Art. 24. 
                       (Disposizioni diverse). 
 
   1. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli  dei  singoli  stati  di
previsione per i quali il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti,  variazioni  tra  loro  compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli  indicati  nella
tabella A allegata alla presente legge. 
   2. Per l'anno finanziario 1994, per i raggruppamenti dei  capitoli
dei singoli  stati  di  previsione  della  spesa  secondo  il  codice
economico indicati nella tabella B allegata alla presente  legge,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni   tra   loro   compensative,    anche    tra    Ministeri,
rispettivamente per competenza e cassa. 
   3. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli del conto  capitale  dei
singoli stati di previsione per i quali si applicano le  disposizioni
contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge
5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  sono  quelli
indicati nella tabella allegata alla presente legge. 
   4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario
1993, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli  stati
di previsione dei vari Ministeri  per  l'anno  finanziario  1994,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con  propri  decreti
da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli. 
   5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli  allievi
del  Corpo  della  guardia  di  finanza,   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le
integrazioni di vitto e di generi di  conforto  per  i  militari  dei
Corpi medesimi nonche' per il personale della  Polizia  di  Stato  in
speciali  condizioni  di  servizio,  sono   stabilite,   per   l'anno
finanziario 1994, in conformita' delle tabelle annesse allo stato  di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno  (Elenco  n.
3). 
   6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo  3,  primo
comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del  31  marzo  1979,
concernente   la   costituzione   dell'ufficio   stralcio    previsto
dall'articolo 119 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, non  si  applica  il  limite  di  somma  di  cui
all'articolo 56 del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e
successive modificazioni. 
   7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con  propri
decreti, in termini  di  residui,  di  competenza  e  di  cassa,  dal
capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno finanziario 1994 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione
del Ministero del bilancio e della programmazione  economica  per  il
medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri  interessati,  le
quote  da  attribuire  alle  regioni  a  statuto  speciale  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
   8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  le   variazioni
compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 13 della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle   imprese
editrici e provvidenze per l'editoria. 
   9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei
singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della  spesa  dei
Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della  medesima
categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo'  essere  offerta  a
carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine. 
   10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  relazione  alla
ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla
soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione  di
nuovi prestiti destinati alla  estinzione  anticipata  di  quelli  in
essere.  Il  Ministro  del  tesoro  e',  altresi',   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende  autonome  le
variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. 
   11. Il Ministro del tesoro ha facolta' di  integrare,  con  propri
decreti, le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa  relative
all'attuazione  della  legge  16  maggio  1984,   n.   138,   nonche'
dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  limitatamente  ai
maggiori  residui  risultanti  alla  chiusura  dell'esercizio   1993,
rispetto a quelli  presuntivamente  iscritti  nel  bilancio  1994.  I
residui derivanti dall'applicazione della citata  legge  n.  138  del
1984 possono essere mantenuti in bilancio  fino  al  terzo  esercizio
successivo  a  quello  in  cui  e'   stato   iscritto   il   relativo
stanziamento. 
   12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche,
di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari  di
cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di  servizio,  di
prodotti informatici nonche' per la fornitura di  servizi  occorrenti
per il funzionamento degli  uffici  dell'Amministrazione  centrale  e
periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal  regio
decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme  di  applicazione  -
fatta eccezione per  il  Ministero  delle  finanze,  per  le  aziende
autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze  di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  per  l'Istituto
superiore di sanita', per l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
la sicurezza del lavoro, per  gli  organi  centrali  e  gli  istituti
centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni   culturali   e
ambientali, per il Servizio conservazione della natura del  Ministero
dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero  degli  affari
esteri, per gli uffici  provinciali  gia'  autorizzati  da  specifica
norma legislativa nonche', nei casi di urgenza, per la Presidenza del
Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359,  il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa  -  dai  capitoli,  anche  di  conto  capitale,
concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli  stati  di
previsione  delle  Amministrazioni   interessate,   allo   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,  rubrica  3  "Provveditorato
generale dello Stato" - le  somme  occorrenti  per  l'esecuzione  dei
programmi di acquisto comunicati dalle  Amministrazioni  medesime  al
Provveditorato generale dello  Stato  entro  il  mese  di  marzo,  in
relazione alle effettive necessita'. 
   13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  eventuali   variazioni   di   bilancio   connesse   con
l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2  marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1989, n. 155. 
   14. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio  1992,  n.212,
concernente  collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale   e
orientale, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare  con
propri decreti le variazioni di bilancio  in  termini  di  residui  e
cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
per settori e strumenti d'intervento. 
   15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri  interessati,
e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con
propri decreti, disponibilita'  esistenti  su  altri  capitoli  degli
stati di previsione delle  Amministrazioni  competenti  a  favore  di
appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati
dalla Comunita' europea. 
   16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione  dei  provvedimenti
relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione  periferica
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.