Art. 5. 
(Stato  di  previsione   del   Ministero   del   bilancio   e   della
         programmazione economica e disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del bilancio e della programmazione economica,  per  l'anno
finanziario 1994, in conformita'  dell'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
   2. Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare,  su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche'  le  eventuali
successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza  e
dl cassa sul capitolo 7510 dello stato di  previsione  del  Ministero
del bilancio e della programmazione economica, per  il  finanziamento
dei progetti immediatamente eseguibili per  interventi  di  rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria. 
   3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  ai   fini   della
integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16
maggio 1970, n.  281,  mediante  l'utilizzazione  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo  individuate
con le modalita' di cui all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  14
giugno 1990, n. 158. 
   4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di  residui,
di competenza e di cassa, conseguenti  alla  ripartizione  del  fondo
iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica   in   relazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 
 
           Note all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 9 della legge 16  maggio  1970,  n.
          281, concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione
          delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente:
             "Art.  9  (Fondo  per  il  finanziamento  dei  programmi
          regionali di sviluppo). - Nello stato di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  del  bilancio e della programmazione
          economica e' istituito un fondo per  il  finanziamento  dei
          programmi  regionali  di  sviluppo,  il  cui  ammontare  e'
          determinato   per   ogni   quinquennio   dalla   legge   di
          approvazione  del  programma  economico  nazionale e per la
          quota annuale dalla legge di bilancio.
             Tale  fondo  e'  assegnato  alle  regioni   secondo   le
          indicazioni  del  programma  economico nazionale sulla base
          dei  criteri  che  saranno  annualmente   determinati   dal
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          e con particolare riguardo alle esigenze  di  sviluppo  del
          Mezzogiorno".
             -  Il  testo dell'art. 3, comma 2, della legge 14 giugno
          1990, n.  158, concernente "Norme di delega in  materia  di
          autonomia  impositiva  delle  regioni  e altre disposizioni
          concernenti  i  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le
          regioni",  e'  il  seguente:  "2. Alla individuazione delle
          leggi di settore i cui stanziamenti  devono  costituire  la
          quota  variabile  di  cui al comma 1, lettera b), provvede,
          sentita la Conferenza,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          i Ministri del tesoro e  per  gli  affari  regionali  ed  i
          problemi  istituzionali.  Dalla  quota  variabile di cui al
          comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per
          gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici  locali
          di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151".
             -  Il  testo  dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n.
          2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione  del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", come
          modificato  dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407,
          dell'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n.  468,  dall'art.
          39  della  legge  7  agosto 1982, n. 526, e dell'art. 6 del
          D.L. 2 marzo 1989, n. 65,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 1989, n. 155:
             "Art.  36.  -  I residui delle spese correnti non pagati
          entro il secondo esercizio successivo a quello  in  cui  e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti agli  effetti  amministrativi;  quelli  concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo  a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio  con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
            Le somme  stanziate  per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo  che  non  si
          tratti  di  stanziamenti  iscritti in forza di disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso,  il periodo di
          conservazione e' protratto di un  anno.  Per  le  spese  in
          annualita'    il    periodo    di   conservazione   decorre
          dall'esercizio  successivo  a  quello  di   iscrizione   in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
             I  residui  delle  spese in conto capitale, derivanti da
          importi che lo Stato abbia assunto obbligo  di  pagare  per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture eseguiti, non pagati entro  il  quinto  esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,   si   intendono   perenti    agli    effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli
          esercizi successivi.
             Le  somme  stanziate  per  spese in conto capitale negli
          esercizi 1979 e precedenti, che al  31  dicembre  1982  non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie di bilancio da accertare  in  sede  di  rendiconto
          dell'esercizio 1982.
             I  conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri, al 31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta  indicazione  dei  residui di cui al secondo comma
          del presente articolo, sono allegati oltre che al rediconto
          generale anche al bilancio di previsione.
             Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello  della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa".
             La  legge 2 maggio 1990, n. 102, reca: "Disposizioni per
          la ricostruzione e la rinascita della  Valtellina  e  delle
          adiacenti  zone  delle province di Bergamo, Brescia e Como,
          nonche'  della   provincia   di   Novara,   colpite   dalle
          eccezionali  avversita'  atmosferiche dei mesi di luglio ed
          agosto 1987". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
             "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per  la  difesa
          del  suolo  e  per  la  ricostruzione  e lo sviluppo di cui
          rispettivamente agli articoli 3  e  5  nonche'  il  riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
             2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli  enti   locali
          interessati:
               a)   individua  e  propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito di interventi urgenti di cui  alla  lettera  c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
               b)   formula   proposte   all'autorita'   di    bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
               c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
             3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico
          del  bacino  del  Po  di  cui  all'art. 3 e il piano di cui
          all'art. 5 possono essere sottoposti a  revisione  annuale,
          secondo   le   procedure   stabilite   in   sede  di  prima
          approvazione".