Art. 12. 
(Stato  di   previsione   del   Ministero   delle   poste   e   delle
             telecomunicazioni e disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni,   per   l'anno
finanziario 1994, in conformita'  dell'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 11). 
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire,  con  propri
decreti, tra gli appositi capitoli, anche di  nuova  istituzione,  il
fondo iscritto  al  capitolo  1171  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   per   l'anno
finanziario  1994,  in  relazione  ai  provvedimenti  concernenti  le
attribuzioni e l'ordinamento del Ministero medesimo. 
   3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche  di  nuova
istituzione, dello stato di previsione del Ministero  delle  poste  e
delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato dall'Ente  poste  italiane  in  relazione  alle  funzioni
attribuite  al  predetto   Ministero   dai   provvedimenti   che   ne
stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.