412/1991
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica) cosi' recita:
          "La  delegazione  di  parte  pubblica  per il rinnovo degli
          accordi riguardanti il comparto del personale del  Servizio
          sanitario  nazionale  ed  il personale sanitario a rapporto
          convenzionale e'  costituita  da  rappresentanti  regionali
          nominati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  Partecipano  i  rappresentanti  dei Ministeri del
          tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
          sanita'  e,  limitatamente  al  rinnovo  dei contratti, del
          Dipartimento  della  funzione   pubblica,   designati   dai
          rispettivi  Ministri.  La  delegazione  ha  sede  presso la
          segreteria della Conferenza  permanente,  con  un  apposito
          ufficio  al  quale  e'  preposto  un dirigente generale del
          Ministero della sanita' a tal fine collocato  fuori  ruolo.
          Ai  fini  di  quanto  previsto  dai  commi  ottavo  e  nono
          dell'art.  6  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  come
          sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
          la  delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di
          accordo entro quindici giorni dalla stipula".
             -   Il   D.Lgs.  n.  256/1991  reca:  "Attuazione  della
          direttiva  numero  86/457/CEE,  relativa  alla   formazione
          specifica  in  medicina generale, a norma dell'art. 5 della
          legge 30 luglio 1990, n. 212". Si trascrive  il  testo  del
          relativo art. 2:
             "Art.  2  (Efficacia dell'attestato). - 1. Dal 1 gennaio
          1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art.
          1, fatti salvi i  diritti  acquisiti  di  cui  all'art.  6,
          costituisce   titolo   necessario   per  l'esercizio  della
          medicina generale ai sensi  dell'art.  48  della  legge  23
          dicembre  1978,  n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario
          nazionale.
             2.  E'  equiparato  all'attestato  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  1  l'attestato  di  compiuto  tirocinio  teorico
          pratico per la formazione specifica  in  medicina  generale
          rilasciato  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art. 8 del
          decreto ministeriale 10 ottobre 1988".
             - Il D.P.R. n. 218/1992  reca  il  "Regolamento  per  il
          recepimento  delle norme risultanti dall'accordo collettivo
          nazionale per la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici
          addetti   alle   attivita'   della  medicina  dei  servizi,
          sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data
          9 gennaio 1992".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  48  della  legge  n.
          833/78 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale):
             "Art.   48   (Personale  a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita' del trattamento  economico  e  normativo  del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero territorio  nazionale  da  convenzioni,  aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le Regioni e
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          campo nazionale di ciascuna categoria. La  delegazione  del
          Governo,  delle  Regioni  e  dell'ANCI per la stipula degli
          accordi  anzidetti  e'  costituita   rispettivamente:   dai
          Ministri  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale e del tesoro; da  cinque  rappresentanti  designati
          dalle  Regioni  attraverso la commissione interregionale di
          cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;  da
          sei rappresentanti designati dall'ANCI.
             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano  entro  30  giorni  dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
             Gli accordi collettivi di  cui  al  primo  comma  devono
          prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina generale e quella pediatrica di libera scelta,  al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in  ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
              2)  l'istituzione  e i criteri di formazione di elenchi
          unici per i  medici  generici,  per  i  pediatri,  per  gli
          specialisti  convenzionati  esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
              3) l'accesso alla convenzione,  che  e'  consentito  ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
              4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'   e   delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'  mediche,  al  fine  di  favorire   la   migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
              5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia  ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e  generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di
          lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi  che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assisti o
          delle ore; il divieto di esercizio della libera professione
          nei   confronti  dei  propri  convenzionati;  le  attivita'
          libero-professionali incompatibili con gli impegni  assunti
          nella  convenzione.  Eventuali deroghe in aumento al numero
          massimo  degli  assistiti   e   delle   ore   di   servizio
          ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate in relazione a
          particolari situazioni locali e per  un  tempo  determinato
          dalle   regioni,   previa   domanda  motivata  alla  unita'
          sanitaria locale;
              6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma    di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche. Per quanto invece  attiene  al  rapporto  di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
              7) la  differenziazione  del  trattamento  economico  a
          seconda  della  quantita'  del lavoro prestato in relazione
          alle funzioni essercitate nei  settori  della  prevenzione,
          cura  e  riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe
          socio-sanitarie costituite, per i medici generici e  per  i
          pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per
          assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali,
          da   distinti  compensi  commisurati  alle  ore  di  lavoro
          prestato negli ambulatori pubblici e al tipo  e  al  numero
          delle   prestazioni   effettuate   presso   gli  ambulatori
          convenzionati esterni. Per  i  pediatri  di  libera  scelta
          potranno  essere  previste  nell'interesse  dell'assistenza
          forme integrative di remunerazione;
              8) le forme  di  controllo  sull'attivita'  dei  medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei medici degli obblighi derivanti dalla  convenzione,  le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale, e il procedimento per la  loro  irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti  e  fissando  la   composizione   di   commissioni
          paritetiche di disciplina;
              9)  le forme di incentivazione dei medici convenzionati
          residenti in zone  particolarmente  disagiate,  anche  allo
          scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale
          dei medici;
              10)   le   modalita'   per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
              11)  le  modalita'  per   assicurare   la   continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
              12) le forme di collaborazione fra i medici, il  lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione  dei  medici a programmi di prevenzione e di
          educazione sanitaria;
              13) la collaborazione dei medici, per la parte di  loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
             I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in   quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie  non  mediche  di  operatori  professionali,   da
          stipularsi  con  le  modalita'  di  cui  al primo comma del
          presente articolo.
             Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,   si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche  e di rabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche alle convenzioni da stipulare da parte  delle  Unita'
          sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
             E'   nullo   qualsiasi   atto,  anche  avente  carattere
          integrativo, stipulato con organizzazioni  professionali  o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta la facolta' degli organi  di  gestione  delle  Unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi per l'espletamento di  servizi  nelle  rispettive
          strutture.
             E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con singoli
          appartenenti alle categorie di cui  al  presente  articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori.
             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali,  nel  corso  delle trattative per la stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti che saranno ad essi affidati dalle  convenzioni
          uniche.
             Gli  ordini  e i collegi professionali sono teuti a dare
          esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandanti  dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi professionali che  si  siano  resi  inadempienti  agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
             In  caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al comma precedente,  la  regione  interessata  provvede  a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente Federazione
          nazionale dell'ordine. Il Ministro della  sanita',  sentita
          la   suddetta  Federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,   scelto   tra    gli    iscritti    nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
             Sino  a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono la determinazione  della  misura  dei  contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro  del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
             -   Si   riporta  l'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  parere  del Consiglio dei Stato che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          dal  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Per il testo dell'art. 43 della legge n.  833/1978  si
          veda in nota all'art. 5.
            -  Il  D.P.R.  24 dicembre 1992 recante: "Definizione dei
          livelli uniformi di assistenza  sanitaria",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 25, ultimo comma,
          della  legge  n.    833/1978  (Istituzione   del   Servizio
          sanitario nazionale):  "Nell'osservanza del principio della
          libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali
          pubblici  e  gli  altri istituti pubblici convenzionati, la
          legge regionale, in rapporto ai criteri  di  programmazione
          stabiliti  nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi
          in cui e' ammesso il  ricovero  in  ospedali  pubblici,  in
          istituti  convenzionati  o in strutture ospedaliere ad alta
          specializzazione  ubicate  fuori  dal  proprio  territorio,
          nonche'  i  casi nei quali potranno essere consentite forme
          straordinarie di assistenza indiretta".
             - Il comma 2 dell'art. 4 della citata legge n.  412/1991
          cosi' recita:
             "Le  regioni,  con apposito provvedimento programmatorio
          di carattere generale anche a stralcio del piano  sanitario
          regionale, possono dichiarare la decadeza delle convenzioni
          in  atto per la specialistica esterna e con le case di cura
          e rideterminare il fabbisogno  di  attivita'  convenzionate
          necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di
          assistenza,  nel  rispetto  delle  indicazioni  di cui agli
          articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre  1985,  n.  595.  Le
          convenzioni   possono   essere  stipulate  con  istituzioni
          sanitarie private gestite da persone fisiche e da  societa'
          che  erogano  prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio
          generale e specialistico in  materia  di  analisi  chimico-
          cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e
          riabilitazione,   di  terapia  radiante  ambulatoriale,  di
          medicina nucleare in vivo e in vitro.    Dette  istituzioni
          sanitarie  sono  sottoposte  al  regime di autorizzazione e
          vigilanza sanitaria di  cui  all'art.  43  della  legge  23
          dicembre   1978,  n.  833,  e  devono  avere  un  direttore
          sanitario   o   tecnico,   che    risponde    personalmente
          dell'organizzazione  tecnica e funzionale dei servizi e del
          possesso dei prescritti titoli professionali da  parte  del
          personale che vi opera".
             -  Il  D.P.R.  28 settembre 1990, n. 316, reca: "Accordo
          collettivo nazionale per la regolamentazione  dei  rapporti
          con  i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.
          48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
             - Il D.P.R. 13 marzo 1992 n. 261, reca: "Regolamento per
          il  recepimento   delle   norme   risultanti   dall'accordo
          collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli
          psicologi  ambulatoriali,  sottoscritto il 10 luglio 1991 e
          perfezionato il 28 gennaio 1992".
             - Il D.P.R. 13 marzo 1992 n. 262, reca: "Regolamento per
          il  recepimento   delle   norme   risultanti   dall'accordo
          collettivo  nazionale  per la disciplina dei rapporti con i
          biologi ambulatoriali, sottoscritto il  17  maggio  1991  e
          perfezionato il 9 gennaio 1992".
             -  Il  D.P.R.  18  giugno  1988,  n.  255 reca: "Accordo
          collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti  con  i
          chimici  ambulatoriali,  sottoscritto ai sensi dell'art. 48
          della legge n. 833/1978".
             - L'art. 4, comma 7, della citata legge n.  412/1991  e'
          il  seguente:  "7. Con il Servizio sanitario nazionale puo'
          intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto  e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con la titolarita' o con la compartecipazione  delle  quote
          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi
          con lo stesso.  L'accertamento della incompatibilita'  com-
          pete,  anche  su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
          all'amministratore straordinario della unita' sanitaria lo-
          cale al quale compete altresi' l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti.  Le  situazioni  di  incompatibilita' devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,   al
          personale  medico  con rapporto di lavoro a tempo definito,
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,  e'  garantito  il  passaggio,  a  domanda, anche in
          soprannumero, al rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  In
          corrispondenza   dei  predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione delle dotazioni organiche sulla base del  diverso
          rapporto   orario,  con  progressivo  riassorbimento  delle
          posizioni  soprannumerarie.    L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale  dei  medici  dipendenti  del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego,  purche'  espletato  fuori dall'orario di lavoro
          all'interno delle strutture sanitarie o  all'esterno  delle
          stesse,  con  esclusione di strutture private convenzionate
          con il Servizio sanitario nazionale.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  si  applicano  anche  al  personale di cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio 1980, n. 382. Per detto  personale  all'accertamento
          delle  incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche
          competenti. Resta valido quanto  stabilito  dagli  articoli
          78,  116  e 117 del decreto del Presidente della Repubblica
          28  novembre  1990,  n.  384.  In sede di definizione degli
          accordi convenzionali di cui all'art.  48  della  legge  23
          dicembre   1978,   n.     833,  e'  definito  il  campo  di
          applicazione del principio  di  unicita'  del  rapporto  di
          lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali".