Art. 9. 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                             relative). 
 
   1. Sono autorizzati l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1994,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
   2. Sono autorizzati l'accertamento e la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
1994, in conformita' degli stati di previsione annessi a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
   3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi  prelevamenti
dal fondo a  disposizione  di  cui  all'articolo  1  della  legge  12
dicembre 1969, n. 1001, sono, per  l'anno  finanziario  1944,  quelli
descritti nell'elenco n. 1, annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al
capitolo 7601 dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno
per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal CONI al capitolo
3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo. 
   5. Per gli effetti di cui all'articolo  7  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, sono considerate  spese  obbligatorie  e  d'ordine  del
bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte  nell'elenco  n.
1, annesso al bilancio predetto. 
   6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro  dell'interno,
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza  e  di  cassa,  negli  stati  di
previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto  per
l'anno finanziario 1994, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto
corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto  Fondo,  per
far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli  55
e 69 della legge 20 maggio 1985, n 222. 
 
          Note all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969,  n.
          1001,  concernente  "Istituzione  nello stato di previsione
          della spesa del Ministero dell'interno di un  capitolo  con
          un  fondo  a  disposizione  per  sopperire  alle  eventuali
          deficienze di alcuni capitoli relativi  all'Amministrazione
          della pubblica sicurezza", e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio.
             I   prelevamenti   di   somme  da  tale  fondo,  con  la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con  decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
          Corte dei conti.
             Per l'anno finanziario 1969 la dotazione  del  fondo  e'
          fissata  in  milioni  1.500  e viene costituita mediante le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
             Capitolo 1446
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 400.000.000
          " 1452
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     " 300.000.000
          " 1459
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     " 500.000.000
          " 1469
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     " 300.000.000
             I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati
          nell'annessa tabella".
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge 5 agosto 1978, n.
          468, concernente "Riforma di alcune norme  di  contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio",  e'  il
          seguente:
             "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).   - Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui dotazioni sono annualmente  determinate,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  Conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte in aumento sia delle dotazioni di  competenza  che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  in  caso di richiesta da parte
          degli aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso in cui quello di provenienza sia stato  nel  frattempo
          soppresso;
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi  carattere obbligato o connessi con l'accertamento e
          la riscossione delle entrate.
             Allo stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente n. 2) da approvarsi con apposito articolo, dalla
          legge di approvazione del bilancio".
             - Il testo degli articoli 55 e 69 della legge 20  maggio
          1985,  n.  222 concernente: "Disposizioni sugli enti e beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi", e' il seguente:
             "Art.  55.  -  Il  patrimonio  degli  ex  economati  dei
          benefici  vacanti  e  dei  fondi  di   religione   di   cui
          all'articolo  18  della  legge  27 maggio 1929, n. 848, del
          Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza  e  religione
          nella  citta'  di  Roma  e delle Aziende speciali di culto,
          denominate Fondo clero  veneto  -  gestione  clero  curato,
          Fondo  clero  veneto  -  Gestione  grande cartella, Azienda
          speciale di culto della Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico
          di  Grosseto,  e'  riunito dal 1 gennaio 1987 in patrimonio
          unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
             Il  Fondo  edifici  di culto succede in tutti i rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti".
             "Art. 69. - I patrimoni della Basilica di San  Francesco
          di  Paola  in  Napoli,  della  cappella  di  San Pietro nel
          palazzo ex reale di Palermo e della Chiesa di San  Gottardo
          annessa  al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con
          i relativi oneri, al Fondo edifici di culto".