Art. 11. (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue: a) militari specializzati ................. n. 259; b) militari aiuto-specialisti ............. n. 2.800. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 26 unita'. 5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 40 unita'. 6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue: a) sergenti ............................... n. 1.076; b) sottocapi e comuni volontari ........... n. 440. 7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1944, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 700. 8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1994 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. 12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255. 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.
Note all'art. 11: - La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". - Il regolamento CEE n. 1787/84 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 169 del 28 giugno 1984. - Il testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente: "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' il seguente: "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo art. 33. 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574". - Il testo del primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' il seguente: "Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina". - Si trascrive il testo del terzo capoverso dell'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate): "La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio". - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, concernente "Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente: "Art. 3. - La lettera d) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e' sostituita dalla seguente: ' d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio'. Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato in 1300 unita'". - Il testo degli articoli 5, 34 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente: "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il consiglio di leva. 2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della difesa. 3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva. 4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso". "Art. 34 (Limiti massimi). - 1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'art. 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge. 2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'art. 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unita' destinate alla Marina militare". "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'. 2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo. 3. I miltari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata. 4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali. 6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno ventiquattro mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva". - Per il testo dell'art. 36 del R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 61- bis del medesimo R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 4. - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". - Gli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, sono cosi' formulati: "Art. 20. - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione. La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministero per le finanze, registrato alla Corte dei conti. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (ora Ministero della difesa, n.d.r.)". "Art. 44. - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della Marina militare". - Il testo dell'art. 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, e' il seguente: "Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessita' dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei vaglia il comandante tiene apposita nota. Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o, qualora cio' non sia conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari. Il conto corrente e' intestato alla capitaneria o all'ufficio di porto e i prelevamenti a favore della cassa della capitaneria o dell'ufficio di porto hanno luogo con quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale corresponsabile, ove esiste. Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio di esso conto, sono versati annualmente in tesoreria a favore del bilancio dello Stato. Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o depositi, non possono essere convertite in valuta nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi diritto o disposizioni ministeriali. Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza presumibilmente non breve, le predette somme sono versate in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli istituti bancari di cui al comma primo". - La legge 6 agosto 1991, n. 255, reca: "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto". Si trascrive il testo del relativo art. 6: "Art. 6. - 1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformita' alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluisono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986. 2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e' modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1".