Art. 14. 
(Stato di previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
             dell'artigianato e disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1994, in conformita'  dell'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 13). 
   2. Gli  importi  dei  versamenti  effettuati  con  imputazione  al
capitolo  4721  dello   stato   di   previsione   dell'entrata   sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti del Ministro del tesoro, al  capitolo  7551  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato. 
   3.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in
conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito
agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo
7541 dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1994. 
   4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo  1990,  n.
46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del  bilancio  e
allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato per l'anno 1994. 
   5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del  Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata in  relazione  alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992;  n.
166. 
   6.  Il   Ministro   del   tesoro,   su   proposta   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  nello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato per l'anno finanziario  1994  delle  somme  affluite
all'entrata del bilancio dello Stato  in  relazione  all'articolo  2,
comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421,  nonche'  all'articolo
9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 
 
           Note all'art. 14:
             -  Il  testo  dell'art. 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.
          902,  concernente  "Disciplina  del  credito  agevolato  al
          settore industriale", e' il seguente:
             "Art.  1  (Costituzione del fondo e sua destinazione). -
          E' costituito il fondo nazionale per il  credito  agevolato
          al  settore  industriale  con  una dotazione complessiva di
          lire  3.200  miliardi  da  destinare  alla  concessione  di
          contributi  in  conto interessi sui finanziamenti accordati
          ai sensi del presente decreto.
             Al fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le
          somme disponibili, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sulle  autorizzazioni di spesa disposte
          con   precedenti   provvedimenti   legislativi   ai    fini
          dell'applicazione  della  legge  30 luglio 1959, n.  623, e
          successive modificazioni e integrazioni. La  disponibilita'
          delle  somme  da  trasferire  e' determinata al netto degli
          impegni sui finanziamenti per i quali  sia  stata  espressa
          proposta  favorevole  dal  comitato di cui all'art. 5 della
          legge 30 luglio 1959, n. 623.
             Le disponibilita' del fondo sono destinate nella  misura
          del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'art. 1
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
          n.  1523,  e  sono iscritte nello stato di previsione della
          spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art.
          25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente
          al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo  le  modalita'
          di  cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica
          l'art. 28 del testo anzidetto.
             Le  disponibilita'  del  fondo  destinate  al   restante
          territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono
          assegnate  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini  e  con
          le  modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso
          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio
          ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
          I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione
          della  spesa  del Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  affluiscono  ad   apposita   contabilita'
          speciale  istituita  presso  la tesoreria provinciale dello
          Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585  del  regolamento  di
          contabilita'  dello  Stato  e  art. 1223, lettera b), delle
          istruzioni generali sui  servizi  del  Tesoro.  I  relativi
          ordini  di  pagamento  sono emessi a firma del Ministro per
          l'industria, il commercio  e  l'artigianato  o  di  un  suo
          delegato.   Entro  il  mese  di  maggio  di  ogni  anno  il
          rendiconto  della  gestione  dell'anno   precedente   viene
          trasmesso  alla  ragioneria  centrale  presso  il Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   che,
          verificata  la legalita' della spesa e la regolarita' della
          documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame
          e la dichiarazione di regolarita'".
             - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n.  46,
          concernente  "Norme per la sicurezza degli impianti", e' il
          seguente:
             "Art.  8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica).  -  1.    Il  3  per  cento del contributo dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca di cui all'art. 3, terzo comma,  del  decreto-legge
          30  giugno  1982,  n.  390,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  12  agosto  1982,  n.   597,   e'   destinato
          all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui all'art. 7
          della presente legge svolta dall'UNI e dal CEI.
             2.  La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti".
             -  La legge 17 febbraio 1992, n. 166, reca: "Istituzione
          e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi
          per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore
          ed ai natanti  soggetti  alla  disciplina  della  legge  24
          dicembre  1969,  n.  990, derivanti dalla circolazione, dal
          furto e dall'incendio degli stessi".
             -  La  legge   28   dicembre   1991,   n.   421,   reca:
          "Rifinanziamento  di  interventi  in  campo  economico". Si
          trascrive il testo del relativo art. 2, comma 3: "Le  somme
          impegnate  per  la concessione dei contributi alle societa'
          consortili   che    realizzano    mercati    agroalimentari
          all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n.  41, e
          successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate
          per  le  stesse  finalita'  allo  stato di previsione della
          spesa  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato".
             -  Il  comma 5 dell'art. 9 della legge n. 10/1991 (Norme
          per l'attuazione del piano energetico nazionale in  materia
          di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
          sviluppo  delle  fonti rinnovabili di energia) prevede che:
          "I fondi assegnati alle singole  regioni  e  alle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano sono improrogabilmente
          impegnati  mediante  appositi  atti  di   concessione   dei
          contributi  entro  centoventi giorni dalla ripartizione dei
          fondi. I fondi  residui,  per  i  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito
          la documentazione relativa agli atti  di  impegno  entro  i
          trenta  giorni  successivi,  vengono destinati dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   con
          proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e
          dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano sulla base
          delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai
          sensi del comma 4".