Art. 4. 
(Stato di previsione  del  Ministero  delle  finanze  e  disposizioni
                             relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1994, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
   2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959,  n.  189,
il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della  guardia  di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1994, e' stabilito in 210. 
   3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135  dello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze non  impegnate  alla  chiusura
dell'esercizio possono esserlo  in  quello  successivo.  Ai  predetti
capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1994,  le  disposizioni
contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 
2440, introdotto dall'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. 
   4. Ai fini  della  ripartizione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di  cassa,
al trasferimento di fondi dal predetto capitolo  ad  altri  capitoli,
anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. 
   5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi  prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della  legge
1 dicembre 1986, n. 831, sono per  l'anno  finanziario  1994,  quelli
descritti ell'elenco n.  1  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle finanze. 
   6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, nell'anno  finanziario  1994,  le  variazioni  connesse  con
l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2  agosto
1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge  19  aprile
1990, n. 85. 
   7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con  propri
decreti, in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  dallo  stato  di
previsione del Ministero  del  Tesoro  -  rubrica  3  "Provveditorato
generale dello Stato" - allo stato di previsione del Ministero  delle
finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e  servizi  per
l'Amministrazione finanziaria, da parte della  Sezione  staccata  del
Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge
29 ottobre 1991, n. 358. 
   8. Per l'anno 1994, fino al completamento della trasformazione  in
societa' per azioni,  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere  allo
smaltimento dei generi  dei  monopoli  medesimi  secondo  le  tariffe
vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese, ai termini del  regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n.  2258,  convertito  dalla  legge  6
dicembre 1928, n. 3474, in  conformita'  degli  stati  di  previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). 
 
          Nota all'art. 4:
             - Si trascrive il testo del secondo comma  dell'art.  11
          della   legge   23   aprile   1959,   n.  189,  concernente
          "Ordinamento del  Corpo  della  Guardia  di  finanza":  "Il
          numero  degli  ufficiali  di  complemento che e' consentito
          mantenere   in   servizio   di   prima  nomina  e'  fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio".
             - Il testo dell'art. 61- bis del R.D. 18 novembre  1923,
          n.      2440,      concernente:     "Nuove     disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato", aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 30
          giugno 1972, n. 627, e' il seguente:
             "Art.  61-  bis.  -   Gli   ordini   di   accreditamento
          riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
          competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
          parte  inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,   possono
          essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
          all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
          delegato.
             La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma  non si
          applica agli ordini di accreditamento  emessi  sui  residui
          che,  ai  sensi dell'art.   36, secondo comma, del presente
          decreto,   devono   essere    eliminati    alla    chiusura
          dell'esercizio".
             -  Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre
          1986,  n.     831,   concernente   "Disposizioni   per   la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del  Corpo  della guardia di finanza", e' il seguente:  "4.
          Nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  finanze,
          rubrica  6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un
          capitolo con un fondo a  disposizione  per  sopperire  alle
          eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione
          medesimo  indicati  in  apposita  tabella da approvarsi con
          legge di bilancio".
             - Il testo dell'art. 14 della legge 2  agosto  1982,  n.
          528,  concernente "Ordinamento del gioco del lotto e misure
          per il personale del lotto", come  modificato  dall'art.  9
          della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' il seguente:
             "Art.  14.  - Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma
          dei monopoli di Stato e'  istituita,  sia  all'entrata  che
          alla  spesa,  una  nuova  rubrica  denominata 'Servizio del
          gioco del lotto', con opportuna ripartizione in capitoli.
             All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro  dello
          Stato,  da  classificarsi  spese  obbligatorie, a titolo di
          "assegnazione per la gestione del servizio  del  gioco  del
          lotto",  ivi  comprese  le  assegnazioni straordinarie rese
          eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente
          elevate,  da  provvedersi  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro.
             Alla  spesa  sono  imputati  il  compenso percentuale ai
          raccoglitori, il compenso  per  il  locale,  la  fornitura,
          l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema
          automatizzato,  per  la  trasmissione dei dati e per quanto
          altro occorre per il  completo  esercizio  del  gioco,  ivi
          compreso   il  rimborso  all'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli   di   Stato   delle   spese    direttamente    ed
          indirettamente  imputabili  alla  gestione  del  lotto,  da
          determinarsi  con  decreto  del  Ministro delle finanze, di
          concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento  delle
          vincite  ed  ogni altro pagamento previsto per legge, ed il
          versamento al bilancio dello Stato,  in  apposito  capitolo
          dello  stato  di  previsione  dell'entrata, della eventuale
          differenza a saldo di fine esercizio a titolo  di  provento
          del servizio.
             Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un
          conto  corrente  infruttifero intestato all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di  Stato  denominato  'Servizio  del
          gioco  del  lotto' per ricevere in accredito tutte le somme
          riscosse in relazione alla rubrica di entrata  di  bilancio
          di  cui  al  comma  precedente e in addebito tutte le somme
          pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.
             La tesoreria centrale dello Stato, al principio di  ogni
          esercizio  finanziario,  e' autorizzata a concedere, per il
          finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura
          di credito sul conto corrente di cui al  comma  precedente,
          fino   alla   concorrenza   di   un  quarto  dell'ammontare
          complessivo delle somme stanziate  nei  capitoli  di  spesa
          della    rubrica    gioco    del    lotto    del   bilancio
          dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per  l'esercizio
          stesso.  In  caso  di necessita' urgente tale limite potra'
          essere superato  previa  autorizzazione  del  Ministro  del
          tesoro.
             Entro  il  31  marzo  di  ciascun anno l'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  redige  una   relazione
          amministrativo-contabile  sul  servizio del gioco del lotto
          relativa   all'anno   precedente   e   la   trasmette   per
          l'approvazione al Ministro delle finanze".
             -   La   legge   n.   358/1991   reca   norme   per   la
          ristrutturazione del Ministero delle finanze. Si  trascrive
          il testo del relativo art. 9:
             "Art.  9  (Autonomia  funzionale  e di gestione). - 1. I
          regolamenti   previsti   dall'art.   12    contengono    le
          disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed
          ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale.
             2. Presso l'ufficio del segretario generale e' istituita
          una  sezione  staccata  del  Provveditorato  generale dello
          Stato  la  quale  esercita,  per  tutta   l'Amministrazione
          finanziaria,  compreso  il  dipartimento  delle  dogane  ed
          imposte indirette, le competenze gia' previste dall'art. 3,
          comma 1, lettera b), numero  3),  della  legge  10  ottobre
          1989, n. 349. E' soppresso l'ufficio speciale di ragioneria
          istituito  con  la  citata  legge  n.  349 del 1989, le cui
          funzioni sono svolte dalla Ragioneria  centrale  presso  il
          Ministero  delle  finanze;  restano fermi gli aumenti delle
          dotazioni organiche previsti dalla legge stessa.
             3. Alle spese neccessarie per la provvista  dei  beni  e
          servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede
          il   funzionario   preposto   alla   sezione  staccata  del
          Provveditorato generale dello Stato,  utilizzando  appositi
          stanziamenti  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa  eccedenti  i
          limiti  di  valore  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,  sono
          assunti  dal  segretario  generale o, per sua delega, da un
          dirigente generale preposto ad uno  degli  uffici  centrali
          posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli
          impegni   di   spesa  eccedenti  anche  i  limiti  previsti
          dall'art.  7  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro.
             4.  I  regolamenti di cui all'art. 12 prevedono altresi'
          le  modalita'  con  le  quali  il  Ministro  delle  finanze
          predispone   ed   attua   un  programma  straordinario  per
          l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire  a  sedi
          degli  uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione
          l'ammodernamento degli  edifici  esistenti,  per  la  spesa
          complessiva  di  300 miliardi di lire per gli anni dal 1991
          al 1996. L'onere per ciascuno degli anni  1991  e  1992  e'
          determinato in 50 miliardi di lire.
             5.  Alla  realizzazione  delle  strutture  edilizie  per
          uffici,  di  cui  al  comma  4,  puo'  provvedersi  con  le
          procedure  e  le modalita' previste dall'art. 8 della legge
          24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni".
             - Il  R.D.L.  8  dicembre  1927,  n.  2258,  reca  norme
          concernenti  l'"Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
          Stato".