Art. 7. 
  1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero  un  titolo
di studio di  scuola  secondaria  superiore,  avendo  frequentato  il
relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e
riconosciute o sovvenzionate dai  rispettivi  Stati  esteri,  possono
ottenere l'ammissione alle universita' italiane per l'anno accademico
1993-1994 con provvedimento del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica,  su  proposta  delle  competenti
autorita' accademiche.