Art. 10. 
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni
                             relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dei  lavori  pubblici,  per  l'anno  finanziario  1994,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 
   2. E approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno  finanziario
1994, annesso allo stato  di  previsione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59
(Appendice n. 1). 
   3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di
carattere  generale  e'  iscritto,  al  capitolo  452  del   bilancio
dell'Azienda di cui al comma 2,  un  apposito  fondo  di  riserva.  I
prelevamenti dal detto fondo, per  competenza  e  cassa,  nonche'  le
iscrizioni  ai  competenti  capitoli  delle  somme  prelevate,   sono
disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro
dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati  al  Parlamento  in
allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori   pubblici,   alle
variazioni, in termini di competenza  e  di  cassa,  negli  stati  di
previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma
delle  strade  per  l'anno  finanziario  1994,  che   si   rendessero
necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di
quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di  specifiche
disposizioni  legislative,  per   la   realizzazione   di   programmi
costruttivi. 
   5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori   pubblici,   alla
riassegnazione in termini di competenza e di cassa: 
    a) ai competenti capitoli dello stato di previsione  della  spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno  1994,  delle
somme  versate  da  terzi  allo  stato  di  previsione   dell'entrata
dell'Azienda  medesima  per  lo  stesso  anno  1994   a   titolo   di
risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle
somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici  o
fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo  comma
dell'articolo 12 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
successive modificazioni, e versate allo stesso stato  di  previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 1994; 
    b)  al  capitolo  404  dello  stato  di  previsione  della  spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno  1994,  delle
somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata
dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi  di  pertinenza
della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio; 1977, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; 
    c)  al  capitolo  403  dello  stato  di  previsione  della  spesa
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno  1994,  delle
somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata
dell'Azienda medesima per imposte sul  valore  aggiunto  e  di  bollo
versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti. 
   6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia
di economie di spesa che di  maggiori  accertamenti  di  entrata,  ed
iscritte in  sede  di  consuntivo  dell'esercizio  1993  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma  delle  strade,  sono  riassegnate,  con  il   provvedimento
legislativo di assestamento  del  bilancio  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 1994, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa
della predetta Azienda. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Si  trascrive,  nell'ordine,  il  testo dei primi due
          commi dell'art. 28 e dell'art. 29 della  legge  7  febbraio
          1961,  n.  59,  concernente  "Riordinamento  strutturale  e
          revisione  dei  ruoli   organici   dell'Azienda   nazionale
          autonoma delle strade (ANAS)":
             "Art.  28,  primo  e  secondo  comma.  -  L'A.N.A.S.  e'
          autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la
          esecuzione dei suoi programmi costruttivi.
             Le operazioni di credito saranno contratte nelle  forme,
          alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in
          apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra l'A.N.A.S. e gli
          enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro,
          e  previo   parere   del   Consiglio   di   amministrazione
          dell'A.N.A.S.  e  del  Comitato  interministeriale  per  il
          credito ed il risparmio".
             "Art. 29. - Il bilancio  di  previsione  dell'entrata  e
          della spesa dell'Azienda e' presentato all'approvazione del
          Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa
          del Ministero dei lavori pubblici.
             Il   conto   consuntivo  e'  allegato  in  appendice  al
          rendiconto generale dello Stato".
             - Il testo dell'art. 12 del R.D. 18  novembre  1923,  n.
          2440    (Nuove    disposizioni   sull'amministrazione   del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), come
          modificato dall'art. 2  del  D.L.  2  marzo  1989,  n.  65,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
          n. 155, e' il seguente:
             "Art. 12. - I contratti debbono avere termini  e  durata
          certa e non possono essere stipulati con onere continuativo
          per  lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o
          necessita' da indicarsi nel  decreto  di  approvazione  del
          contratto.
             Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i
          nove anni.
             Non  si  possono  stipulare  interessi  e  provvigioni a
          favore di  fornitori  e  intraprenditori  sulle  somme  che
          fossero   obbligati  di  anticipare  per  l'esecuzione  dei
          contratti.
             Nei contratti per forniture, trasporti e lavori  non  si
          puo'  stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non
          in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
             Con  decreto  del  Ministro del tesoro puo' consentirsi,
          per periodi di durata determinata, che, in deroga a  quanto
          disposto  dal  precedente  quarto comma, le amministrazioni
          dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino  fino  al
          10  per  cento  del  prezzo,  a fronte della prestazione di
          idonee  garanzie  bancarie  o  equivalenti  da  parte   del
          contraente;  l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata
          all'avvenuto  inizio  dei  lavori,  ovvero  dell'esecuzione
          della  fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale
          recupero della medesima e il  grado  delle  garanzie,  sono
          stabiliti con il suddetto decreto.
             Le  anticipazioni  sono  revocate  ove  l'esecuzione del
          contratto  non  sia   proseguita   secondo   gli   obblighi
          contrattuali.  In  tal  caso  spettano  all'Amministrazione
          anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
             Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  sesto  e
          settimo (ora quinto e sesto, n.d.r.) si applicano agli enti
          locali  e agli altri enti pubblici nonche' agli istituti ed
          aziende  operanti  comunque  nell'ambito   della   pubblica
          amministrazione".
             - Il testo dell'art. 9 del D.L. 10 febbraio 1977, n. 19,
          recante:    "Decandenza  della Societa' autostrade romane e
          abruzzesi  (SARA)  dalla  concessione  di  costruzione   ed
          esercizio    delle   autostrade   Roma-Alba   Adriatica   e
          Torano-Pescara  e  autorizzazione   all'Azienda   nazionale
          autonoma  delle  strade (ANAS) a completare le opere", come
          sostituito dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1979,  n.  661,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1980, n. 32 e' il seguente:
             "Art. 9. - Per l'espletamento dei compiti  connessi  con
          la   successione  dell'A.N.A.S.  alla  SARA,  il  direttore
          generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con
          ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita'
          speciale a lui intestata.
             Ai   fondi   cosi'   somministrati   si   applicano   le
          disposizioni  dell'art.  9 della legge 25 novembre 1971, n.
          1041, e del relativo regolamento approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689".