Art. 20. 
(Stato di previsione del Ministero della universita' e della  ricerca
         scientifica e tecnologica e disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per l'anno finanziario 1994, in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 20). 
   2. L'assegnazione autorizzata a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno  finanziario  1994,  e'  comprensiva,  nel
limite di lire 300 miliardi, delle somme per il  finanziamento  degli
oneri  destinati  alla  realizzazione  dei   programmi   finalizzati,
approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE), nonche' della somma di  lire  un  miliardo  per  le
iniziative  di  ricerca  scientifica  nel  settore  della   luce   di
sincrotrone approvate dallo stesso CIPE  e  della  somma  di  lire  7
miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste. 
   3. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica cura che la realizzazione dei programmi  finalizzati  sia
conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro  il  31
agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato  dei  programmi.
Per lo svolgimento di  tali  attribuzioni  si  avvale  dell'opera  di
apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con
decreto del Ministro stesso, sentite le  amministrazioni  interessate
alla realizzazione dei programmi.