Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative). 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1994, e' stabilito in 210. 3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. 4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. 5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, sono per l'anno finanziario 1994, quelli descritti ell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del Tesoro - rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 8. Per l'anno 1994, fino al completamento della trasformazione in societa' per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza": "Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio". - Il testo dell'art. 61- bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, e' il seguente: "Art. 61- bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio". - Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, concernente "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza", e' il seguente: "4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio". - Il testo dell'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto", come modificato dall'art. 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' il seguente: "Art. 14. - Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio del gioco del lotto', con opportuna ripartizione in capitoli. All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di "assegnazione per la gestione del servizio del gioco del lotto", ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro. Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio. Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Servizio del gioco del lotto' per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa. La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze". - La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze. Si trascrive il testo del relativo art. 9: "Art. 9 (Autonomia funzionale e di gestione). - 1. I regolamenti previsti dall'art. 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale. 2. Presso l'ufficio del segretario generale e' istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze gia' previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. E' soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa. 3. Alle spese neccessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle dipendenze dello stesso segretario generale; gli impegni di spesa eccedenti anche i limiti previsti dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro. 4. I regolamenti di cui all'art. 12 prevedono altresi' le modalita' con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione l'ammodernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e' determinato in 50 miliardi di lire. 5. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma 4, puo' provvedersi con le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni". - Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, reca norme concernenti l'"Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".