Art. 14. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1994. 4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992; n. 166. 6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, concernente "Disciplina del credito agevolato al settore industriale", e' il seguente: "Art. 1 (Costituzione del fondo e sua destinazione). - E' costituito il fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale con una dotazione complessiva di lire 3.200 miliardi da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati ai sensi del presente decreto. Al fondo nazionale anzidetto sono altresi' attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. La disponibilita' delle somme da trasferire e' determinata al netto degli impegni sui finanziamenti per i quali sia stata espressa proposta favorevole dal comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623. Le disponibilita' del fondo sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi del successivo art. 25 e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno, relativamente al quinquennio 1976-80, per i fini e secondo le modalita' di cui al presente decreto. Per le assegnazioni si applica l'art. 28 del testo anzidetto. Le disponibilita' del fondo destinate al restante territorio nazionale nella misura pari al 35 per cento sono assegnate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'utilizzazione secondo i fini e con le modalita' di cui al presente decreto. A tal fine presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzata una gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e art. 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato. Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarita'". - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente "Norme per la sicurezza degli impianti", e' il seguente: "Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti". - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, reca: "Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi". - La legge 28 dicembre 1991, n. 421, reca: "Rifinanziamento di interventi in campo economico". Si trascrive il testo del relativo art. 2, comma 3: "Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 10/1991 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) prevede che: "I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4".