Art. 12. (Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, il fondo iscritto al capitolo 1171 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, in relazione ai provvedimenti concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero medesimo. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.