Art. 6. 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e   giustizia   e
                       disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero di grazia e giustizia,  per  l'anno  finanziario  1994,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
   2. Le entrate e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario 1994,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati  di
previsione annessi a quello  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia
(Appendice n. 1). 
   3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di
cui all'articolo 171 dello stato  di  previsione  della  spesa  degli
Archivi  notarili.  I  prelevamenti  dal  detto  fondo   nonche'   le
iscrizioni ai  competenti  articoli  delle  somme  prelevate  saranno
disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro
di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai
capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994, delle  somme  versate
dal Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  all'entrata  del
bilancio dello Stato.