Art. 11. 
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione
                      e disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dei trasporti e della navigazione, per  l'anno  finanziario
1994, in conformita' dell'annesso stato  di  previsione  (Tabella  n.
10). 
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,
le variazioni di competenza e di  cassa  nello  stato  di  previsione
dell'entrata ed  in  quello  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione occorrenti per gli adempimenti  previsti  dalla  legge  6
giugno 1974, n. 298, e  successive  modificazioni,  nonche'  per  gli
adempimenti di cui al regolamento (CEE) n.  1787/84,  del  Consiglio,
del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. 
   3. In attuazione della legge 6 agosto  1991,  n.  255,  il  numero
massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in
servizio presso le capitanerie  di  porto,  e'  fissato,  per  l'anno
finanziario 1994, come segue: 
    a) militari specializzati ................. n. 259; 
    b) militari aiuto-specialisti ............. n. 2.800. 
   4. Il numero massimo degli ufficiali  piloti  di  complemento  del
Corpo delle capitanerie di porto da mantenere  in  servizio  a  norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.  224,  e'  stabilito,
per l'anno finanziario 1994, in 26 unita'. 
   5. Il numero massimo degli  ufficiali  di  complemento  del  Corpo
delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di  cui  al  primo
comma dell'articolo 37 della legge  20  settembre  1980,  n.  574,  e
stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 40 unita'. 
   6.  La  forza  organica  dei  sergenti,  dei  sottocapi  e  comuni
nocchieri  di  porto,  in  ferma  volontaria  o   in   rafferma,   e'
determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma  dell'articolo  18,
terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue: 
    a) sergenti ............................... n. 1.076; 
    b) sottocapi e comuni volontari ........... n. 440. 
   7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986,  n.  958,
la forza dei militari e dei graduati in  servizio  di  leva,  ammessi
alla commutazione della ferma di leva in ferma  di  leva  prolungata,
biennale o triennale, e' fissata, per l'anno  finanziario  1944,  nei
limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e  35  della  legge
stessa, nel numero di 700. 
   8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato  di
previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  si
applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo  36  e  nell'articolo  61-bis  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,  sulla
contabilita' generale dello Stato. 
   9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i  capitoli  a  favore
dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e  44  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  concernenti  l'amministrazione  e  la  contabilita'  dei
corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio  decreto
2 febbraio 1928, n. 263, sono  per  l'anno  finanziario  1994  quelli
descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del  Ministero
dei trasporti e della navigazione. 
   10. Ai sensi dell'articolo 2 del  regolamento  per  i  servizi  di
cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con  regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i  fondi  di  qualsiasi  provenienza
possono essere versati  in  conto  corrente  postale  dai  funzionari
delegati. 
   11. Le disposizioni legislative e regolamentari in  vigore  presso
il Ministero della difesa si applicano, in quanto  compatibili,  alla
gestione  dei  fondi  stanziati  sui  capitoli  della  rubrica  delle
capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto
1991, n. 255. 
   12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra i  capitoli  3274,  3276,  3277  e  3283  dello  stato  di
previsione del Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  per
l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto
1991, n. 255. 
   13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  compensative  di  bilancio  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione  delle
disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti  e
della navigazione,  l'organizzazione  del  Ministero  medesimo  e  il
riordino del Ministero dell'ambiente. 
 
          Note all'art. 11:
             -  La  legge  6  giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione
          dell'albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione di un sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
          trasporti di merci su strada".
             -  Il  regolamento  CEE  n.  1787/84 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  169
          del 28 giugno 1984.
             -  Il  testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n.
          224,  concernente:  "Norme  per   il   reclutamento   degli
          ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze
          armate  e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre
          1980, n. 574, riguardanti lo stato  e  l'avanzamento  degli
          ufficiali  delle  Forze armate e della Guardia di finanza",
          e' il seguente:
             "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali  piloti
          di    complemento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica, reclutati in base  alla  presente  legge,
          che,   per   ciascun  esercizio  finanziario,  puo'  essere
          mantenuto in servizio, e' determinato  annualmente  con  la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  di previsione dello
          Stato.
             2.  Agli  ufficiali  di  cui  al  precedente  comma   si
          applicano  le  norme  previste  dagli  articoli 43, 44 e 47
          della legge 20 settembre 1980, n.  574, nonche'  quelle  di
          cui  all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal
          successivo art. 33.
             3. Ai medesimi ufficiali  si  continuano  ad  applicare,
          anche  negli  anni  successivi  al  1983,  le  norme di cui
          all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 37 della legge 20
          settembre  1980,  n.  574,  concernente   "Unificazione   e
          riordinamento  dei ruoli normali, speciali e di complemento
          degli   ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica",  e'  il  seguente:  "Gli ufficiali e gli
          aspiranti ufficiali  di  complemento  dell'Esercito,  della
          Marina  e  dell'Aeronautica,  possono chiedere, dopo almeno
          tre mesi  di  servizio  dalla  nomina  ad  ufficiale  o  ad
          aspirante,  di  vincolarsi  ad  una ferma volontaria di due
          anni  decorrente  dal  giorno  successivo   a   quello   di
          compimento del servizio di prima nomina".
             - Si trascrive il testo del terzo capoverso dell'art. 18
          della  legge  10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
          dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica  e  nuovi
          organici  dei  sottufficiali  in  servizio permanente delle
          stesse forze armate): "La forza organica dei sergenti,  dei
          sottocapi  e  comuni del Corpo equipaggi militari marittimi
          in  ferma  volontaria  o   in   rafferma   e'   determinata
          annualmente con la legge di bilancio".
             -  Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n.
          56, concernente "Organici dei sottufficiali e  militari  di
          truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente:
             "Art.  3.  -  La  lettera  d)  dell'art.  2  del decreto
          legislativo luogotenenziale 9 novembre  1945,  n.  857,  e'
          sostituita dalla seguente:
              '   d)  gli  arruolamenti  volontari  come  carabinieri
          ausiliari,  per  la  sola  ferma  di  leva,   dei   giovani
          appartenenti  alla classe che viene chiamata alle armi, nei
          limiti delle vacanze esistenti nei quadri  organici  e  dei
          posti  disponibili  nel contingente determinato annualmente
          con legge di bilancio'.
             Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato
          in 1300 unita'".
             - Il testo degli articoli 5, 34  e  35  della  legge  24
          dicembre  1986,  n.  958,  concernente  "Norme sul servizio
          militare di leva e sulla ferma di leva prolungata",  e'  il
          seguente:
             "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i
          graduati  in  servizio  di  leva  possono essere ammessi, a
          domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma  di
          leva  prolungata,  biennale  o triennale, in relazione alle
          esigenze numeriche delle Forze armate  fissate  annualmente
          nella  legge  di bilancio, nei limiti e con le modalita' di
          cui agli articoli 34  e  35,  stabilite  nel  manifesto  di
          chiamata  alle  armi  e  nel  precetto per la presentazione
          all'esame personale presso il consiglio di leva.
             2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono
          inclusi nei corsi di qualificazione e  di  specializzazione
          effettuati dall'Amministrazione della difesa.
             3.  Per  l'assegnazione  ai suddetti corsi sono prese in
          considerazione, oltre  alle  richieste  degli  interessati,
          anche  le  qualificazioni  e le specializzazioni possedute,
          nonche' i risultati  degli  esami  fisio-psico-attitudinali
          effettuati in sede di visita di leva.
             4.  I  giovani  ammessi  alla  ferma  di leva prolungata
          possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
          entro i primi trenta giorni di durata del corso".
             "Art. 34 (Limiti  massimi).  -  1.  La  percentuale  dei
          sergenti,  graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni
          in  ferma  di  leva   prolungata   biennale   o   triennale
          dell'Esercito   (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  della
          Marina e dell'Aeronautica,  stabilita  dall'art.  36  della
          legge  31  maggio 1975, n. 191, e' elevata al 19 per cento,
          con  riferimento  al   numero   dei   sergenti,   graduati,
          sottocapi,  militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno
          di entrata in vigore della presente legge.
             2. In conseguenza della  riduzione  della  durata  della
          ferma  di  leva della Marina militare di cui all'art. 3, al
          totale complessivo di cui al comma 1 del presente  articolo
          vengono   aggiunte   5.000  unita'  destinate  alla  Marina
          militare".
             "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro  della  difesa
          ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda,
          della   ferma  di  leva  in  ferma  prolungata  biennale  o
          triennale, per i  militari  che  non  abbiano  superato  il
          ventiduesimo anno di eta'.
             2.  Il  Ministro  della  difesa  ha,  inoltre, facolta',
          qualora il numero dei richiedenti la commutazione  di  leva
          risulti  insufficiente  a soddisfare le esigenze organiche,
          di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
          ancora assolto l'obbligo di leva  ed  abbiano  compiuto  il
          diciassettesimo   anno   di   eta'   e   non   superato  il
          ventiduesimo.
             3. I miltari in ferma prolungata  biennale  o  triennale
          sono  assegnati,  tenuto  conto  per quanto possibile delle
          loro aspirazioni, alle  categorie,  alle  specializzazioni,
          alle  specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei
          bandi di arruolamento in base  alle  esigenze  di  ciascuna
          Forza armata.
             4.  Il  periodo trascorso in ferma prolungata biennale o
          triennale e' valido agli  effetti  dell'assolvimento  degli
          obblighi di leva.
             5.   Per   il  proscioglimento  della  ferma  volontaria
          contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo
          III della legge  31  luglio  1954,  n.  599,  e  successive
          modifiche,  nonche'  quelle  previste dalla legge 10 maggio
          1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
             6. Gli allievi delle accademie, delle  scuole  formative
          degli  ufficiali  e  delle  scuole  allievi  ufficiali, che
          abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per  almeno
          ventiquattro  mesi, sono esonerati dal compiere il servizio
          militare di leva".
             - Per il testo dell'art. 36 del R.D. 18  dicembre  1923,
          n. 2440, si veda in nota all'art. 5.
             -  Per  il  testo dell'art. 61- bis del medesimo R.D. 18
          dicembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 4.
             -   La   legge   13   settembre   1982,  n.  646,  reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi  27
          dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965, n. 575. Istituzione di una  commissione  parlamentare
          sul fenomeno della mafia".
             -   Gli   articoli   20  e  44  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
          contabilita' dei Corpi, istituti e  stabilimenti  militari,
          approvato  con  R.D.  2  febbraio  1928, n. 263, sono cosi'
          formulati:
             "Art. 20. - Per provvedere alle eventuali deficienze dei
          capitoli riguardanti le spese di  cui  all'art.  11  ed  ai
          bisogni  di  cui  all'art.   39 e' istituito nello stato di
          previsione della spesa del Ministero della guerra un  fondo
          a disposizione.
             La  prelevazione  di somme da tale fondo e la iscrizione
          nei capitoli suddetti e' fatta per  decreto  del  Ministero
          per le finanze, registrato alla Corte dei conti.
             I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal  detto  fondo  sono indicati in un elenco da annettersi
          allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
          guerra (ora Ministero della difesa, n.d.r.)".
             "Art.  44.  - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22,
          23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in  quanto
          applicabili, all'amministrazione della Marina militare".
             -  Il testo dell'art. 2 del regolamento per i servizi di
          cassa e contabilita' delle capitanerie di porto,  approvato
          con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, e' il seguente:
             "Art.  2.  - In cassa non devono essere tenuti fondi per
          un importo eccedente le normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti  di  prossima  scadenza.  Entro tale limite i fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di  Sicilia.  Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota.
             Tutti  gli  altri  fondi, compresi quelli provenienti da
          depositi di qualsiasi  specie  in  valuta  nazionale,  sono
          versati  in  conto corrente postale o, qualora cio' non sia
          conveniente nei riguardi della speditezza del servizio,  in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
             Il  conto  corrente  e'  intestato  alla  capitaneria  o
          all'ufficio di porto e i prelevamenti a favore della  cassa
          della  capitaneria  o dell'ufficio di porto hanno luogo con
          quietanza  congiunta  del   comandante   e   dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esiste.
             Gli  interessi  realizzati  sulle somme versate in conto
          corrente, dedotte le eventuali spese inerenti  al  servizio
          di  esso  conto,  sono  versati  annualmente in tesoreria a
          favore del bilancio dello Stato.
             Le somme in valuta estera, provenienti da successioni  o
          depositi,   non   possono   essere   convertite  in  valuta
          nazionale, salvo espressa richiesta  scritta  degli  aventi
          diritto o disposizioni ministeriali.
             Qualora  si  tratti  di  importi rilevanti e di giacenza
          presumibilmente non breve, le predette somme  sono  versate
          in  conto  corrente,  in  valuta  estera,  presso uno degli
          istituti bancari di cui al comma primo".
             - La legge 6 agosto 1991, n. 255,  reca:  "Potenziamento
          degli  organici del personale militare delle capitanerie di
          porto". Si trascrive il testo del relativo art. 6:
             "Art. 6. - 1. E'  istituito  il  ruolo  degli  ufficiali
          specialisti  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  in
          conformita' alla tabella G allegata  alla  presente  legge,
          nel   quale  confluisono  gli  ufficiali  del  Corpo  unico
          specialisti della Marina militare - sottoruolo porti  -  di
          cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.
             2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n.
          212,  e'  modificata  in  relazione  a quanto stabilito dal
          comma 1".