Art. 13. 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                             relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Miriistero della difesa, per l'anno finanziario 1994, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
   2. Il numero massimo  di  militari  specializzati  e  di  militari
aiuto-specialisti,    in    servizio     presso     l'amministrazione
dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,  e'
fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue: 
    a) militari specializzati: 
      1) Esercito ................................. n. 21.000; 
      2) Marina ................................... n. 1.450; 
      3) Aeronautica .............................. n. 34.311; 
    b) militari aiuto-specialisti: 
      1) Esercito ................................. n. 40.000; 
      2) Marina ................................... n. 13.550; 
      3) Aeronautica .............................. n. 16.500. 
   3.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di  complemento
dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere  in
servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986,  n.224,
e' stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue: 
    a) Esercito ................................... n. 139; 
    b) Marina ..................................... n. 160; 
    c) Aeronautica ................................ n. 335. 
   4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento, da  ammettere
alla ferma di cui al primo comma  dell'articolo  37  della  legge  20
settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per  l'anno  finanziario  1994,
come segue: 
    a) Esercito (compresi i carabinieri) .......... n. 1.255; 
    b) Marina ..................................... n. 100; 
    c) Aeronautica ................................ n. 210. 
   5. II numero  degli  ufficiali  di  complemento  di  prima  nomina
dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 e' ridotto di 428 unita'. 
   6. La forza organica dei sergenti,  dei  sottocapi  e  comuni  del
Corpo  equipaggi  militari  marittimi,  in  ferma  volontaria  o   in
rafferma, e'  determinata,  per  l'anno  finanziario  1944,  a  norma
dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n.447,
come segue: 
    a) sergenti ................................... n. 4.850; 
    b) sottocapi e comuni volontari ............... n. 1.500. 
   7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge  10  giugno
1964, n. 447, e  successive  modificazioni,  la  forza  organica  dei
sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica i  militare,
in ferma o rafferma, e' fissata, per l'anno  finanziario  1994,  come
segue: 
    a) sergenti ................................... n. 6.000; 
    b) graduati e militari di truppa .............. n. 1.018. 
   8. Il contingente degli arruolamenti volontari,  come  carabinieri
ausiliari, per la sola ferma di leva, di  giovani  appartenenti  alla
classe  che  viene  chiamata  alle  armi  e'  stabilito,  per  l'anno
finanziario 1944, a norma dell'articolo 3  della  legge  11  febbraio
1970, n. 56, in 14.721 unita'. 
   9. La forza organica dei sergenti,  dei  graduati  e  militari  di
truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in  rafferma,  per  l'anno
finanziario 1994, e' fissata a norma dell'articolo 9,  ultimo  comma,
della legge 10 giugno 1964, n.447, come segue: 
    a) sergenti ................................... n. 7.000; 
    b) graduati e militari di truppa .............. n. 1.000. 
   10. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n.  958,
la forza dei militari e dei graduati in  servizio  di  leva,  ammessi
alla commutazione della ferma di leva in ferma  di  leva  prolungata,
biennale o triennale, e' fissata, per l'anno  finanziario  1994,  nei
limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e  35  della  legge
stessa, come segue: 
    a) Esercito ................................... n. 25.778; 
    b) Marina ..................................... n. 6.931; 
    c) Aeronautica ................................ n. 4.333. 
   11. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004,  4005,  4011,  4031,
4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della  difesa  si
applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo  36  e  nell'articolo  61-bis  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,  sulla
contabilita' generale dello Stato. 
   12. Alle  spese  per  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001  dello  stato
di previsione del Ministero della difesa, si applicano  le  procedure
NATO di esecuzione delle gare internazionali  emanate  dal  Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita  la  trasparenza  delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori,  ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n.646. 
   13.  I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono   effettuarsi   i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli  20  e  44
del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n.  263,
ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n.  1958,  sono,  per
l'anno finanziario 1994, quelli descritti negli elenchi nn.  1  e  2,
annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa. 
   14. La composizione della razione viveri in  natura,  ai  militari
che ne hanno il godimento, nonche' le  integrazioni  di  vitto  e  di
generi di conforto da attribuire ai militari in  speciali  condizioni
di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente  della
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in  conformita'  delle  tabelle
annesse allo stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  per
l'anno finanziario 1994 (Elenco n. 3). A modifica di quanto  disposto
dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre  1986,  n.958,  il
controvalore della razione  viveri  viene  corrisposto  al  personale
militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle
giornate di viaggio di andata e ritorno nelle  licenze  di  qualsiasi
tipo. 
   15. Con decreto del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono  individuati  i  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero  della  difesa  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 264,  secondo  e  terzo  comma,  del
regolamento di amministrazione unificato, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076. 
   16. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del  Ministro
della difesa, possono essere apportate  variazioni  compensative  per
competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto  beni
e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa  per
l'anno finanziario 1994. 
 
          Note all'art. 13:
             -  Per il testo dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986,
          n. 224, si veda in nota all'art. 11.
             - Per il testo dell'art. 37  della  legge  20  settembre
          1980, n. 574, si veda in nota all'art. 11.
             -  Si  trascrive,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli, il testo dell'ultimo comma dell'art. 9, del terzo
          capoverso dell'art. 18 e  dell'ultimo  comma  dell'art.  27
          della  legge  10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
          dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica  e  nuovi
          organici  dei  sottufficiali  in  servizio permanente delle
          stesse forze armate):
             "Art. 9, ultimo comma. - La forza organica dei  sergenti
          e  dei  graduati e militari di truppa in ferma volontaria e
          in rafferma e' determinata  annualmente  con  la  legge  di
          bilancio".
             "Art.  18,  terzo  capoverso.  -  La  forza organica dei
          sergenti,  dei  sottocapi  e  comuni  del  Corpo  equipaggi
          militari  marittimi  in  ferma  volontaria o in rafferma e'
          determinata annualmente con la legge di bilancio".
             "Art. 27, ultimo comma. - La forza organica dei sergenti
          e quella  dei  graduati  e  militari  di  truppa  in  ferma
          volontaria  e  rafferma  e'  determinata  con  la  legge di
          bilancio".
             - Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970,  n.
          56,  concernente  "Organici dei sottufficiali e militari di
          truppa dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente:
             "Art. 3.  -  La  lettera  d)  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  luogotenenziale  9  novembre  1945, n. 857, e'
          sostituita dalla seguente:
              'd)  gli  arruolamenti   volontari   come   carabinieri
          ausiliari,   per   la  sola  ferma  di  leva,  deo  giovani
          appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi,  nei
          limiti  delle  vacanze  esistenti nei quadri organici e dei
          posti disponibili nel contingente  determinato  annualmente
          con legge di bilancio'.
             Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato
          in 1300 unita'".
             -  Per il testo degli articoli 5, 34 e 35 della legge 24
          dicembre 1986, n. 958, si veda  in  nota  all'art.  11.  Il
          testo  dell'art.  33,  commi 1 e 3, della medesima legge e'
          cosi' formulato:
             "Art. 33 (Sospensione della paga). - 1.  Ai  graduati  e
          militari   di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina  e
          dell'Aeronautica  in  servizio  di   leva,   trattenuti   o
          richiamati in ferma prolungata, nonche' agli allievi di cui
          alla  tabella  allegata  alla  presente  legge,  la paga e'
          dovuta durante i periodi di ricovero  in  luoghi  di  cura,
          durante  la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze
          straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da  causa
          di   servizio,   la   licenza   premio  e  le  licenze  per
          determinazione ministeriale, nonche' durante  i  giorni  di
          viaggio  di  andata  e  ritorno  nelle licenze di qualsiasi
          tipo.
             2. (Omissis).
             3. Il controvalore della razione viveri  e'  corrisposto
          al  personale  militare  indicato  nel comma 1 quando e' in
          licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni  di
          viaggio  di  andata  e  ritorno  nelle licenze di qualsiasi
          tipo".
             - Per il testo dell'art. 36 del R.D. 18  dicembre  1923,
          n. 2440, si veda in nota all'art. 5.
             -  Per  il  testo dell'art. 61- bis del medesimo R.D. 18
          dicembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 4.
             -  La  legge  13   settembre   1982,   n.   646,   reca:
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi   27
          dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965,  n.  575. Istituzione di una commissione parlamentare
          sul fenomeno della mafia".
             - Per il testo degli articoli 20 e 44  del  testo  unico
          approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, si veda in nota
          all'art. 11.
             -  Il testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n.
          1958,   recante   "Norme   per   l'amministrazione   e   la
          contabilita' degli enti aeronautici", e' il seguente:
             "Art.  7.  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'aeronautica  (ora  Ministero  della  difesa,
          n.d.r.)   e'   istituito   un   capitolo  con  un  fondo  a
          disposizione per sopperire alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli  dello  stato  di  previsione medesimo indicati in
          apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.
             I  prelevamenti  di  somme  da  tale   fondo,   con   la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con decreto del Ministro per le finanze (ora  del  Ministro
          del tesoro, n.d.r.) da registrarsi alla Corte dei conti".
             -   Il   D.P.R.   11   settembre  1950,  n.  807,  reca:
          "Soppressione  della   razione   viveri   individuale   del
          personale  militare  e  di  quello  appartenenti  ai  Corpi
          militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento
          vitto delle mense obbligatorie di servizio".
             - Si trascrive il testo del secondo e  del  terzo  comma
          dell'art.    264 del regolamento per l'amministrazione e la
          contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina  e
          dell'Aeronautica,  approvato  con  D.P.R. 5 giugno 1976, n.
          1076:
             "A norma del primo comma dell'art. 15  del  testo  unico
          approvato  con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, fanno
          carico alla competenza  dell'anno  finanziario  in  cui  e'
          effettuato  il  pagamento le spese obbligatorie relative al
          mantenimento  del  personale  e  quelle  fisse  riguardanti
          assegni   o   indennita',   nonche'   le  spese  variabili,
          impreviste od  indilazionabili,  determinate  da  eventi  o
          esigenze   di   carattere  straordinario  che  gli  enti  e
          distaccamenti non hanno potuto soddisfare con i fondi delle
          anticipazioni entro i termini di cui al comma precedente.
             L'imputazione  delle  spese  variabili  alla  competenza
          dell'esercizio  successivo  deve  essere  autorizzata   dal
          Ministero,  e,  per  la  parte  di  competenza, dal comando
          generale dell'Arma  dei  carabinieri,  i  quali,  altresi',
          comunicano   le  autorizzazioni  concesse  alla  ragioneria
          centrale ed alla Corte dei conti".