Art. 5. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti. 2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le universita' possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero di pari livello e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ovvero, per esigenze costanti, a tempo indeterminato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entita' della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle universita', sentito il senato accademico. 3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalita' sono disciplinate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, e' attribuita priorita' ai fini dell'assunzione. 4. Le universita' procedono annualmente alla verifica dell'attivita' svolta. L'esito negativo della verifica e la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle universita'. 5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato.