Art. 2. 
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e
                       disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno e il  pagamento  delle  spese  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti,  per
l'anno  finanziario  1994,  in  conformita'  dell'annesso  stato   di
previsione (Tabella n. 1/A). 
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, alla ripartizione delle  somme  iscritte  al  capitolo  1272
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'anno finanziario 1994. 
   3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza,
di cassa  e  in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, ai
fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. 
   4.  Le  somme  dovute  dagli  istituti   di   credito   ai   sensi
dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate  aU'
capitolo 3689 dello  stato  di  previsione  dell'entrata  per  essere
correlativamente iscritte, in termini  di  competenza  e  cassa,  con
decreti del Ministro del tesoro, al  capitolo  7422  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
   5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, in termini di competenza, di cassa e in  conto  residui,  le
variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo  127  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. 
   6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti sui tondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni  compensative
di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai  fini
dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396. 
   7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire,  con  propri
decreti, tra le Amministrazioni interessate,  le  somme  iscritte  al
capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del  Consigl
io dei ministri. 
   8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19  della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602  e  7615  dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei  ministri  per
l'anno finanziario 1994, possono essere ripartite - in  relazione  al
tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro per il coordinamento della  protezione  civile,
tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato
di previsione. 
   9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei  provvedimenti
concernenti  il  riordino  delle  funzioni  in  materia  di  turismo,
spettacolo e sport. 
   10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con  propri
decreti, il fondo iscritto al capitolo 6465 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
1994.