Art. 7. 
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni
                             relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  1994,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 
   2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa. il  bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno  finanziario
1994, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1). 
   3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1977, il  Ministro
del tesoro e' autorizzato a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per  l'anno  finanziario
1994 per essere utilizzate per gli scopi  per  cui  tali  somme  sono
state versate. 
   4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del
suddetto bilancio per l'anno finanziario 1994. 
   5. Il Ministro del tesoro  puo'  autorizzare  l'impegno  a  carico
degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte
nel capitolo 4620 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli
affari esteri. 
   6. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad  effettuare,
previe intese con il  Ministero  del  tesoro,  operazioni  in  valuta
estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei  conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo  controvalore  in
lire  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del  Ministero
degli  affari  esteri,  ai  capitoli  1572,   7501,   8001   e   1573
limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali,
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  medesimo   per   l'anno
finanziario 1994. 
 
          Note all'art. 7:
             -  La direttiva CEE n. 77/486, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L  199  del  6  agosto
          1977,  reca  norme concernenti la formazione scolastica dei
          figli dei lavoratori migranti.
             - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.
          15,  concernente  "Disciplina  delle  spese  da effettuarsi
          all'estero  dal  Ministero  degli  affari  esteri",  e'  il
          seguente:
             "Art.  5.  - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro.
             A  detti  conti  affluiscono  le  entrate  consolari, le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche',  su
          indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
          Stato realizzate all'estero.
             Per la gestione di  detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
             Le  ricevute  dei  versamenti  ai  conti correnti valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che hanno  effettuato  detti  versamenti,
          quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
          rispettive contabilita'.
             I conti correnti valuta Tesoro  sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del Tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
             La  direzione  generale  del  tesoro - portafoglio dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato".