Art. 17. 
(Stato di previsione  del  Ministero  della  sanita'  e  disposizioni
                             relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1994, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). 
   2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello  stato  di  previsione
del Ministero della sanita'  si  applicano,  per  l'anno  finanziario
1994, le disposizioni contenute nel secondo  comma  dell'articolo  36
del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   e   successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 
   3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per  l'anno
finanziario 1994, con propri decreti, le entrate di cui  all'articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre  1990,  n.  407,  ai  competenti
capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  della  sanita',
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di controllo,
di programmazione, di informazione  e  di  educazione  sanitaria  del
Ministero stesso e degli istituti medesimi. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, alla riassegnazione ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero della sanita' per  l'anno  finanziario  1994
delle somme versate in  entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli
ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della  Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 
   5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita',
e' autorizzato a ripartire, con  propri  decreti,  tra  gli  appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di  previsione  del
Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1994, lo stanziamento
iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  della  sanita',  in  relazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. 
   6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30  giugno
1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanita', a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 
421. 
 
          Note all'art. 17:
             -  Per  il testo dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923,
          n. 2440, si veda in nota all'art. 5.
             - Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre  1990,
          n.  407,  recante  "Disposizioni  diverse  per l'attuazione
          della  manovra  di  finanza  pubblica  1991-1993",  e'   il
          seguente:  "12.  Con decreto del Ministro della sanita', da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti spettanti al Ministero della sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico delle  operazioni  di  riferimento;  le  relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione, di informazione e di  educazione  sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti".
             In   attuazione   di   quanto   previsto    nel    comma
          soprariportato  e'  stato emanato il D.M. 14 febbraio 1991,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          63 del 15 marzo 1991.
             -  Il  comma  2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 502/1992, sul
          riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,   come
          sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517,
          cosi' recita:
             "2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
               a)  attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
               1) Istituto superiore di sanita' per le  tematiche  di
          sua competenza;
               2)   Istituto   superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
               3) istituti di ricovero e cura di diritto  pubblico  e
          privato  il  cui  carattere  scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
               4)  istituti  zooprofilattici  sperimentali   per   le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
               b) iniziative previste da leggi nazionali o del  Piano
          sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie;
               c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
          aziende ospedaliere, tramite le regioni,  delle  spese  per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
             A decorrere dal 1 gennaio  1995,  la  quota  di  cui  al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni".
            -  La  legge  23  ottobre  1992, n. 421, reca: "Delega al
          Governo  per  la  razionalizzazione  e'   revisione   delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza e di  finanza  territoriale".  Si  trascrive  il
          testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h):
             "1.  Ai  fini  della  ottimale e razionale utilizzazione
          delle risorse destinate al  Servizio  sanitario  nazionale,
          del  perseguimento della migliore efficienza del medesimo a
          garanzia del  cittadino,  di  equita'  distributiva  e  del
          contenimento   della   spesa   sanitaria,  con  riferimento
          all'art. 32  della  Costituzione,  assicurando  a  tutti  i
          cittadini  il  libero  accesso alle cure e la gratuita' del
          servizio nei limiti e  secondo  i  criteri  previsti  dalla
          normativa  vigente in materia, il Governo della Repubblica,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti  legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
              a)-g) (Omissis).
               h) emanate per rendere piene ed effettive le  funzioni
          che   vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle  province
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e di coordinamento, nonche' tutte  le  funzioni  attribuite
          dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.  Le stesse
          norme  debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per   la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) nonche' degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
          istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare
          oneri a carico dello Stato".