Art. 20. (Stato di previsione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1994, e' comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.