Art. 2. 1. Il liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino delle attivita' pubbliche che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica. 2. Il piano di liquidazione e di riordino dovra', compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni pubbliche svolte, privilegiare soluzioni che prevedano a garanzia del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i necessari criteri di efficienza: a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici, regioni e province autonome, con priorita' da accordare ai soggetti gia' operanti nei comparti interessati, o ad apposita societa' da costituire delle strutture e del personale dell'ENCC e delle societa' controllate che operano: 1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione; 2) nel settore della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero; 3) nel settore degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta; 4) nel settore della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica; 5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno; 6) nel settore del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi; 7) nel settore dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica; b) la fusione delle societa' collegate nella struttura societaria di cui alla lettera a), a condizione che tale struttura abbia piena autonomia finanziaria o la loro immediata liquidazione; in tale ultima ipotesi dovranno essere allegati per le stesse separati piani; c) determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e delle societa' controllate che non dovra' essere trasferita ai sensi della lettera a), al fine di giungere alla sua alienazione previa redazione di perizie valutative; d) modalita' di alienazione del patrimonio, adottando procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente; e) determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a). 3. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle societa' controllate ai soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a).