Art. 21. 
(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
                e forestali e disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per  l'anno
finanziario 1994, in conformita'  dell'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 21). 
   2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il  bilancio
della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per
l'anno  finanziario  1994,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai  termini
dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n.  1).
Ai fini della gestione predetta restano  confermate  le  norme  dello
statuto-regolamento approvato con regio decreto 5  ottobre  1933,  n.
1577. 
   3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, nell'anno finanziario  1994,  le  eventuali  variazioni,  in
termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione  dell'ex
Azienda di Stato per  le  foreste  demaniali  comunque  connesse  con
l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e successive modificazioni,  nonche'  con  l'attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.382. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa  occorrenti  per  l'attuazione  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491,  concernente  riordinamento  delle  competenze
regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 
   5.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41, recante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima, il Ministro del tesoro, e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi  tra  i
vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale  della
pesca marittima.