Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 2. E approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1994, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa: a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1994 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994; b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio; 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti. 6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1993 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.
Note all'art. 10: - Si trascrive, nell'ordine, il testo dei primi due commi dell'art. 28 e dell'art. 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)": "Art. 28, primo e secondo comma. - L'A.N.A.S. e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi. Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio". "Art. 29. - Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il conto consuntivo e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato". - Il testo dell'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), come modificato dall'art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e' il seguente: "Art. 12. - I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessita' da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i nove anni. Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si puo' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo (ora quinto e sesto, n.d.r.) si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione". - Il testo dell'art. 9 del D.L. 10 febbraio 1977, n. 19, recante: "Decandenza della Societa' autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere", come sostituito dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32 e' il seguente: "Art. 9. - Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla SARA, il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita' speciale a lui intestata. Ai fondi cosi' somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689".