Art. 4. 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono valide e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilita' di impiego.