Art. 8. 
(Stato  di  previsione  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  e
                       disposizioni relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 
   2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi  e  alle
supplenze annuali nelle scuole  materne,  elementari,  secondarie  ed
artistiche, nelle istituzioni  educative,  negli  istituti  e  scuole
speciali  statali,  puo'  essere   autorizzato   esclusivamente   con
imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato  di
previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  per   l'anno
finanziario 1994. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze
su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 
   3. Per l'anno finanziario 1994 le aperture di credito disposte sui
capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione  del  Ministero  della
pubblica istruzione per l'anno medesimo possono  essere  concesse  in
deroga ai limiti stabiliti dall'articolo  56  del  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.