Art. 7. 1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle universita' italiane per l'anno accademico 1993-1994 con provvedimento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorita' accademiche.