Art. 2. 
  1. Il liquidatore sulla  base  dei  compiti  attribuitigli,  redige
entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino
delle attivita' pubbliche che deve essere approvato con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  i  Ministri  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali, del tesoro e per la funzione pubblica. 
  2. Il piano di liquidazione e di riordino  dovra',  compatibilmente
con  l'assetto   complessivo   delle   funzioni   pubbliche   svolte,
privilegiare soluzioni che prevedano  a  garanzia  del  perseguimento
dell'interesse pubblico secondo i necessari criteri di efficienza: 
    a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi
dello Stato  o  enti  pubblici,  regioni  e  province  autonome,  con
priorita'  da  accordare  ai  soggetti  gia'  operanti  nei  comparti
interessati, o ad apposita societa' da costituire delle  strutture  e
del personale dell'ENCC e delle societa' controllate che operano: 
    1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione; 
    2) nel settore della ricerca e sperimentazione della  carta,  con
particolare   riguardo   ai   problemi   dell'inquinamento   connesso
all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio  della  carta
da macero; 
    3) nel settore degli studi e delle ricerche  economiche  connesse
con i settori del legno e della carta; 
    4)  nel  settore   della   sperimentazione   del   legno,   della
forestazione, del  recupero  ambientale,  dell'arredo  urbano  e  dei
centri di produzione vivaistica; 
    5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e
formazione  professionale  nei  comparti  dell'arboricoltura,   della
forestazione e del legno; 
    6) nel settore del miglioramento  dei  boschi,  della  produzione
forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale  e
internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi; 
    7) nel settore dell'assistenza tecnica,  della  certificazione  e
della  formazione  professionale  nei  comparti  della  carta,  della
grafica e della cartotecnica; 
    b) la fusione delle societa' collegate nella struttura societaria
di cui alla lettera a), a condizione che tale struttura  abbia  piena
autonomia finanziaria o  la  loro  immediata  liquidazione;  in  tale
ultima ipotesi dovranno essere allegati per le stesse separati piani; 
    c) determinazione della quota parte del  patrimonio  dell'ENCC  e
delle societa' controllate che non dovra' essere trasferita ai  sensi
della lettera a), al fine di giungere  alla  sua  alienazione  previa
redazione di perizie valutative; 
    d) modalita' di alienazione del patrimonio,  adottando  procedure
di evidenza pubblica nella scelta del contraente; 
    e) determinazione del  personale  da  trasferire,  congiuntamente
alle funzioni di cui alla lettera a). 
  3. Con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle  strutture  e
del personale dell'ENCC e  delle  societa'  controllate  ai  soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a).