Art. 3. 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  e   disposizioni
                             relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del tesoro, per l'anno  finanziario  1994,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire,  con  propri
decreti, fra gli stati  di  previsione  delle  varie  Amministrazioni
statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai  capitoli  6682,
6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864,  6868,  6869,  6872,  6877,
8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del  Ministero  del
tesoro per l'anno  finanziario  1994.  Il  Ministro  del  tesoro  e',
altresi', autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  ai  bilanci
delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni  di
cui al presente comma. 
   3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro  degli  affari
esteri,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri   decreti,   al
trasferimento, ad appositi  capitoli,  anche  di  nuova  istituzione,
degli stati di  previsione  dei  Ministeri  interessati,  per  l'anno
finanziario 1994,  degli  stanziamenti  iscritti,  per  competenza  e
cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del  Ministero  del
tesoro. 
   4. Il Ministro del tesoro, sentiti  i  Ministri  dei  trasporti  e
della navigazione e della difesa, e' autorizzato  a  provvedere,  con
propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per  l'anno  finanziario  1994,  dello  stanziamento  iscritto,   per
competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro,   in   relazione   all'effettivo   fabbisogno
dipendente dal trasferimento  dal  predetto  Ministero  della  difesa
all'Azienda autonoma di assistenza al  volo  per  il  traffico  aereo
generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 
   5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia  e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e'  stabilita  in  lire
174.200 miliardi. 
   6. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale  per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per  la  garanzia
di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo  17,  lettera
a), della legge 24 maggio  1977,  n.  227,  e'  fissato,  per  l'anno
finanziario 1994, in lire 18.000 miliardi. 
   7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE  per  la
garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo
17, lettera b),  della  citata  legge  24  maggio  1977,  n.  227,  e
successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1994, in
lire 12.000 miliardi. 
   8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per  l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative, del  Parlamento  europeo  e
per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e
cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del  Ministero  del
tesoro per  l'anno  finanziario  1994  a  capitoli,  anche  di  nuova
istituzione, degli stati di previsione  del  medesimo  Ministero  del
tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia  e  giustizia,  degli
affari  esteri  e  dell'interno  per  lo  stesso  anno   finanziario,
concernenti competenze ai componenti i  seggi  elettorali,  nomine  e
notifiche   dei   presidenti   di   seggio,   compensi   per   lavoro
straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione,  missioni,
premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte
e trasporto delle Forze di polizia,  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio  agli  elettori,  spese  di  ufficio,  spese  telegrafiche  e
telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede,  manutenzione  ed
acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico  ed  altre
esigenze derivanti dall'effettuazione  delle  predette  consultazioni
elettorali. 
   9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, al trasferimento, agli  appositi  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994,  dei
fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e  9540  del
medesimo stato di previsione per gli oneri relativi  alle  operazioni
di ricorso al mercato. 
   10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti, i fondi iscritti  al  predetto  capitolo  6805  ai  capitoli
concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro,
in relazione al maggior onere.  derivante  dalla  determinazione  del
tasso di interesse dei predetti certificati speciali di  credito  del
tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di  bilancio  in  relazione  al
maggior onere  derivante  dalla  determinazione  degli  interessi  da
pagare su certificati di credito del tesoro  denominati  in  European
Currency Units (ECU). 
   11. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e  9  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire
2.780 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi. 
   12. Per gli effetti di cui all'articolo 7  della  legge  5  agosto
1978, n.468, sono considerate spese obbligatorie  e  d'ordine  quelle
descritte nell'elenco n. 1, annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro. 
   13. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate  per
le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto  18  novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate
aperture di credito a favore dei  funzionari  delegati,  sono  quelli
indicati nell'elenco n. 2,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro. 
   14. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali
e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare
in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma,
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,   sono   quelli   descritti,
rispettivamente, negli elenchi nn. 3  e  4,  annessi  allo  stato  di
previsione del Ministero del tesoro. 
   15. Le spese per le quali puo' esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  sono  indicate
nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero  del
tesoro. 
   16. Gli importi di compensazione monetaria riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata  1472  sono
correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo  5924
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1994, sul conto di tesoreria denominato:  "Ministero  del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 
   17. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei  mesi  di
novembre e dicembre 1993 sono riferiti alla competenza dell'anno 1994
ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924. 
   18. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su  proposta
del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato ad effettuare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di
bilancio in termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  per  la
ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto  al
capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno finanziario 1994. 
   19. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6868,  6869,  6872,  6878,
8908 e 9012 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per
l'anno finanziario 1994, non utilizzate  al  termine  dell'esercizio,
sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate
nell'esercizio successivo. 
   20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con  propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926,
6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro. 
   21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento  del  capitolo  6878
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica,
su proposta formulata dal Ministro del  tesoro  di  concerto  con  il
Ministro del bilancio e della programmazione  economica,  sulla  base
delle  esigenze  segnalate  dalle  Amministrazioni  interessate.   Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
   22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con  propri
decreti alla riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 delle
somme affluite all'entrata per  essere  destinate  ad  alimentare  il
fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, alla ripartizione  del  predetto  fondo  in  attuazione  del
medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.