Art. 5. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita'  provvedono  alle
esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto  alle  attivita'
didattiche, anche mediante  apposite  strutture  d'ateneo,  istituite
secondo i propri ordinamenti. 
  2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le
universita'  possono  assumere,  compatibilmente   con   le   risorse
disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti  linguistici
di lingua  madre,  in  possesso  di  laurea  o  titolo  universitario
straniero di pari livello e di idonea  qualificazione  e  competenza,
con contratto di  lavoro  subordinato  di  diritto  privato  a  tempo
determinato ovvero, per esigenze  costanti,  a  tempo  indeterminato.
Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entita' della
retribuzione, il regime  di  impegno  e  gli  eventuali  obblighi  di
esclusivita' sono stabiliti dal consiglio  di  amministrazione  delle
universita', sentito il senato accademico. 
  3. L'assunzione avviene per selezione pubblica,  le  cui  modalita'
sono disciplinate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. 
Ai titolari dei contratti di cui  all'articolo  28  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  in  servizio
nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso  dei  requisiti
di cui al comma 2, e' attribuita priorita' ai fini dell'assunzione. 
  4.   Le   universita'   procedono   annualmente    alla    verifica
dell'attivita' svolta. L'esito negativo della verifica e la riduzione
del  servizio  deliberata  dagli  organi  competenti,   costituiscono
giustificato motivo di recesso delle universita'. 
  5. L'articolo 28 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, e' abrogato.