Art. 25. 
                       (Bilancio pluriennale). 
 
   1. Resta approvato, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  4
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come  sostituito  dall'articolo  4
della legge 23 agosto 1988, n. 362,  il  bilancio  pluriennale  dello
Stato e delle aziende  autonome  per  il  triennio  1994-1996,  nelle
risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge. 
 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993 
 
                              SCALFARO 
 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          Nota all'art. 25:
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge 5 agosto 1978, n.
          468, concernente "Riforma di alcune norme  di  contabilita'
          generale   dello   Stato  in  materia  di  bilancio",  come
          sostituito dall'art. 4 della legge 23 agosto 1988, n.  362,
          e' il seguente:
             "Art.   4  (Bilancio  pluriennale).  -  1.  Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza  dal  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
          Ministro del bilancio e della programmazione economica,  in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento di programmazione economico-finanziaria, e  copre
          un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
          pluriennale espone separatamente:
               a) l'andamento delle entrate e  delle  spese  in  base
          alla   legislazione   vigente   (bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente);
               b) le previsioni sull'andamento delle entrate e  delle
          spese   tenendo   conto   degli  effetti  degli  interventi
          programmati     nel     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
             2.  Il  bilancio pluriennale e' redatto per categorie di
          entrata e categorie di spesa; nell'ambito di queste  ultime
          vengono  individuati  i  trasferimenti  correnti e di conto
          capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il
          bilancio  pluriennale   non   comporta   autorizzazione   a
          riscuotere   le   entrate   e  ad  eseguire  le  spese  ivi
          contemplate ed e' aggiornato annualmente.
             3. Nelle note preliminari che illustrano  le  previsioni
          complessive   del   bilancio   pluriennale,  devono  essere
          motivate le eventuali variazioni rispetto  alle  previsioni
          contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
          variazioni    derivanti    dagli    andamenti   tendenziali
          dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
          programmatici.
             4.  Il  bilancio  pluriennale  e' approvato con apposito
          articolo del disegno di  legge  di  bilancio.  La  versione
          prevista  alla  lettera a) del comma 1 e' integrata con gli
          effetti  della  legge  finanziaria  e   dei   provvedimenti
          collegati  alla  manovra  di finanza pubblica eventualmente
          gia' approvati".