Art. 4. 
  1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29  luglio
1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di
entrata in vigore della legge stessa. Sono  valide  e  conservano  la
loro efficacia  i  contributi  versati  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, fatte salve  le  disposizioni
che   escludono   dall'assicurazione   contro    la    disoccupazione
involontaria i dipendenti con stabilita' di impiego.