Art. 4. 
  1. Il piano di  cui  all'articolo  2  deve  essere  eseguito  entro
centottanta giorni dalla data del  decreto  di  approvazione  di  cui
all'articolo 2, comma 1. 
  2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui  all'articolo  2
si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5- bis  della  legge  3
aprile 1979, n. 95.