Art. 24. (Disposizioni diverse). 1. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Per l'anno finanziario 1994, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa. 3. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge. 4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1993, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli. 5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1994, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3). 6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine. 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. 11. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1993, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1994. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. 12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanita', per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa nonche', nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'. 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 14. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n.212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento. 15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilita' esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunita' europea. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.