Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Miriistero della difesa, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue: a) militari specializzati: 1) Esercito ................................. n. 21.000; 2) Marina ................................... n. 1.450; 3) Aeronautica .............................. n. 34.311; b) militari aiuto-specialisti: 1) Esercito ................................. n. 40.000; 2) Marina ................................... n. 13.550; 3) Aeronautica .............................. n. 16.500. 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue: a) Esercito ................................... n. 139; b) Marina ..................................... n. 160; c) Aeronautica ................................ n. 335. 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento, da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue: a) Esercito (compresi i carabinieri) .......... n. 1.255; b) Marina ..................................... n. 100; c) Aeronautica ................................ n. 210. 5. II numero degli ufficiali di complemento di prima nomina dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 e' ridotto di 428 unita'. 6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1944, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n.447, come segue: a) sergenti ................................... n. 4.850; b) sottocapi e comuni volontari ............... n. 1.500. 7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica i militare, in ferma o rafferma, e' fissata, per l'anno finanziario 1994, come segue: a) sergenti ................................... n. 6.000; b) graduati e militari di truppa .............. n. 1.018. 8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1944, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'. 9. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1994, e' fissata a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n.447, come segue: a) sergenti ................................... n. 7.000; b) graduati e militari di truppa .............. n. 1.000. 10. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue: a) Esercito ................................... n. 25.778; b) Marina ..................................... n. 6.931; c) Aeronautica ................................ n. 4.333. 11. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 12. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646. 13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa. 14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n.958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 15. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076. 16. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si veda in nota all'art. 11. - Per il testo dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, si veda in nota all'art. 11. - Si trascrive, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo dell'ultimo comma dell'art. 9, del terzo capoverso dell'art. 18 e dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate): "Art. 9, ultimo comma. - La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio". "Art. 18, terzo capoverso. - La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio". "Art. 27, ultimo comma. - La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio". - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, concernente "Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente: "Art. 3. - La lettera d) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e' sostituita dalla seguente: 'd) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, deo giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio'. Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato in 1300 unita'". - Per il testo degli articoli 5, 34 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, si veda in nota all'art. 11. Il testo dell'art. 33, commi 1 e 3, della medesima legge e' cosi' formulato: "Art. 33 (Sospensione della paga). - 1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati in ferma prolungata, nonche' agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 2. (Omissis). 3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo". - Per il testo dell'art. 36 del R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 5. - Per il testo dell'art. 61- bis del medesimo R.D. 18 dicembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 4. - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". - Per il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, si veda in nota all'art. 11. - Il testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, recante "Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici", e' il seguente: "Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica (ora Ministero della difesa, n.d.r.) e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per le finanze (ora del Ministro del tesoro, n.d.r.) da registrarsi alla Corte dei conti". - Il D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807, reca: "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenenti ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio". - Si trascrive il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 264 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076: "A norma del primo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, fanno carico alla competenza dell'anno finanziario in cui e' effettuato il pagamento le spese obbligatorie relative al mantenimento del personale e quelle fisse riguardanti assegni o indennita', nonche' le spese variabili, impreviste od indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario che gli enti e distaccamenti non hanno potuto soddisfare con i fondi delle anticipazioni entro i termini di cui al comma precedente. L'imputazione delle spese variabili alla competenza dell'esercizio successivo deve essere autorizzata dal Ministero, e, per la parte di competenza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, i quali, altresi', comunicano le autorizzazioni concesse alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti".